La sentenza, che conferma
un indirizzo precedente sempre della Corte Costituzionale di cui ho trattato
diffusamente QUI, è interessante
perché si inserisce in alcune vertenze specifiche che sto seguendo come quella
del biodigestore che la Regione Liguria vuole realizzare a Vezzano Ligure (SP).
In particolare si discute sulla possibilità che la Provincia titolare del
rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) possa ovviamente con
adeguata motivazione annullare la sua decisione in conferenza dei servizi di
rilascia detta AIA. Se la Corte Costituzionale come vedremo nel seguito del
post afferma il mantenimento della autonomia funzionale delle singole
autorizzazioni che rientrano nel PAUR allora l’annullamento in autotutela è
teoricamente possibile, non esercitarlo è una scelta sia politica che tecnico
giuridica.
D’altronde l’articolo
27-bis riportato nella foto sopra parla di istruttoria a conferma di detta
autonomia funzionale tra le singole Autorità competenti a rilasciare singole
autorizzazioni rientranti nel PAUR.
Vediamo come la Corte Costituzionale ha nuovamente affrontato la questione sopra sintetizzata
La norma regionale
impugnata prevede la sostituzione della locuzione della rubrica «Giudizio di
compatibilità ambientale» con quella «Provvedimento di valutazione di impatto
ambientale». La sentenza della Corte Costituzionale non rileva alcuna
incostituzionalità.
La Corte ricorda come l’articolo
27-bis del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di VIA deve confluire nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), da adottarsi all'esito dei
lavori della conferenza di servizi, ma aggiunge la Corte ricordando precedenti
sentenze (sentenza 198 del 2018)
esso non perde la sua formale autonomia per cui rimane in capo alle diverse
autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. La Corte nella sentenza in esame ricorda come
in precedenti sentenze ha precisato che il provvedimento autorizzatorio unico
non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì
comprensiva di essa. Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di
quelli che prima erano itinera amministrativi autonomi, rimane in capo alle
diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti.
Secondo la Corte
Costituzionale (sentenza 198/2018 - QUI) il
PAUR non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei
procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che
possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende
nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del
nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs.
n. 104 del 2017).
Esso ha, dunque, una
natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli
abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto,
riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo
una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art.
24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non
è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni
necessarie alla realizzazione del progetto.
A ulteriore conferma la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella relazione conclusiva del
procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Adunanza
di Sezione del 2 settembre 2020 n° 1725 QUI) afferma
che la invarianza delle competenze in materia di VIA sarebbe dimostrata
anche dall’inquadramento del procedimento delineato dall’art. 27-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006 nel modello generale della conferenza di servizi, che “costituisce
un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del
procedimento, al fine del miglior raccordo delle amministrazioni nei
procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate
da profili di complessità, nel quale restano integri i poteri e le competenze
delle amministrazioni partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2003, n.
8080) e che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né
modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le
amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più
procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento nel quale siano
coinvolti vari interessi pubblici”, sicché “il nuovo procedimento
delineato dal legislatore con l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 non comporta
uno spostamento di competenze, ma solo la concentrazione in un'unica sede
procedimentale, secondo il modello della conferenza di servizi, di
sub-procedimenti che sono, e restano, nella titolarità delle amministrazioni
rispettivamente competenti”, non rendendosi in alcun modo necessario “il
correlato trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali”.
In coerenza a questa
impostazione il Ministero dell’Ambiente opera un richiamo al
documento “CreiamoPA” pubblicato sul portale del Ministero, capitolo 2.1.4 (QUI) intitolato
Ambito di applicazione e natura preminente della valutazione d’impatto
ambientale. Il ruolo dell’autorità competente in materia di VIA e l’immutato
assetto di competenze autorizzative), in base al quale “Tale presupposto
applicativo – la necessità che si tratti di progetti sottoposti a VIA
regionale - comporta due ulteriori conseguenze. La prima, più immediata e
evidente dalla lettura della norma, è che <<l’autorità competente>>
è rappresentata dalla «pubblica amministrazione con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni
delle leggi regionali o delle Province autonome» (cfr. art. 7-bis, D.lgs.
152/2006). La seconda, è che la VIA, pur essendo solo uno dei provvedimenti che
andranno a comporre il provvedimento finale, assume un carattere preminente. In
altri termini, il legislatore nell’elaborazione del procedimento autorizzatorio
unico regionale ha ritenuto opportuno attribuire alla VIA un ruolo di
presupposto per l’applicazione della disciplina, ma altresì di presupposto per
il rilascio del titolo autorizzativo. In caso di VIA negativa, infatti, anche
il PAUR avrà contenuto negativo. Ciò risulterà ancor più evidente dall’esame
del comma 7 che verrà condotto in seguito (cfr. in particolare l’ultimo
capoverso che recita: «Resta fermo che la decisione di concedere i titoli
abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento
di VIA»)”.
Peraltro aggiunge la Corte in questa nuova sentenza occorre ricordare quanto affermato nell’ultimo capoverso del comma 7 articolo 27-bis DLgs 152/2006 che recita: “Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente é assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”. Quindi, conclude la Corte sul punto, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi “è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto”.
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