In questo post dimostro che il documento approvato comporta per coerenza da parte della Provincia la valutazione di una ulteriore serie di elementi istruttori e procedurali che devono portare ad un azzeramento della decisione presa lo scorso dicembre e alla riapertura della procedura di pianificazione per decidere sito, tecnologia e dimensioni adatti all'ambito spezzino sia pure integrato con le esigenze di chiusura del ciclo in ambito regionale.
LA SPECIFICITÀ DEL SITO DI SALICETI
Il sito dove è prevista la realizzazione del progetto: vicino al fiume e soprattutto alle falde acquifere, questo è un aspetto che è indifferente rispetto a 10.000 tonnellate di rifiuto organico in più o in meno nell’impianto previsto. Non solo ma come peraltro riconosciuto dalla stessa dirigente della Direzione Ambiente della Commissione UE alla recente audizione nella Commissione Petizioni del Parlamento Europeo , esiste la questione del sito di tutela della biodiversità a poche centinaia di metri da dove dovrà essere realizzato il biodigestore. Il sito quindi va valutato a prescindere dalle dimensioni dell'impianto come prevede la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) porre la questione della riduzione delle dimensioni della quantità di rifiuti senza rimettere in discussione il sito è una presa in giro sotto il profilo di una corretta VIA. Semmai la questione delle dimensioni della quantità di rifiuti da trattare coinvolge l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che guarda caso è proprio competenza della Provincia sia pure interna al PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) che ha approvato il progetto di biodigestore lo scorso dicembre sul sito di Saliceti (Vezzano Ligure) non previsto dalla Pianificazione vigente.
UNA DOMANDA PRIMA DI CONTINUARE NELLA ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA PROVINCIA
La domanda sorge quindi spontanea perchè la Provincia a dicembre rilascia l'AIA all'interno del procedimento di PAUR su dimensioni di 90.000 ton/anno e ora ci ripensa? L'unico motivo serio è che ci sia un problema di non adeguata valutazione della specificità del sito ma allora questo mette in discussione oltre che l'AIA rilasciata l'intero PAUR compreso la VIA. Oppure devo pensare che sia una uscita politichese fatta per dare un contentino a chi si oppone al progetto ma senza risolvere le questioni di fondo di questa opposizione ovviamente come rilevo di seguito. Ancora un altra ulteriore interpretazione potrebbe essere: non è che questo documento approvato dalla Provincia venga incontro soprattutto a Recos e alle sue difficoltà sui costi di gestione di un megaimpianto nuovo come quello prospettato per non parlare di quello esistente?
LA RIMOZIONE DELL’IMPATTO CUMULATIVO
L'impatto cumulativo dettato in primo luogo dalla
presenza di un mega impianto di trattamento
dell'indifferenziato. Ricordo che l’impatto cumulativo è uno dei
parametri fondamentali nelle procedure di VIA, si veda la lettera e) punto 2
allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il quale lo Studio di
Impatto Ambientale deve fornire una descrizione dei probabili impatti
ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:: “e) al cumulo
con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo
conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle
risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili
di risentire degli effetti derivanti dal progetto;”.
Peraltro se vogliamo parlare di quantità, il cumulo
inaccettabile di rifiuti nella zona di Saliceti è già stato raggiunto da tempo
visto che l’impianto esistente è autorizzato per oltre 100.000 tonnellate/anno
ben oltre il 50% in più della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto
dalla provincia di Spezia. Quindi a quelle 105.000 tonnellate autorizzate
si andrebbero ad aggiungere come minimo, anche se passasse l’idea di ridurre le
quantità di rifiuto organico trattato, le 30.000/40.000 tonnellate del progetto
di biodigestore ma in realtà saranno inevitabilmente di più come minimo 60.000 rispetto alle attuali previste 90.000 comprese il c.d. verde che resta rifiuto.
LA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA
Il sito indicato non è previsto dal Piano di Area della
Provincia di Spezia ne tanto meno dal Piano di Ambito
Regionale. Quindi il progetto viola la pianificazione pubblica
affermando un principio politico amministrativo (oltre che strettamente legale)
per cui i siti li decidono i proponenti del progetto anche privati e non
le Autorità Pubbliche preposte con approvazione finale dei rappresentanti dei
cittadini. Ricordo infatti che i Piani rifiuti (dove vengono indicati siti e
tipo di impianto) sono approvati dalla assemblee elettive: Consigli Provinciali
e Regionali. Mi chiedo come possano i rappresentanti eletti in Provincia (sia pure con direttamente dai cittadini) per non parlare dei consiglieri comunali accettare un vulnus così grave alla democrazia rappresentativa.
IL RAPPORTO TRA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA
E LE QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTABILI NEL PROGETTO DI BIODIGESTORE A SALICETI
E… NON SOLO
Rimuovere o comunque mettere in secondo piano la
violazione palese della pianificazione pubblica rende più debole anche
sollevare la questione delle quantità di rifiuti organici previsti nel progetto
di biodigestore. Come è noto la legge regionale sugli ambiti prevede che
l’ambito di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili sia
quello regionale, quindi è possibile spostare rifiuti da una provincia ad
un'altra. In Liguria questo sta avvenendo in modo totalmente squilibrato
scaricando le mancanze della Città Metropolitana di Genova sulle altre Provincie in
particolare su Spezia. Il punto resta nella cattiva pianificazione di ambito
regionale vigente (mancanza di veri scenari alternativi prima di tutto
tecnologici) ma anche in progetti che violano comunque sia questa
pianificazione di ambito che norme regionali e nazionali:
1. il principio della norma regionale sull’ambito
che deve coincidere con la Regione Liguria ma allo stesso tempo articolato
in 4 aree cioè le 4 provincie liguri (comma 1 articolo 14 legge
regionale 1/2014)
2. con la necessità che il piano di ambito regionale
garantisca le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate
da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi (lettera a) comma 2 articolo
15 legge regionale 1/2014)
3. La necessità che siano la Città metropolitana e
le province a definire il fabbisogno di servizio per il bacino
territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da
raccogliere e avviare a recupero o smaltimento (comma 1 articolo 16 legge
regionale 1/2014), il tutto proprio per garantire quelle integrazioni
funzionali di cui al punto 2 sopra esposte.
4. Inoltre quanto sopra esposto viola il principio
di prossimità affermato anche nella sentenza del TAR Liguria (n°877
del 2018) sul progetto di biodigestore per Isola del Cantone dove si
afferma: “il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 181 e seguenti del
d.lvo 152/2006, nella parte in cui essi prescrivono come obiettivo il raggiungimento
dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti da parte degli ambiti
territoriali (art. 181 comma 5) e la preferenza per il principio di prossimità
degli impianti di recupero. Il collegio deve condividere il motivo, posto che
gli atti regionali impugnati hanno sottovalutato le ricordate prescrizioni
normative, dando con ciò l’impressione di considerare il territorio periferico
di Isola del Cantone come idoneo allo smaltimento dei rifiuti che vengono
prodotti soprattutto sulla costa che tuttavia dista circa quaranta chilometri.”.
Queste sono le questioni dirimenti rispetto alle quali la quantità di rifiuti da trattare nel futuro biodigestore è poco di più di un “di cui”.
Comunque sul punto se posso permettermi un
suggerimento a chi vorrà utilizzare la questione quantità rifiuti nel progetto.
Non guardino la quantità di progetto, in una logica meramente impiantistica, ma
semmai le contraddizioni del quadro programmatico dello Studio di Impatto
Ambientale presentato da Recos con i principi della legge regionale sugli
ATO e della normativa nazionale sopra riportata.
Particolarmente
significativo è quanto afferma il TAR Liguria relativamente al motivo del
ricorso secondo il quale la previsione inerente al biodigestore in località
Boscalino si porrebbe in contrasto con il parere vincolante negativo formulato
nell’ambito della procedura di VAS. Si tratta del parere di Arpal come è noto.
Sul punto il TAR Liguria afferma: “Il tenore letterale dell’atto rivela che,
contrariamente a quanto ipotizzato dalla parte ricorrente, non è stato espresso
alcun parere contrario, ma solamente evidenziate talune criticità che
richiedevano un approfondimento istruttorio. La Provincia si è conformata a
tale indicazione e, all’esito della rinnovata istruttoria, ha ritenuto che
potessero ritenersi risolte le problematiche segnalate. Quindi, ha
correttamente proceduto all’approvazione del contestato provvedimento, non
essendo tenuta a trasmettere nuovamente alla Regione gli atti della procedura
di VAS ormai conclusa.”. La Sentenza del TAR Liguria riporta anche il
parere di Arpal nel quale si afferma che il sito di Boscalino: “potrebbe
presentare criticità in considerazione sia delle superfici impiantistiche, già
ora limitate, sia delle strutture esistenti, anche di tipo murario. È
necessario pertanto che vengano approfonditi e verificati da parte della
provincia della Spezia tali aspetti, eventualmente ipotizzando soluzioni
localizzative alternative, coerenti con i criteri del PGR”.
Come si vede il TAR
chiarisce che i “dubbi” di Arpal non erano fondati in quanto la Provincia li ha
chiariti approvando quindi ("correttamente" afferma il TAR) il Piano
di Area con il sito di Boscalino per realizzare il biodigestore. Quindi questo
passaggio della sentenza smonta uno dei principali argomenti della Regione
a favore dello spostamento del sito per il biodigestore da Boscalino a Saliceti
per ragioni “logistiche”.
LA QUESTIONE DELLA COERENZA DELLE DIMENSIONE DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE CON IL PIANO DI AREA PROVINCIALE E IL PIANO DI AMBITO REGIONALE APPROVATI NEL 2018
Non solo ma il parere di Arpal citato nella sentenza effettua, come ho riportato sopra , il collegamento tra eventuali siti alternativi con i criteri del Piano Regionale Rifiuti. Quindi anche Arpal pur esprimendo perplessità sul sito di Boscalino afferma la necessità che il sito individuato per il biodigestore sia coerente con la Pianificazione Pubblica. Questo punto significativamente non viene contestato dal TAR Liguria. È quello che come legali del Comune di Santo Stefano Magra sosteniamo da oltre due anni: se il sito di Boscalino non va bene per individuare un altro sito occorre avviare una variante alla pianificazione provinciale e di ambito con una VAS per scenari alternativi di sito e dimensioni dell’impianto!
Sorge una domanda spontanea alla Amministrazione Provinciale in carica che ha proposto il documento votato ieri dal Consiglio Provinciale: avete avvallato lo spostamento di sito deciso da Recos e Regione Liguria per questioni di dimensioni in un sito peggiore (Saliceti) da un punto di vista del rischio ambientale e ora mettere in discussione proprio l'unico motivo che secondo voi giustificava questo spostamento?
Se è così la logica conseguenza è che la Provincia deve chiedere la riapertura del Piano di Area con una nuova VAS che metta a confronto siti tecnologie e dimensioni di impianti diversi. Solo così si riuscirà a capire la soluzione corretta per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel frattempo come ulteriore conseguenza di quanto approvato in Provincia occorre che la stessa annulli in autotutela la Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'interno del procedimento di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale). Questa ultima azione è giuridicamente possibile considerato che nonostante la procedura unificata di PAUR la titolarità della funzione al rilascio dell'AIA resta alla Provincia come ha spiegato anche la Corte Costituzionale (vedi QUI).
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