venerdì 28 maggio 2021

LA VIA SECONDO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL GOVERNO DRAGHI

Presentata la bozza definitiva del Decreto Legge Semplificazioni predisposto dal Governo Draghi (per il testo QUI).

In questo primo post affronto le modifiche introdotte dal Decreto Legge alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si conferma una logica peraltro già affermata dalla legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.  Per una analisi di questa legge relativamente a VIA e VAS vedi QUI.

Il nuovo Decreto Legge conferma le parti negative della legge 120/2020 che erano le seguenti :

1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,

2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,

3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le osservazioni

4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.

 

A queste parti negative si aggiungono  ora le modifiche del nuovo Decreto Legge che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito. In particolare e sintetizzando (nella seconda parte del post troverete l'analisi di ogni singola modifica) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:


1. la previsione, nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, di una sorta di concertazione tra Autorità Competente alla VIA con il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della applicazione della VIA ordinaria

2. la previsione una volta esclusa la applicazione della VIA ordinaria per cui il proponente propone le condizioni ambientali per evitare impatti significativi dal progetto

3. si dimezza (da 210 a 130 giorni) il termine per la durata del procedimento di VIA per progetti rientranti nel Piano Nazionale Rinascita e Relisienza (PNRR), quindi confermando una visione che sottovaluta l’importanza della istruttoria fondamentale in una procedura di Valutazione che è altra cosa da una mera autorizzazione

4. si da la decisione dei provvedimenti di VIA al Direttore Generale del Ministero Transizione Ecologica (MITE). In questo modo trasformando la VIA in un’autorizzazione basta su parametri istruttori prevalentemente tecnici dove il contributo del pubblico, la specificità del sito, le alternative prese in considerazione a partire dalla opzione zero, gli aspetti socio economici e conflittuali conteranno sempre di meno, trasformando la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un progetto a prescindere dai suddetti parametri tipici della discrezionalità amministrativa.

5. La Fase Preliminare per definire i contenuti della documentazione da presentare in sede di procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) da strumento utile per prevenire i conflitti viene trasformata in una sorte di dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente al procedimento di PAUR

6. riduzione a soli 15 giorni il tempo per presentare osservazioni da parte del pubblico in caso di richiesta di integrazioni nel procedimento di PAUR. Praticamente un tempo talmente stretto che renderà difficile per comitati e associazioni elaborare osservazioni puntuali visto che spesso le integrazioni richieste (soprattutto quelle da presentare entro 180 giorni) sono caratterizzate da studi e modifiche progettuali complesse da analizzare.

 

Di seguito analizzo, per chi vuole approfondire tutte le modifiche apportate alla disciplina della VIA e della VAS dalla bozza di nuovo Decreto Legge semplificazioni


RIDUZIONE TERMINI PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Si modifica il comma 4 articolo 19 del DLgs 152/2006 riducendo a soli 30 giorni i tempi per presentare le osservazioni da parte del pubblico (prima erano 45) all’interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si conferma (articolo 24 come modificato dal Decreto Semplificazioni) che per la VIA Ordinaria statale il termine per le osservazioni resta di 60 giorni ma per i progetti che rientrano nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza invece il termine è di 30 giorni!

Quindi ancora un volta si considera la partecipazione del pubblico un vincolo per lo svolgimento della procedura di VIA e non una potenzialità riconosciuta dalla stessa Direttiva quadro ma anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale  in materia.

 

 

LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA VERSO UNA CONCERTAZIONE TRA AUTORITÀ COMPETENTE E PROPONENTE CON ESCLUSIONE DEL PUBBLICO

Al comma 6 articolo 19 viene aggiunto un periodo nel quale si prevede tra l’altro che l’autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati a dimostrare la non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA.

Qui si apre una possibilità procedurale che rischia di incidere nel merito del procedimento; infatti occorre capire di quali integrazioni si tratti, se fossero significative potrebbe comportare di fatto che la verifica di assoggettabilità si trasforma in una sorta di concertazione tra proponente e autorità competente per escludere progetti anche rilevanti (in termini di impatto ambientale) dalla VIA ordinaria. Questa affermazione risulta ancor più fondata considerato che nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA la possibilità di integrazioni al progetto su richiesta della Autorità Competente è già previsto dal secondo periodo di detto comma 6 articolo 19.

La giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato sentenza n° 5379 del 7 settembre 2020 - QUI) ha chiarito anche recentemente come la Verifica di Assoggettabilità a VIA ha una sua autonomia che non può essere quella di evitare la VIA ordinaria ma solo di dimostrare in via sommaria la rilevanza degli impatti di un progetto ai fini della applicabilità o meno della VIA. Non a caso lo Studio Ambientale Preliminare che avvia detta fase ha livelli di approfondimento minori rispetto allo Studio di Impatto Ambientale (ad esempio non ci sono le alternative), senza considerare che nella Verifica la partecipazione del pubblico è limitata non prevedendo contraddittori né Inchiesta Pubblica neppure a discrezione della Autorità Competente.

Non solo ma per questa nuova richiesta di integrazioni non è prevista la pubblicazione delle stesse e quindi la possibilità di osservazioni da parte del pubblico.

Se ci fosse davvero la volontà di semplificare la procedura di VIA non per aggirarne la corretta applicazione ma per anticipare le possibile problematiche prima che il procedimento vero e proprio inizi (sia di Verifica che di VIA Ordinaria) andrebbe valorizzato quanto previsto dall’articolo 20 del DLgs 152/2006 che recita: “Il proponente ha la facoltà di  richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di  definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.”

In realtà questa fase è già dentro il procedimento di VIA ordinario (si parla di Studio di Impatto Ambientale non di Studio Preliminare Ambientale) ma non è impossibile una modifica che la trasformi in una vera e propria fase preliminare generale con la possibilità di osservazioni del pubblico al fine di permettere un contraddittorio tra Autorità Competente, proponente del progetto e cittadini per definire i contenuti della documentazione da presentare e quindi il tipo di procedura da svolgere.

Invece si scegli ancora una volta una strategia semplificatoria che confonde due procedure distinte come quella di verifica e di VIA ordinaria il tutto chiaramente finalizzato a favorire la non applicazione della VIA ordinaria a molti progetti impattanti con modalità non trasparenti visto che si esclude la partecipazione del pubblico.

 

Si aggiunge un ulteriore periodo al comma 7 dell’articolo 19 che conferma un indirizzo del legislatore volto a trasformare la Verifica da una procedura di Valutazione della Autorità Competente in una concertazione tra questa e il proponente il progetto. ll vigente primo periodo del comma 7 prevede che, in caso di decisione di non assoggettare a VIA, l’Autorità Competente specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Il nuovo periodo aggiunto dal Decreto Semplificazioni prevede invece: “Ai fini di cui al precedente periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”. Quindi è il proponente a proporre le condizioni ambientali per evitare comunque impatti negativi nel caso di esclusione dalla VIA mentre l’Autorità Competente dovrà accettarle o meno in un termine ristretto di 30 giorni!


Viene modificato anche l’articolo 20 sopra citato sulla consultazione preventiva. Qui invece che valorizzare questa fase come anticipavo in precedenza si stabilisce un termine vincolante per esprimere un Parere della Autorità Competente sugli elaborati progettuali presentati dal Proponente, un termine di soli 30 giorni. In questo modo si riducono in tempi istruttori favorendo così il rinvio alla fase di VIA ordinaria. Con tempo così stretti difficile che l’Autorità Competente riesca a rispettarli e comunque proprio per la ristrettezza si impedisce anche un coinvolgimento del pubblico.


 

RIMBORSI SE NON VENGONO RISPETTATI I TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI VIA ORDINARIA

Secondo le modifiche apportate all’articolo 25 (nuovi commi 2 e 2-bis) entro 60 giorni dal termine delle consultazioni occorre il pronunciamento di VIA di competenza statale (si fa riferimento genericamente alla Autorità Competente quindi possibile sia adottato da Direttore Generale MITE). All’interno di questi 60 giorni c’è il concerto del Ministero della Cultura nella figura del Direttore Generale che deve arrivare entro 30 giorni dalla richiesta.

Il termine dei 60 giorni è prorogabile fino ad altri 30 giorni.

Invece per la VIA statale relativa ai progetti rientranti nel PNRR entro 30 giorni dalla conclusione delle consultazioni la Commissione speciale, che cura le istruttorie dei progetti rientranti nel PNRR, predispone lo schema di provvedimento di VIA che entro altri 30 giorni è adottato dal Direttore Generale del MITE (all’interno di questi 30 giorni c’è il concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura che deve arrivare entro 20 giorni dalla richiesta).

Comunque il termine complessivo del procedimento di VIA dal momento della pubblicazione dell’avvio del procedimento non può superare i 130 giorni. Ricordo che nella versione precedente dell’articolo 25 comma 2 il termine complessivo di durata del procedimento dall’avvio era di 210 giorni.

Secondo il nuovo comma 2-ter dell’articolo 25 DLgs 152/2006 introdotto dal Decreto Semplificazioni: “2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria”.


 

POTERE SOSTITUTIVO NEI PROCEDIMENTI DI VIA ORDINARIA SU PROGETTI RIENTRANTI NEL PNRR

Se i termini sopra riportati per la conclusione del procedimento di VIA ordinario statale relativi ai progetti rientranti nel PNRR non sono rispettati viene esercitato poteri sostitutivo dalla figura individuata preventivamente (quindi a prescindere dal singolo procedimento in corso, vedi articolo 2 legge 241/1990 riformato dal presente Decreto Semplificazioni) dall’organo di governo (quindi caso di VIA statale il Consiglio dei Ministri). Il titolare del potere sostitutivo deve acquisire il parere di Ispra entro 30 giorni dalla scadenza del procedimento di VIA ordinario (quindi i 130 giorni sopra richiamati) e successivamente entro 30 giorni dal rilascio di detto parere rilascia il provvedimento di VIA.

 

 

LA NUOVA NATURA GIURIDICA TECNOCRATICA DELLA VIA

Il fatto che per la VIA statale i provvedimenti di VIA siano redatti e sottoscritti dal Direttore Generale del MITE e non più dal Ministro dimostra come si stia portando a conclusione una nuova interpretazione del procedimento di VIA diversa da quella del passato recentissimo confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.


Consiglio di Stato Sez.V n.1640 del 22 marzo 2012
nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo

 

Consiglio di Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012
“…alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero;… da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”.  Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all’organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”

Nella stessa direzione

Consiglio di Stato sez. V 6 luglio 2016 n. 3000;

Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225; 

Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928

Consiglio di Stato sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928, 

Consiglio di Stato sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36.

 

Insomma stanno trasformando la VIA in un’autorizzazione basta su parametri istruttori prevalentemente tecnici dove il contributo del pubblico, la specificità del sito, le alternative prese in considerazione a partire dalla opzione zero, gli aspetti socio economici e conflittuali conteranno sempre di meno, trasformando la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un progetto a prescindere dai suddetti parametri tipici della discrezionalità amministrativa.

 

 

TERMINE PER LA VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA VIA ORDINARIA

Viene modificato l’articolo 23 del DLgs 15272006. In particolare:

Entro 15 giorni (prima erano 10) dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo istruttorio.

Sempre entro i suddetti 15 giorni qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.

I termini sono considerati perentori.

 

 

RIDUZIONI TERMINI PER RICHIEDERE INTEGRAZIONI NELLA VIA ORDINARIA AI PROGETTI CHE RIENTRANO NEL PNRR

Il nuovo comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006 prevede che qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro 10 giorni dall’esito o dalla presentazione suddetta per i progetti rientranti nel PNRR , può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.

Secondo la nuova versione del comma 5 articolo 24 spetta alla Autorità Competente (prima la proponente) predisporre la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito delle integrazioni da parte del proponente al fine di avviare la consultazione del pubblico. In questo caso i termini per le osservazioni sono di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e di 15 per i progetti rientranti nel PNRR.

 

 

POSSIBILITÀ DA PARTE DEL PROPONENTE DI CHIEDERE LA NON APPLICAZIONE DEL PROCEDURA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE STATALE

Viene modificato l’articolo 27 del DLgs 152/2006 inserendo all’inizio del comma 2 il seguente periodo: “È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”

 

 

TERMINE PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE STATALE

All’articolo 27 DLgs 152/2006 comma 6 si prevede che entro 10 giorni (prima erano 5) dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria.

 

 

FASE PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Il Decreto Semplificazioni introduce un nuovo articolo 21-bis al DLgs 152/2006.

 

Finalità della fase preliminare

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 23 [NOTA 1] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Avvio fase preliminare e conferenza dei servizi preliminare

Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi del comma 3 [NOTA 2] articolo 14 legge 8 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

 

Svolgimento Conferenza dei Servizi Preliminare

La conferenza di servizi preliminare si svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis [NOTA 3] della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

 

Conseguenze delle conclusioni della Conferenza dei Servizi Preliminare

L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-bis.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis (osservazioni del pubblico).

Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di cui all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Questa ultima novità prodotta dall’articolo 21-bis sopra descritto appare francamente vincolante in modo improprio. Infatti la finalità della Conferenza preliminare è quella di contribuire a indirizzare il contenuto dello studio preliminare ambientale non di prendere preventivamente una posizione sul progetto.  Il fatto che si affermi nel testo dell’articolo 21-bis che solo in “presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti” si possa cambiare quanto affermato nella preliminare quando si svolgerà il procedimento ordinario di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex articolo 27-bis comporta un margine di eccessiva discrezionalità che rischia di ledere l’autonomia dei soggetti istituzionali partecipanti alla Conferenza dei Servizi Preliminare. Peraltro chi decide quali siano questi elementi nuovi? L’Autorità Competente? La maggioranza in Conferenza dei Servizi ordinaria ex articolo 27-bis? Non si capisce e questo è molto grave.

Insomma uno strumento utile per prevenire i conflitti, a procedimento avviato se non a conclusione dello stesso, quale appunto la fase preliminare viene trasformata in una sorte di dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente al procedimento di PAUR.


 

PROCEDIMENTO DI PAUR E CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Al comma 4 articolo 27-bis del DLgs 152/2006 viene aggiunto il seguente periodo: “Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica”.

 

 

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Secondo il nuovo comma 5 articolo 27-bis DLgs come sostituito dal Decreto Semplificazioni: entro i successivi trenta giorni, dalla scadenza del termine per le osservazioni (ricordo 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito della istanza di PAUR), l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

 

 

RICHIESTA INTEGRAZIONI E OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

L’ultimo periodo del nuovo comma 5 articolo 27-bis prevede che l'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella delle osservazioni sulla prima istanza di PAUR. Quindi da 30 giorni si passa a soli 15 giorni. Praticamente un tempo talmente stretto che renderà difficile per comitati e associazioni elaborare osservazioni puntuali visto che spesso le integrazioni richieste (soprattutto quelle da presentare entro 180 giorni) sono caratterizzate da studi e modifiche progettuali complesse da analizzare.

Di positivo, si fa per dire, c’è che mentre nella versione precedente di detto comma 5 per avviare una nuova consultazione pubblica l’Autorità Competente doveva valutare se le integrazioni costituissero modifica sostanziale, ora la consultazione deve essere avviata automaticamente ma hanno messo un termine così stretto che di fatto difficilmente potranno essere prodotte in tempo utile osservazioni argomentate.

 

 

PROGETTO ESECUTIVO E CONCLUSIONI CONFERENZA DEI SERVIZI NEL PROCEDIMENTO DI PAUR

Viene introdotto un nuovo comma 7-bis all’articolo 27-bis del  DLgs 152/2006 secondo il quale: qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

 

 

PROCEDIMENTO PAUR VARIANTE A STRUMENTI URBANISTICI ED ESPROPRIO

Viene introdotto un nuovo comma 7-ter all’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 per cui laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

In realtà già con la sola AIA questo principio era esistente almeno nel caso degli impianti di rifiuti visto che l’AIA assorbe l’autorizzazione ex articolo 208 del DLgs 152/2005 (vedi comma 6 secondo periodo QUI)

 

 

CASI DI PROGETTI COMPRENDENTI INTERVENTI PER CATEGORIE DIVERSE  DI OPERE SOTTOPONIBILI A VIA  E CON COMPETENZE SIA STATALI CHE REGIONALI

Vengono introdotti i commi 4-bis e 4-ter all’articolo 7-bis del DLgs 152/2006.

In particolare:


Obblighi del proponente

Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;

c) altre tipologie progettuali coinvolte;

d) autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA

 

Decisione del MITE sulla competenza a svolgere la VIA

Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma hanno la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero; entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.

 

 

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIA E AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE

Viene introdotto un comma 6-bis all’articolo 6 del DLgs 152/2006 per cui qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

 

 

MANCATA COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI AD ACCOGLIERE L’ISTANZA DI VIA

Viene introdotto un comma 10-bis all’articolo 6 del DLgs 152/2006 nel quale si afferma che ai procedimenti di Verifica di Assoggettabilità, VIA ordinaria, Monitoraggio sulla attuazione delle decisioni di Verifica e di VIA ordinaria, non si applica l’articolo 10-bis (QUI) della legge 241/1990 sull’obbligo di Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

 

 

OSSERVATORI PER VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI VIA

Viene modificato il terzo periodo del comma 2 articolo 28 del DLgs 152/2006 per cui nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli  interventi, l'autorità  competente può istituire, sentito il proponente (prima ci voleva la intesa tra le due parti) e con oneri a carico di  quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

“b) nomina del cinquanta per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.

All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

 

 

CONSULTAZIONE ISTITUZIONALE SUL RAPPORTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA DI VAS

Al comma 1 articolo 13 del DLgs 152/2006 viene aggiunto il seguente periodo per cui l’autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.

 

 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLA AUTORITÀ NEL PROCEDIMENTO DI VAS

Il nuovo comma 5 articolo 13 del DLgs 152/2006 prevede che l’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32

e) l’avviso al pubblico

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo istruttorio

 

 

CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO NEL PROCEDIMENTO DI VAS

Il nuovo articolo 14 del DLgs 152/2006 precisa meglio i contenuti dell’avviso da presentare all’avvio del procedimento di VAS per la consultazione del pubblico.

L’avviso al pubblico deve contenere almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità' procedente;

b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS;

c) una breve descrizione del piano e programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’Autorità Procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza per la presenza anche contermine di siti tutela dalla Direttiva Habitat.

 

Le lettere b), c), e) ed f) non erano indicate nella versione precedente dell’articolo 14.

 

 

MISURE CORRETTIVE DAL MONITORAGGIO AMBIENTALE SULLA ATTUAZIONE DEL PIANO ASSOGGETTATO A VAS

Vengono aggiunti due commi 2-bis e 2-ter all’articolo 18 per cui l’autorità procedente trasmette all’Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui all’Allegato VI alla parte seconda lettera i) . Tale lettera fa riferimento al seguente contenuto che deve essere presente nel Rapporto Ambientale: “i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;..

L’autorità competente si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’Autorità procedente.

 

 

VERIFICA COERENZA ATTUAZIONE PIANO ASSOGGETTATO A VAS CON STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Viene introdotto un comma 3-bis all’articolo 18 del DLgs 152/2006 per cui l’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’art. 34 DLgs 152/2006 (QUI).

 



[NOTA 1]

“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra osti e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale,tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, … Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”

[NOTA 2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

[NOTA 3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

 

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