La Corte di Giustizia
con sentenza 15 aprile 2021 causa C470-19 (QUI)
interviene per decidere se per autorità pubblica assoggettata alla direttiva
2003/4 (QUI)
sull’accesso alle informazioni ambientali si debba intendere anche le autorità
competenze giurisdizionali con particolare riferimento al possibile accesso ai
fascicoli giudiziari
L’oggetto del contendere
da cui è nata la domanda pregiudiziale e
quindi la sentenza qui esaminata è stata la richiesta di accesso alle memorie,
dichiarazioni giurate, atti di causa e osservazioni scritte depositate da tutte
le parti, nonché delle decisioni definitive emesse relative ad una sentenza
dell’autorità giudiziaria nazionale che riguardava la contestazione di
un’autorizzazione urbanistica per la costruzione di impianti eolici
DEFINIZIONE
DI AUTORITÀ PUBBLICA NELLA DIRETTIVA 2003/4
La Direttiva 2003/4/CE
sull’accesso alle informazioni ambientali fornisce questa definizione di
autorità pubblica detentrice di informazioni ambientali (paragrafo 2
articolo 2): “a) l’amministrazione pubblica a livello nazionale,
regionale o ad altro livello; b) le persone fisiche o giuridiche che, in base
al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi
compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l’ambiente;
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o
funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l’ambiente
sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b);
(...) La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che
agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo”.
INTERPRETAZIONE
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA NOZIONE DI AUTORITÀ PUBBLICA SOTTOPOSTA ALLA
DIRETTIVA SULL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
La Corte di Giustizia con
questa nuova sentenza è intervenuta sulla interpretazione di detto
paragrafo 2 risponde alla domanda pregiudiziale del giudice del rinvio
nazionale che chiedeva se l’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase,
della Direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che la facoltà da
esso conferita agli Stati membri di non considerare quali «autorità
pubbliche», ai sensi di tale direttiva, gli organismi o le istituzioni che
agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali possa essere esercitata
solo nella misura in cui siano interessate informazioni contenute negli atti di
procedimenti giudiziari pendenti, con esclusione dei procedimenti conclusi.
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia qui esaminata emerge tanto dalla Convenzione di Aarhus (QUI) stessa quanto dalla direttiva 2003/4, avente l’obiettivo di attuare tale convenzione nel diritto dell’Unione, che, riferendosi alle «autorità pubbliche», i loro estensori hanno inteso designare non già le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali, bensì, come già dichiarato dalla Corte, le autorità amministrative poiché, all’interno degli Stati, sono queste che abitualmente si trovano a detenere, nell’esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali
Questa interpretazione è
corroborata dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione in sede di
adozione della direttiva 2003/4, letta alla luce della Convenzione di Aarhus.
Come dichiarato nel considerando 1 e nell’articolo 1 di tale direttiva,
quest’ultima mira a promuovere un più ampio accesso del pubblico
all’informazione ambientale e una più efficace partecipazione di quest’ultimo
al processo decisionale in materia, al fine di migliorare la qualità delle
decisioni adottate e di applicarle in modo più efficace nonché, in definitiva,
di promuovere il miglioramento dell’ambiente.
LE DIVERSITÀ
DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI: LE
AUTORITÀ INDIPENDENTI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI – EVITATE PREGIUDIZIO ALLO
SVOLGIMENTO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Secondo la sentenza qui esaminata, se è vero che
l’attuazione di tale obiettivo implica che le autorità amministrative diano
accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro possesso, al fine di
rendere conto delle decisioni che esse adottano in tale materia e di associare
i cittadini alla loro adozione, ciò non vale per le memorie e gli altri
documenti versati ai fascicoli di procedimenti giurisdizionali in materia
ambientale, in quanto il legislatore dell’Unione non ha inteso favorire
l’informazione del pubblico in materia giudiziaria e la partecipazione di
quest’ultimo al processo decisionale in tale materia.
Infatti, nell’adottare la
direttiva 2003/4, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della diversità
delle norme esistenti negli Stati membri in materia di accesso dei cittadini
alle informazioni contenute nei fascicoli giudiziari, come si evince
dall’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, e dall’articolo 4,
paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, che consentono rispettivamente agli
Stati membri, da un lato, di escludere dall’ambito di applicazione della
direttiva gli organismi o le istituzioni rispondenti alla definizione di
«autorità pubblica» i quali, come talune autorità amministrative
indipendenti, potrebbero essere chiamati in casi determinati ad agire
nell’esercizio di poteri giudiziari senza avere essi stessi il carattere di
organi giurisdizionali (v., per analogia, relativamente al caso di un
ministero chiamato ad agire nell’esercizio di poteri legislativi senza essere
parte del potere legislativo, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau,
C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 49 QUI), e,
dall’altro, la facoltà di derogare al principio dell’accesso dei cittadini
alle informazioni ambientali detenute dalle «autorità pubbliche» qualora la
divulgazione di tali informazioni possa arrecare pregiudizio «allo svolgimento
di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un
processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini
di carattere penale o disciplinare».
È IL LEGAME DI CONTROLLO SOTTO UN ORGANO GIURISDIZIONALE CHE ESCLUDE
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4 AD UNA AUTORITÀ PUBBLICA NAZIONALE
Nel caso di specie, dalla
decisione di rinvio risulta che il procedimento principale ha ad oggetto la
richiesta – presentata da un’organizzazione non governativa, la Friends of
the Irish Environment – di accesso alle informazioni ambientali che
sarebbero contenute nel fascicolo giudiziario riguardante un procedimento
concluso e detenuto, alla data di tale richiesta, dal Courts Service. Secondo
le osservazioni da esso depositate presso la Corte, detto organismo è
responsabile della memorizzazione, dell’archiviazione e della gestione dei
fascicoli giudiziari per conto e sotto il controllo dell’organo giurisdizionale
interessato. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare, tenuto conto
delle precisazioni fornite ai punti da 30 a 40 della presente sentenza, se
detto organismo debba essere considerato come un’«autorità pubblica», ai sensi
dell’articolo 2, punto 2, primo comma, della direttiva 2003/4, nel qual caso
l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli in suo possesso
rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva, oppure se, a causa
dei suoi stretti legami con gli organi giurisdizionali irlandesi, sotto il cui
controllo è posto, esso debba essere considerato, al pari di questi ultimi,
come un’autorità giudiziaria, nel qual caso esso sarebbe invece sottratto
all’ambito di applicazione di tale direttiva.
Alla luce di quanto
precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 2, punto 2,
della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non
disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli
giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste
sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi
ultimi, non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e
non rientrano dunque nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
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