sabato 29 maggio 2021

Biodigestore Vezzano Ligure la Provincia vuole ridimensionarlo. Non è sufficiente...

Il Consiglio Provinciale spezzino ha approvato un documento (QUI) con l’astensione di tutta la opposizione nel quale la vera novità è che si chiede una riduzione delle dimensioni del progetto di biodigestore (per il trattamento dei rifiuti organici) approvato recentemente dalla Regione Liguria. Il sito resta lo stesso ovviamente.

In questo post dimostro che il documento approvato comporta per coerenza da parte della Provincia la valutazione di una ulteriore serie di elementi istruttori e procedurali che devono portare ad un azzeramento della decisione presa lo scorso dicembre e alla riapertura della procedura di pianificazione per decidere sito, tecnologia e dimensioni adatti all'ambito spezzino sia pure integrato con le esigenze di chiusura del ciclo in ambito regionale. 

 

LA SPECIFICITÀ DEL SITO DI SALICETI

Il sito dove è prevista la realizzazione del progetto: vicino al fiume e soprattutto alle falde acquifere, questo è un aspetto che è indifferente rispetto a 10.000 tonnellate di rifiuto organico in più o in meno nell’impianto previsto. Non solo ma come peraltro riconosciuto dalla stessa dirigente della Direzione Ambiente della Commissione UE alla recente audizione nella Commissione Petizioni del Parlamento Europeo , esiste la questione del sito di tutela della biodiversità a poche centinaia di metri da dove dovrà essere realizzato il biodigestore. Il sito quindi va valutato a prescindere dalle dimensioni dell'impianto come prevede la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) porre la questione della riduzione delle dimensioni della quantità di rifiuti senza rimettere in discussione il sito è una presa in giro sotto il profilo di una corretta VIA. Semmai la questione delle dimensioni della quantità di rifiuti da trattare coinvolge l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che guarda caso è proprio competenza della Provincia sia pure interna al PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) che ha approvato il progetto di biodigestore lo scorso dicembre sul sito di Saliceti (Vezzano Ligure) non previsto dalla Pianificazione vigente. 


UNA DOMANDA PRIMA DI CONTINUARE NELLA ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA PROVINCIA

La domanda sorge quindi spontanea perchè la Provincia a dicembre rilascia l'AIA all'interno del procedimento di PAUR su dimensioni di 90.000 ton/anno e ora ci ripensa? L'unico motivo serio è che ci sia un problema di non adeguata valutazione della specificità del sito ma allora questo mette in discussione oltre che l'AIA rilasciata l'intero PAUR compreso la VIA. Oppure devo pensare che sia una uscita politichese fatta per dare un contentino a chi si oppone al progetto ma senza risolvere le questioni di fondo di questa opposizione ovviamente come rilevo di seguito. Ancora un altra ulteriore interpretazione potrebbe essere: non è che questo documento approvato dalla Provincia venga incontro soprattutto a Recos e alle sue difficoltà sui costi di gestione di un megaimpianto nuovo come quello prospettato per non parlare di quello esistente? 

   


LA RIMOZIONE DELL’IMPATTO CUMULATIVO

L'impatto cumulativo dettato in primo luogo dalla presenza di  un mega impianto di trattamento dell'indifferenziato. Ricordo che l’impatto cumulativo è uno dei parametri fondamentali nelle procedure di VIA, si veda la lettera e) punto 2 allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il quale lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:: “e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;”.

Peraltro se vogliamo parlare di quantità, il cumulo inaccettabile di rifiuti nella zona di Saliceti è già stato raggiunto da tempo visto che l’impianto esistente è autorizzato per oltre 100.000 tonnellate/anno ben oltre il 50% in più della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla provincia di Spezia. Quindi a quelle 105.000 tonnellate autorizzate si andrebbero ad aggiungere come minimo, anche se passasse l’idea di ridurre le quantità di rifiuto organico trattato, le 30.000/40.000 tonnellate del progetto di biodigestore ma in realtà saranno inevitabilmente di più come minimo 60.000 rispetto alle attuali previste 90.000 comprese il c.d. verde che resta rifiuto. 


LA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA

Il sito indicato non è previsto dal Piano di Area della Provincia di Spezia ne tanto meno dal Piano di Ambito Regionale.  Quindi il progetto viola la pianificazione pubblica affermando un principio politico amministrativo (oltre che strettamente legale) per cui i siti li decidono i proponenti del progetto anche privati e non le Autorità Pubbliche preposte con approvazione finale dei rappresentanti dei cittadini. Ricordo infatti che i Piani rifiuti (dove vengono indicati siti e tipo di impianto) sono approvati dalla assemblee elettive: Consigli Provinciali e Regionali. Mi chiedo come possano i rappresentanti eletti in Provincia (sia pure con direttamente dai cittadini) per non parlare dei  consiglieri comunali accettare un vulnus così grave alla democrazia rappresentativa.

 


IL RAPPORTO TRA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA E LE QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTABILI NEL PROGETTO DI BIODIGESTORE A SALICETI E… NON SOLO

Rimuovere o comunque mettere in secondo piano la violazione palese della pianificazione pubblica rende più debole anche sollevare la questione delle quantità di rifiuti organici previsti nel progetto di biodigestore. Come è noto la legge regionale sugli ambiti prevede che l’ambito di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili sia quello regionale, quindi è possibile spostare rifiuti da una provincia ad un'altra. In Liguria questo sta avvenendo in modo totalmente squilibrato scaricando le mancanze della Città Metropolitana di Genova sulle altre Provincie  in particolare su Spezia. Il punto resta nella cattiva pianificazione di ambito regionale vigente (mancanza di veri scenari alternativi prima di tutto tecnologici) ma anche in progetti che violano comunque sia questa pianificazione di ambito che norme regionali e nazionali:

1. il principio della norma regionale sull’ambito che deve coincidere con la Regione Liguria ma allo stesso tempo articolato in 4 aree cioè le 4 provincie liguri (comma 1 articolo 14 legge regionale 1/2014)

2. con la necessità che il piano di ambito regionale garantisca  le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi (lettera a) comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014)

3. La necessità che siano la Città metropolitana e le province  a definire il fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento (comma 1 articolo 16 legge regionale 1/2014), il tutto proprio per garantire quelle integrazioni funzionali di cui al punto 2 sopra esposte.

4. Inoltre quanto sopra esposto viola il principio di prossimità affermato anche nella sentenza del TAR Liguria (n°877 del 2018) sul progetto di biodigestore per Isola del Cantone dove si afferma: “il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 181 e seguenti del d.lvo 152/2006, nella parte in cui essi prescrivono come obiettivo il raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti da parte degli ambiti territoriali (art. 181 comma 5) e la preferenza per il principio di prossimità degli impianti di recupero. Il collegio deve condividere il motivo, posto che gli atti regionali impugnati hanno sottovalutato le ricordate prescrizioni normative, dando con ciò l’impressione di considerare il territorio periferico di Isola del Cantone come idoneo allo smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti soprattutto sulla costa che tuttavia dista circa quaranta chilometri.”.

Queste sono le questioni dirimenti rispetto alle quali la quantità di rifiuti da trattare nel futuro biodigestore è poco di più di un “di cui”.

Comunque sul punto se posso permettermi un suggerimento a chi vorrà utilizzare la questione quantità rifiuti nel progetto. Non guardino la quantità di progetto, in una logica meramente impiantistica, ma semmai le contraddizioni del quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato da Recos con i principi della legge regionale sugli ATO e della normativa nazionale sopra riportata.


LA QUANTITA' RIDOTTA DI RIFIUTI DA TRATTARE NEL BIODIGESTORE NON RISOLVE I PROBLEMI AMBIENTALI DEL SITO SCELTO E NON E' UNA GARANZIA PER IL FUTURO COME DIMOSTRA IL CASO DEL BIODIGESTORE DI CAIRO MONTENOTTE 

Con Decreto PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) n° 114 del 2 maggio 2018 (vedi QUI) sono state raddoppiate le quantità di rifiuti trattati in questo impianto: oltre 40.000 ton/anno di rifiuti trattati rispetto alla autorizzazione precedente (45.000 ton/anno) . Il totale è 85.000 ton/anno.
Per una analisi di questo provvedimento vedi QUI.


Ma soprattutto c'è la questione delle questioni: come ricorderete il motivo principale per cui Recos (proponente il progetto di biodigestore) decise di spostare il sito da Boscalino (Arcola) a Saliceti (Vezzano Ligure) era che con le dimensioni di un impianto da 90.000 ton/anno nel primo sito non c'erano gli spazi adeguati. 


LA LOGISTICA E GLI SPAZI INADEGUATI PER IL SITO DI BOSCALINO DIMENTICATA DA CHI HA VOTATO IL DOCUMENTO IN CONSIGLIO PROVINCIALE A SPEZIA

Ora su questo aspetto è intervenuto recentissimamente il TAR Liguria con sentenza  n° 337 del 14/4/2021 (QUI),  relativa al ricorso contro la mancata surroga del consigliere provinciale dimissionario in sede di approvazione del Piano di Area Provinciale. Questa sentenza pur avendo dichiarato la inammissibilità del ricorso contiene affermazioni significative che non possono essere rimosse se si va verso la richiesta di ridimensionare il progetto di biodigestore. 

Particolarmente significativo è quanto afferma il TAR Liguria relativamente al motivo del ricorso secondo il quale la previsione inerente al biodigestore in località Boscalino si porrebbe in contrasto con il parere vincolante negativo formulato nell’ambito della procedura di VAS. Si tratta del parere di Arpal come è noto. Sul punto il TAR Liguria afferma: “Il tenore letterale dell’atto rivela che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla parte ricorrente, non è stato espresso alcun parere contrario, ma solamente evidenziate talune criticità che richiedevano un approfondimento istruttorio. La Provincia si è conformata a tale indicazione e, all’esito della rinnovata istruttoria, ha ritenuto che potessero ritenersi risolte le problematiche segnalate. Quindi, ha correttamente proceduto all’approvazione del contestato provvedimento, non essendo tenuta a trasmettere nuovamente alla Regione gli atti della procedura di VAS ormai conclusa.”.  La Sentenza del TAR Liguria riporta anche il parere di Arpal nel quale si afferma che il sito di Boscalino: “potrebbe presentare criticità in considerazione sia delle superfici impiantistiche, già ora limitate, sia delle strutture esistenti, anche di tipo murario. È necessario pertanto che vengano approfonditi e verificati da parte della provincia della Spezia tali aspetti, eventualmente ipotizzando soluzioni localizzative alternative, coerenti con i criteri del PGR”.

Come si vede il TAR chiarisce che i “dubbi” di Arpal non erano fondati in quanto la Provincia li ha chiariti approvando quindi ("correttamente" afferma il TAR) il Piano di Area con il sito di Boscalino per realizzare il biodigestore. Quindi questo passaggio della sentenza smonta uno dei principali argomenti della Regione a favore dello spostamento del sito per il biodigestore da Boscalino a Saliceti per ragioni “logistiche”.



LA QUESTIONE DELLA COERENZA DELLE DIMENSIONE DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE CON IL PIANO DI AREA PROVINCIALE E IL PIANO DI AMBITO REGIONALE APPROVATI NEL 2018

Ma c'è di più perchè se davvero si vuole ridurre le quantità di rifiuti allora si conferma quello che sosteniamo da tempo e cioè che non ha senso avere spostato il sito da Boscalino a Saliceti perchè il Piano Provinciale e il Piano di Ambito Regionale approvati nell'agosto 2018 già prevedevano per il progetto su Boscalino quantità intorno alle 40.000-60.000 tonnellate anno di organico e verde (pagina 46 del Piano di Ambito Regionale che ha recepito quello provinciale vedi foto a fianco). 

Non solo ma il parere di Arpal citato nella sentenza effettua, come ho riportato sopra , il collegamento tra eventuali siti alternativi con i criteri del Piano Regionale Rifiuti. Quindi anche Arpal pur esprimendo perplessità sul sito di Boscalino afferma la necessità che il sito individuato per il biodigestore sia coerente con la Pianificazione Pubblica. Questo punto significativamente non viene contestato dal TAR Liguria. È quello che come legali del Comune di Santo Stefano Magra sosteniamo da oltre due anni: se il sito di Boscalino non va bene per individuare un altro sito occorre avviare una variante alla pianificazione provinciale e di ambito con una VAS per scenari alternativi di sito e dimensioni dell’impianto!

Sorge una domanda spontanea alla Amministrazione Provinciale in carica che ha proposto il documento votato ieri dal Consiglio Provinciale: avete avvallato lo spostamento di sito deciso da Recos e Regione Liguria per questioni di dimensioni in un sito peggiore (Saliceti) da un punto di vista del rischio ambientale e ora mettere in discussione proprio l'unico motivo che secondo voi giustificava questo spostamento? 

Se è così la logica conseguenza è che la Provincia deve chiedere la riapertura del Piano di Area con una nuova VAS che metta a confronto siti tecnologie e dimensioni di impianti diversi.  Solo così si riuscirà a capire la soluzione corretta per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel frattempo come ulteriore conseguenza di quanto approvato in Provincia occorre che la stessa annulli in autotutela la Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'interno del procedimento di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale). Questa ultima azione è giuridicamente possibile considerato che nonostante la procedura unificata di PAUR la titolarità della funzione al rilascio dell'AIA resta alla Provincia come ha spiegato anche la Corte Costituzionale (vedi QUI).





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