martedì 18 maggio 2021

Consiglio di Stato: incostituzionale istituire ambiti territoriali comunali dove derogare ai Piani Paesaggistici

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 3820 del 14 maggio 2021 (QUI) solleva questione di costituzionalità di un norma regionale che prevede la possibilità che i Comuni con deliberazione apposita individuino ambiti territoriali nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive dello stesso, gli interventi straordinari di ampliamento e quelli straordinari di demolizione e ricostruzione. Il tutto a condizione che gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

Vediamo la sentenza relativamente alla parte in cui solleva la incostituzionalità della norma regionale in questione anche alla luce della recente legge regionale ligure che ha escluso la applicazione del Piano Paesaggistico dagli ambiti territoriali costituiti da più Comuni.  


LA PREVALENZA DEI PIANI PAESAGGISTICI SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il Consiglio di Stato preliminarmente ricorda quanto afferma il Codice del Paesaggio in materia di coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione (articolo 145 - QUI).

Il Consiglio di Stato quindi ricostruisce i principi cardine ai quali detto coordinamento si ispira:
a) il riconoscimento in capo all’organo ministeriale (Soprintendenza) del potere di individuare le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio;
b) il rilievo nazionale e accentrato dell’esercizio del potere in questione, con precipue finalità di indirizzo della pianificazione e di direzione ai fini del conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali;
c) il principio del coordinamento dei piani paesaggistici rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché rispetto a piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico;
d) l’espressa inderogabilità delle previsioni contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del medesimo Codice da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; l’espressa cogenza delle previsioni medesime rispetto agli strumenti urbanistici degli Enti territoriali minori (comuni, città metropolitane e province); l’espressa prevalenza delle stesse sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e sulle normative di settore;
e) l’obbligo di conformazione e di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale degli Enti locali minori alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale.



RAPPORTO STATO REGIONI NELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Consiglio di Stato sulla base della ricostruzione dei suddetti principi cardine conclude che:

a) secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la tutela del paesaggio costituisce competenza riservata alla potestà legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza;
b) il Codice del Paesaggio definisce - con efficacia vincolante per tutti gli enti territoriali (sia le Regioni, sia gli Enti locali minori) e anche per gli enti pubblici operanti secondo specifiche normative di settore - i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile nemmeno ad opera della legislazione regionale.

Su questi principi e su questa gerarchia si veda la sentenza della Corte Costituzionale n° 74 dello scorso aprile di cui ho trattato QUI.

 

 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE OGGETTO DELLA SENTENZA

Il Consiglio di Stato sulla base di quanto ricostruito in precedenza sostiene la incostituzionalità, in relazione all’art. 117 comma secondo lett. s) della Costituzione (tutela ambiente e paesaggio legislazione statale esclusiva), nella parte in cui rimette ai Comuni – prima dell’espressa abrogazione disposta dall’art. 1, della legge della Regione Puglia n. 3 del 2021 - mediante motivata deliberazione di consiglio comunale, “l’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con Deliberazione di G.R. n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”.

 

 

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E LA RECENTE LEGGE REGIONALE LIGURE SUL RAPPORTO TRA PIANO PAESAGGISTICO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La sentenza del Consiglio di Stato appena descritta considera incostituzionale una norma regionale che preveda la possibilità da parte dei Comuni di individuare ambiti territoriali in cui poter realizzare interventi, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che fuori da quegli ambiti sarebbero in contrasto con il Piano Paesaggistico. Questo anche nel caso in cui tali interventi rispettino indirizzi del Piano Paesaggistico e utilizzino materiali e tipi architettonici legati alla storia e alla cultura dei luoghi.  Il Consiglio di Stato considera incostituzionale tale norma perché sostanzialmente perché il Piano Paesaggistico e le sue prescrizioni sono sempre vincolanti per Regioni ed Enti Locali. In altri termini non è possibile creare ambiti dei territori comunali (neppure attraverso una previsione di legge regionale) dove i Piani Paesaggistici vengono derogati con discrezionalità dai Comuni.

 

La recente legge regionale ligure che ha modificato la legge urbanistica prevede addirittura che il PTR (piano territoriale regionale) individui ambiti di più Comuni all’interno dei quali non si applichi più il Piano Paesaggistico!

Mi pare chiaro, come peraltro avevo già spiegato QUI analizzando questo disegno ora diventato legge regionale, la totale incostituzionalità di quanto prodotto in Liguria anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata. 

 

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