Presentata la bozza definitiva del Decreto Legge Semplificazioni predisposto dal Governo Draghi (per il testo QUI).
In questo primo post
affronto le modifiche introdotte dal Decreto Legge alla Parte II del DLgs
152/2006 relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Si conferma una logica peraltro già affermata dalla legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Per una analisi di questa legge relativamente a VIA e VAS vedi QUI.
Il nuovo Decreto Legge conferma
le parti negative della legge 120/2020 che erano le seguenti :
1. si riduce il contenuto del progetto
sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,
2. si
riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di
VIA,
3. si
riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le
osservazioni
4. si trasformano in parte le prescrizioni
vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando
la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del
decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto
della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.
A queste parti negative si
aggiungono ora le modifiche del nuovo Decreto Legge che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito. In particolare e sintetizzando (nella seconda parte del post troverete l'analisi di ogni singola modifica) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:
1. la previsione, nella procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, di una sorta di concertazione tra Autorità Competente
alla VIA con il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della
applicazione della VIA ordinaria
2. la previsione una volta esclusa la applicazione della
VIA ordinaria per cui il proponente propone le condizioni ambientali per evitare
impatti significativi dal progetto
3. si
dimezza (da 210 a 130 giorni) il termine per la durata del procedimento di VIA
per progetti rientranti nel Piano Nazionale Rinascita e Relisienza (PNRR),
quindi confermando una visione che sottovaluta l’importanza della istruttoria
fondamentale in una procedura di Valutazione che è altra cosa da una mera
autorizzazione
4. si da
la decisione dei provvedimenti di VIA al Direttore Generale del Ministero Transizione
Ecologica (MITE). In questo modo trasformando la VIA in un’autorizzazione
basta su parametri istruttori prevalentemente tecnici dove il contributo del
pubblico, la specificità del sito, le alternative prese in considerazione
a partire dalla opzione zero, gli aspetti socio economici e conflittuali conteranno
sempre di meno, trasformando la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un
progetto a prescindere dai suddetti parametri tipici della discrezionalità
amministrativa.
5. La
Fase Preliminare per definire i contenuti della documentazione da presentare in
sede di procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) da
strumento utile per prevenire i conflitti viene trasformata in una sorte di
dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente al
procedimento di PAUR
6. riduzione a soli 15 giorni il tempo per presentare
osservazioni da parte del pubblico in caso di richiesta di integrazioni nel
procedimento di PAUR. Praticamente un tempo talmente stretto che renderà
difficile per comitati e associazioni elaborare osservazioni puntuali visto che
spesso le integrazioni richieste (soprattutto quelle da presentare entro 180
giorni) sono caratterizzate da studi e modifiche progettuali complesse da analizzare.
Di seguito analizzo, per chi vuole approfondire tutte le modifiche apportate alla disciplina della VIA e della VAS dalla bozza
di nuovo Decreto Legge semplificazioni
RIDUZIONE
TERMINI PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO
Si modifica il comma 4
articolo 19 del DLgs 152/2006 riducendo a soli 30 giorni i tempi per presentare
le osservazioni da parte del pubblico (prima erano 45) all’interno del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Si conferma (articolo 24
come modificato dal Decreto Semplificazioni) che per la VIA Ordinaria statale
il termine per le osservazioni resta di 60 giorni ma per i progetti che
rientrano nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza invece il termine è di 30
giorni!
Quindi ancora un volta si
considera la partecipazione del pubblico un vincolo per lo svolgimento della
procedura di VIA e non una potenzialità riconosciuta dalla stessa Direttiva
quadro ma anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.
LA VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA VERSO UNA CONCERTAZIONE TRA AUTORITÀ COMPETENTE E
PROPONENTE CON ESCLUSIONE DEL PUBBLICO
Al comma 6 articolo 19
viene aggiunto un periodo nel quale
si prevede tra l’altro che l’autorità competente possa richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati a dimostrare la non assoggettabilità del
progetto al procedimento di VIA.
Qui si apre una
possibilità procedurale che rischia di incidere nel merito del procedimento; infatti
occorre capire di quali integrazioni si tratti, se fossero significative
potrebbe comportare di fatto che la verifica di assoggettabilità si trasforma
in una sorta di concertazione tra proponente e autorità competente per
escludere progetti anche rilevanti (in termini di impatto ambientale) dalla VIA
ordinaria. Questa affermazione risulta ancor più fondata considerato che nella procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA la possibilità di integrazioni al
progetto su richiesta della Autorità Competente è già previsto dal secondo
periodo di detto comma 6 articolo 19.
La giurisprudenza (da
ultimo Consiglio di Stato sentenza n° 5379 del 7 settembre 2020 - QUI) ha chiarito anche recentemente come la Verifica di
Assoggettabilità a VIA ha una sua autonomia che non può essere quella di
evitare la VIA ordinaria ma solo di dimostrare in via sommaria la rilevanza
degli impatti di un progetto ai fini della applicabilità o meno della VIA. Non
a caso lo Studio Ambientale Preliminare che avvia detta fase ha livelli di
approfondimento minori rispetto allo Studio di Impatto Ambientale (ad esempio
non ci sono le alternative), senza considerare che nella Verifica la
partecipazione del pubblico è limitata non prevedendo contraddittori né
Inchiesta Pubblica neppure a discrezione della Autorità Competente.
Non solo ma per questa
nuova richiesta di integrazioni non è prevista la pubblicazione delle stesse e
quindi la possibilità di osservazioni da parte del pubblico.
Se ci fosse davvero la volontà di semplificare la procedura di VIA non per aggirarne la corretta applicazione ma per anticipare le possibile problematiche prima che il procedimento vero e proprio inizi (sia di Verifica che di VIA Ordinaria) andrebbe valorizzato quanto previsto dall’articolo 20 del DLgs 152/2006 che recita: “Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.”
In
realtà questa fase è già dentro il procedimento di VIA ordinario (si parla di
Studio di Impatto Ambientale non di Studio Preliminare Ambientale) ma non è
impossibile una modifica che la trasformi in una vera e propria fase
preliminare generale con la possibilità di osservazioni del pubblico al fine di
permettere un contraddittorio tra Autorità Competente, proponente del progetto
e cittadini per definire i contenuti della documentazione da presentare e
quindi il tipo di procedura da svolgere.
Invece
si scegli ancora una volta una strategia semplificatoria che confonde due
procedure distinte come quella di verifica e di VIA ordinaria il tutto
chiaramente finalizzato a favorire la non applicazione della VIA ordinaria a
molti progetti impattanti con modalità non trasparenti visto che si esclude la
partecipazione del pubblico.
Si aggiunge un ulteriore periodo al comma 7 dell’articolo 19 che conferma un indirizzo del legislatore volto a trasformare la Verifica da una procedura di Valutazione della Autorità Competente in una concertazione tra questa e il proponente il progetto. ll vigente primo periodo del comma 7 prevede che, in caso di decisione di non assoggettare a VIA, l’Autorità Competente specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Il nuovo periodo aggiunto dal Decreto Semplificazioni prevede invece: “Ai fini di cui al precedente periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”. Quindi è il proponente a proporre le condizioni ambientali per evitare comunque impatti negativi nel caso di esclusione dalla VIA mentre l’Autorità Competente dovrà accettarle o meno in un termine ristretto di 30 giorni!
Viene modificato anche
l’articolo 20 sopra citato sulla consultazione preventiva. Qui invece che
valorizzare questa fase come anticipavo in precedenza si stabilisce un termine
vincolante per esprimere un Parere della Autorità Competente sugli elaborati
progettuali presentati dal Proponente, un termine di soli 30 giorni. In questo
modo si riducono in tempi istruttori favorendo così il rinvio alla fase di VIA
ordinaria. Con tempo così stretti difficile che l’Autorità Competente riesca a
rispettarli e comunque proprio per la ristrettezza si impedisce anche un
coinvolgimento del pubblico.
RIMBORSI SE
NON VENGONO RISPETTATI I TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI VIA ORDINARIA
Secondo le modifiche
apportate all’articolo 25 (nuovi commi 2 e 2-bis) entro 60 giorni dal termine
delle consultazioni occorre il pronunciamento di VIA di competenza statale (si
fa riferimento genericamente alla Autorità Competente quindi possibile sia
adottato da Direttore Generale MITE). All’interno di questi 60 giorni c’è il
concerto del Ministero della Cultura nella figura del Direttore Generale che
deve arrivare entro 30 giorni dalla richiesta.
Il termine dei 60 giorni è
prorogabile fino ad altri 30 giorni.
Invece per la VIA statale relativa ai progetti rientranti nel PNRR entro 30 giorni dalla conclusione delle consultazioni la Commissione speciale, che cura le istruttorie dei progetti rientranti nel PNRR, predispone lo schema di provvedimento di VIA che entro altri 30 giorni è adottato dal Direttore Generale del MITE (all’interno di questi 30 giorni c’è il concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura che deve arrivare entro 20 giorni dalla richiesta).
Comunque il termine complessivo del procedimento di VIA dal momento della pubblicazione dell’avvio del procedimento non può superare i 130 giorni. Ricordo che nella versione precedente dell’articolo 25 comma 2 il termine complessivo di durata del procedimento dall’avvio era di 210 giorni.
Secondo il nuovo comma 2-ter dell’articolo 25 DLgs 152/2006 introdotto dal Decreto Semplificazioni: “2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria”.
POTERE
SOSTITUTIVO NEI PROCEDIMENTI DI VIA ORDINARIA SU PROGETTI RIENTRANTI NEL PNRR
Se i termini sopra
riportati per la conclusione del procedimento di VIA ordinario statale relativi
ai progetti rientranti nel PNRR non sono rispettati viene esercitato poteri
sostitutivo dalla figura individuata preventivamente (quindi a prescindere dal
singolo procedimento in corso, vedi articolo 2 legge 241/1990 riformato dal
presente Decreto Semplificazioni) dall’organo di governo (quindi caso di VIA
statale il Consiglio dei Ministri). Il titolare del potere sostitutivo deve
acquisire il parere di Ispra entro 30 giorni dalla scadenza del procedimento di
VIA ordinario (quindi i 130 giorni sopra richiamati) e successivamente entro 30
giorni dal rilascio di detto parere rilascia il provvedimento di VIA.
LA NUOVA
NATURA GIURIDICA TECNOCRATICA DELLA VIA
Il fatto che per la VIA
statale i provvedimenti di VIA siano redatti e sottoscritti dal Direttore
Generale del MITE e non più dal Ministro dimostra come si stia portando a
conclusione una nuova interpretazione del procedimento di VIA diversa da quella
del passato recentissimo confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato.
Consiglio di Stato Sez.V
n.1640 del 22 marzo 2012
“nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale,
l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce
in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di
verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di
misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di
discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento
degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente
discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia
sul versante tecnico che amministrativo”
Consiglio di Stato Sez. V
n.3254 del 31 maggio 2012
“…alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue
stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si
sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta
compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e
approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale
imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle
alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero;… da qui
la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da
esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni
meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla
logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici
per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze
antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n.
933)”. Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto
ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in
senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti,
trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e
propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con
particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio),
attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti)
interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo
economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale
correttamente affidata all’organo di governo, nel caso di specie la Giunta
regionale.”
Nella stessa direzione
Consiglio di Stato sez. V 6 luglio 2016 n. 3000;
Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225;
Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928
Consiglio di Stato sez. V
02 ottobre 2014 n. 4928,
Consiglio di Stato sez.
IV 09 gennaio 2014 n. 36.
Insomma stanno
trasformando la VIA in un’autorizzazione basta su parametri istruttori
prevalentemente tecnici dove il contributo del pubblico, la specificità del
sito, le alternative prese in considerazione a partire dalla opzione zero, gli
aspetti socio economici e conflittuali conteranno sempre di meno, trasformando
la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un progetto a prescindere dai
suddetti parametri tipici della discrezionalità amministrativa.
TERMINE PER
LA VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA VIA ORDINARIA
Viene modificato
l’articolo 23 del DLgs 15272006. In particolare:
Entro 15 giorni (prima
erano 10) dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente
verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del
contributo istruttorio.
Sempre entro i suddetti 15
giorni qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente
richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.
I termini sono considerati
perentori.
RIDUZIONI
TERMINI PER RICHIEDERE INTEGRAZIONI NELLA VIA ORDINARIA AI PROGETTI CHE
RIENTRANO NEL PNRR
Il nuovo comma 4
articolo 24 DLgs 152/2006 prevede che
qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle
controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o
l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita,
l'autorità competente, entro 10 giorni dall’esito o dalla presentazione
suddetta per i progetti rientranti nel PNRR , può, per una sola volta,
stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la
trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati.
Secondo la nuova
versione del comma 5 articolo 24
spetta alla Autorità Competente (prima la proponente) predisporre la
pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito delle integrazioni da parte
del proponente al fine di avviare la consultazione del pubblico. In questo caso
i termini per le osservazioni sono di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
e di 15 per i progetti rientranti nel PNRR.
POSSIBILITÀ
DA PARTE DEL PROPONENTE DI CHIEDERE LA NON APPLICAZIONE DEL PROCEDURA RELATIVA
AL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE STATALE
Viene modificato
l’articolo 27 del DLgs 152/2006 inserendo all’inizio del comma 2 il
seguente periodo: “È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal
presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso
in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”
TERMINE PER
LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE STATALE
All’articolo 27 DLgs
152/2006 comma 6 si prevede che entro
10 giorni (prima erano 5) dalla verifica della completezza documentale, ovvero,
in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria.
FASE
PRELIMINARE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
Il Decreto Semplificazioni
introduce un nuovo articolo 21-bis al DLgs 152/2006.
Finalità della fase
preliminare
Per i progetti sottoposti
a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente
può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo
27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle
informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo
livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione
dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato
elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare
ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali
attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto
ambientale;
b) progetto avente un
livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica
di cui all’articolo 23 [NOTA 1] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Avvio fase preliminare e conferenza dei servizi preliminare
Entro cinque giorni dalla
trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa
accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel
sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a
esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione. Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di
servizi preliminare ai sensi del comma 3 [NOTA 2] articolo 14 legge 8 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti.
Svolgimento Conferenza
dei Servizi Preliminare
La conferenza di servizi
preliminare si svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis [NOTA 3] della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini sono ridotti alla metà. Le
amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede
di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio
preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla
definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare,
l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
Conseguenze delle
conclusioni della Conferenza dei Servizi Preliminare
L’autorità competente, in
accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può
stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma
7 dell’articolo 27-bis.
Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis (osservazioni del pubblico).
Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di cui all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
Questa ultima novità prodotta dall’articolo 21-bis sopra descritto appare francamente vincolante in modo improprio. Infatti la finalità della Conferenza preliminare è quella di contribuire a indirizzare il contenuto dello studio preliminare ambientale non di prendere preventivamente una posizione sul progetto. Il fatto che si affermi nel testo dell’articolo 21-bis che solo in “presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti” si possa cambiare quanto affermato nella preliminare quando si svolgerà il procedimento ordinario di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex articolo 27-bis comporta un margine di eccessiva discrezionalità che rischia di ledere l’autonomia dei soggetti istituzionali partecipanti alla Conferenza dei Servizi Preliminare. Peraltro chi decide quali siano questi elementi nuovi? L’Autorità Competente? La maggioranza in Conferenza dei Servizi ordinaria ex articolo 27-bis? Non si capisce e questo è molto grave.
Insomma uno strumento
utile per prevenire i conflitti, a procedimento avviato se non a conclusione
dello stesso, quale appunto la fase preliminare viene trasformata in una sorte
di dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente
al procedimento di PAUR.
PROCEDIMENTO
DI PAUR E CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO
Al comma 4 articolo 27-bis
del DLgs 152/2006 viene aggiunto il seguente periodo: “Ove il progetto
comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la
valutazione ambientale strategica”.
RICHIESTA
INTEGRAZIONI
Secondo il nuovo comma 5
articolo 27-bis DLgs come sostituito dal Decreto Semplificazioni: entro i
successivi trenta giorni, dalla scadenza del termine per le osservazioni
(ricordo 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito della istanza di
PAUR), l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni,
anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento
autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al
loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su
richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità
competente di procedere all'archiviazione.
RICHIESTA
INTEGRAZIONI E OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO
L’ultimo periodo del nuovo
comma 5 articolo 27-bis prevede che l'autorità competente, ricevuta la
documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio
apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è
ridotta della metà rispetto a quella delle osservazioni sulla prima istanza di
PAUR. Quindi da 30 giorni si passa a soli 15 giorni. Praticamente un tempo
talmente stretto che renderà difficile per comitati e associazioni elaborare osservazioni
puntuali visto che spesso le integrazioni richieste (soprattutto quelle da
presentare entro 180 giorni) sono caratterizzate da studi e modifiche progettuali
complesse da analizzare.
Di positivo, si fa per
dire, c’è che mentre nella versione precedente di detto comma 5 per avviare una
nuova consultazione pubblica l’Autorità Competente doveva valutare se le
integrazioni costituissero modifica sostanziale, ora la consultazione deve
essere avviata automaticamente ma hanno messo un termine così stretto che di
fatto difficilmente potranno essere prodotte in tempo utile osservazioni
argomentate.
PROGETTO
ESECUTIVO E CONCLUSIONI CONFERENZA DEI SERVIZI NEL PROCEDIMENTO DI PAUR
Viene introdotto un nuovo
comma 7-bis all’articolo 27-bis del DLgs
152/2006 secondo il quale: qualora in base alla normativa di settore per il
rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale
esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio
dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla
realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in
conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito
nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni
indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
PROCEDIMENTO
PAUR VARIANTE A STRUMENTI URBANISTICI ED ESPROPRIO
Viene introdotto un nuovo
comma 7-ter all’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 per cui laddove uno o più
titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dei
servizi attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato
all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
In realtà già con la sola
AIA questo principio era esistente almeno nel caso degli impianti di rifiuti
visto che l’AIA assorbe l’autorizzazione ex articolo 208 del DLgs 152/2005 (vedi
comma 6 secondo periodo QUI)
CASI DI
PROGETTI COMPRENDENTI INTERVENTI PER CATEGORIE DIVERSE DI OPERE SOTTOPONIBILI A VIA E CON COMPETENZE SIA STATALI CHE REGIONALI
Vengono introdotti i commi
4-bis e 4-ter all’articolo 7-bis del DLgs 152/2006.
In particolare:
Obblighi del proponente
Nel caso di opere o
interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse
tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti
in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e
IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al
Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia Autonoma
interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del
progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale
individuata come principale;
c) altre tipologie
progettuali coinvolte;
d) autorità (stato o
regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di
VIA o verifica di assoggettabilità a VIA
Decisione del MITE
sulla competenza a svolgere la VIA
Entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma
hanno la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero; entro e
non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente
ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia
Autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il
proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento.
Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione
formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal
proponente.
AUTORITÀ
COMPETENTE ALLA VIA E AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE
Viene introdotto un comma
6-bis all’articolo 6 del DLgs 152/2006 per cui qualora nei procedimenti di VIA
di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata
dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
MANCATA
COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI AD ACCOGLIERE L’ISTANZA DI VIA
Viene introdotto un comma
10-bis all’articolo 6 del DLgs 152/2006 nel quale si afferma che ai
procedimenti di Verifica di Assoggettabilità, VIA ordinaria, Monitoraggio sulla
attuazione delle decisioni di Verifica e di VIA ordinaria, non si applica l’articolo
10-bis (QUI) della legge 241/1990 sull’obbligo
di Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza
OSSERVATORI
PER VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI VIA
Viene modificato il terzo
periodo del comma 2 articolo 28 del DLgs 152/2006 per cui nel caso di progetti
di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione
e dimensioni delle opere o degli
interventi, l'autorità competente
può istituire, sentito il proponente (prima ci voleva la intesa tra le due
parti) e con oneri a carico di
quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di
ottemperanza , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati
sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti
dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti
individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
“b) nomina del cinquanta
per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra
soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa
competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità,
incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità
dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile
con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli
oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti
dell'Osservatorio.
All'esito positivo della verifica
l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio
sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito
della verifica.
CONSULTAZIONE
ISTITUZIONALE SUL RAPPORTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA DI VAS
Al comma 1 articolo 13 del
DLgs 152/2006 viene aggiunto il seguente periodo per cui l’autorità competente
in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per
acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed
all'autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
DOCUMENTAZIONE
DA TRASMETTERE ALLA AUTORITÀ NEL PROCEDIMENTO DI VAS
Il nuovo comma 5 articolo
13 del DLgs 152/2006 prevede che l’autorità procedente trasmette all’autorità
competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o
di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli
eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo
32
e) l’avviso al pubblico
f) copia della ricevuta di
avvenuto pagamento del contributo istruttorio
CONSULTAZIONE
DEL PUBBLICO NEL PROCEDIMENTO DI VAS
Il nuovo articolo 14 del
DLgs 152/2006 precisa meglio i contenuti dell’avviso da presentare all’avvio
del procedimento di VAS per la consultazione del pubblico.
L’avviso al pubblico deve
contenere almeno:
a) la denominazione del
piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità' procedente;
b) la data dell’avvenuta
presentazione dell’istanza di VAS;
c) una breve descrizione
del piano e programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le
modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal
proponente o dall’Autorità Procedente nella loro interezza;
e) i termini e le
specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessità
della valutazione di incidenza per la presenza anche contermine di siti tutela
dalla Direttiva Habitat.
Le lettere b), c), e) ed
f) non erano indicate nella versione precedente dell’articolo 14.
MISURE
CORRETTIVE DAL MONITORAGGIO AMBIENTALE SULLA ATTUAZIONE DEL PIANO ASSOGGETTATO
A VAS
Vengono aggiunti due commi
2-bis e 2-ter all’articolo 18 per cui l’autorità procedente trasmette all’Autorità
competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure
correttive adottate secondo le indicazioni di cui all’Allegato VI alla parte
seconda lettera i) . Tale lettera fa riferimento al seguente contenuto che deve
essere presente nel Rapporto Ambientale: “i) descrizione delle misure
previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive
da adottare;.. ”
L’autorità competente si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’Autorità procedente.
VERIFICA
COERENZA ATTUAZIONE PIANO ASSOGGETTATO A VAS CON STRATEGIA NAZIONALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
Viene introdotto un comma 3-bis
all’articolo 18 del DLgs 152/2006 per cui l’autorità competente verifica lo
stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo
del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui
all’art. 34 DLgs 152/2006 (QUI).
[NOTA 2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
[NOTA 3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
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