Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 3820 del 14 maggio 2021 (QUI) solleva questione di costituzionalità di un
norma regionale che prevede la possibilità che i Comuni con deliberazione
apposita individuino ambiti territoriali nonché immobili ricadenti in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico
territoriale regionale, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le
direttive dello stesso, gli interventi straordinari di ampliamento e quelli
straordinari di demolizione e ricostruzione. Il tutto a condizione che gli
stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente
legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle
caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.
Vediamo la sentenza relativamente alla parte in cui solleva la incostituzionalità della norma regionale in questione anche alla luce della recente legge regionale ligure che ha escluso la applicazione del Piano Paesaggistico dagli ambiti territoriali costituiti da più Comuni.
LA PREVALENZA
DEI PIANI PAESAGGISTICI SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
Il Consiglio di Stato
preliminarmente ricorda quanto afferma il Codice del Paesaggio in materia di coordinamento
della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
(articolo 145 - QUI).
Il Consiglio di Stato quindi ricostruisce i principi cardine ai quali detto
coordinamento si ispira:
a) il riconoscimento in capo
all’organo ministeriale (Soprintendenza) del potere di individuare le linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio;
b) il rilievo nazionale e accentrato
dell’esercizio del potere in questione, con precipue finalità di indirizzo
della pianificazione e di direzione ai fini del conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e agli Enti locali;
c) il principio del coordinamento
dei piani paesaggistici rispetto agli altri strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché rispetto a piani, programmi e progetti
nazionali e regionali di sviluppo economico;
d) l’espressa
inderogabilità delle previsioni contenute nei piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 del medesimo Codice da parte di piani, programmi e
progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; l’espressa cogenza
delle previsioni medesime rispetto agli strumenti urbanistici degli Enti
territoriali minori (comuni, città metropolitane e province); l’espressa
prevalenza delle stesse sulle disposizioni difformi eventualmente contenute
negli strumenti urbanistici e sulle normative di settore;
e) l’obbligo di conformazione e di
adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
degli Enti locali minori alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le
procedure previste dalla legge regionale.
RAPPORTO STATO REGIONI NELLA TUTELA DEL PAESAGGIO
Il Consiglio di Stato
sulla base della ricostruzione dei suddetti principi cardine conclude che:
a) secondo la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, la tutela del paesaggio costituisce competenza riservata alla
potestà legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina che
le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza;
b) il Codice del Paesaggio definisce -
con efficacia vincolante per tutti gli enti territoriali (sia le Regioni,
sia gli Enti locali minori) e anche per gli enti pubblici operanti secondo
specifiche normative di settore - i rapporti tra le prescrizioni del piano
paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio,
secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile nemmeno ad opera
della legislazione regionale.
Su questi principi e su questa gerarchia si veda la sentenza della Corte
Costituzionale n° 74 dello scorso aprile di cui ho trattato QUI.
CONCLUSIONI
DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE OGGETTO
DELLA SENTENZA
Il Consiglio di Stato
sulla base di quanto ricostruito in precedenza sostiene la incostituzionalità,
in relazione all’art. 117 comma secondo lett. s) della Costituzione (tutela
ambiente e paesaggio legislazione statale esclusiva), nella parte in cui
rimette ai Comuni – prima dell’espressa abrogazione disposta dall’art. 1, della
legge della Regione Puglia n. 3 del 2021 - mediante motivata deliberazione di
consiglio comunale, “l’individuazione di ambiti territoriali nonché di
immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del
Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con Deliberazione
di G.R. n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive
del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge,
purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla
presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici
legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”.
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO E LA RECENTE LEGGE REGIONALE LIGURE SUL RAPPORTO TRA PIANO
PAESAGGISTICO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
La sentenza del Consiglio
di Stato appena descritta considera incostituzionale una norma regionale che
preveda la possibilità da parte dei Comuni di individuare ambiti territoriali
in cui poter realizzare interventi, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
che fuori da quegli ambiti sarebbero in contrasto con il Piano Paesaggistico.
Questo anche nel caso in cui tali interventi rispettino indirizzi del Piano
Paesaggistico e utilizzino materiali e tipi architettonici legati alla storia e
alla cultura dei luoghi. Il Consiglio di
Stato considera incostituzionale tale norma perché sostanzialmente perché il Piano
Paesaggistico e le sue prescrizioni sono sempre vincolanti per Regioni ed Enti
Locali. In altri termini non è possibile creare ambiti dei territori comunali
(neppure attraverso una previsione di legge regionale) dove i Piani
Paesaggistici vengono derogati con discrezionalità dai Comuni.
La recente legge regionale
ligure che ha modificato la legge urbanistica prevede addirittura che il PTR
(piano territoriale regionale) individui ambiti di più Comuni all’interno dei
quali non si applichi più il Piano Paesaggistico!
Mi pare chiaro, come
peraltro avevo già spiegato QUI
analizzando questo disegno ora diventato legge regionale, la totale
incostituzionalità di quanto prodotto in Liguria anche alla luce della sentenza
del Consiglio di Stato sopra riportata.
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