In discussione nel Consiglio regionale Assemblea legislativa della
Liguria un nuovo disegno di legge (di seguito DDL) presentato dalla Giunta che riforma la legge
urbanistica con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica
comunale.
La filosofia di questa
nuova proposta di legge è sempre la solita: invece che vedere l’Ambiente e
il Paesaggio e le norme che li tutelano come una risorsa, viene presentato come
un vincolo allo sviluppo soprattutto dell’entroterra ligure.
L’ARTICOLO 9 DEL DDL
In primo luogo la norma
introdotta dalla proposta di legge in discussione con chiari profili di
incostituzionalità è l’articolo 9 che prevede: “(Modifica all’articolo 68
della l.r. 36/1997) 1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto infine il seguente
periodo: “Tale assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello
territoriale, non si applica ai territori dei Comuni che il PTR adottato
ai sensi dell’articolo 14 individua come ambiti territoriali
dell’entroterra, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e quater).”.
Il comma dell’articolo 68 della legge 36/1997, che viene integrato dall’articolo 9 del nuovo DDL, afferma che: “Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili.”
In particolare si tratta dei Comuni che secondo un'altra modifica proposta dal ddl in questione (vedi nuova lettera e-ter introdotta al comma 3 articolo 11 della legge 36/1997): “… Comuni che hanno funzione di poli attrattori dell’entroterra, in quanto collocati lungo direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per i Comuni del relativo ambito territoriale.”
Sui profili di incostituzionalità di questo articolo ho già trattato in questo post QUI.
Di seguito analizzo il resto del ddl che riforma la pianificazione urbanistica comunale almeno per una buona parte dei Comuni liguri (dell'entroterra) scindendo il vecchio Piano Urbanistico Comunale in due nuovi strumenti di Pianificazione che vado di seguito ad analizzare criticamente
LA VISIONE UNITARIA DEL DDL CONTRO IL PAESAGGIO E UNA TUTELA
INTEGRATA DEL TERRITORIO
L’articolo 9 sopra
descritto si tiene in termine di ratio generale del ddl in oggetto con quanto
previsto dagli articoli che mirano a rivedere gli strumenti di pianificazione
del Comune.
Modificando l’articolo 5
della legge urbanistica 36/1997 per i Comuni, individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) come “ambiti
territoriali dell’entroterra”, lo strumento di pianificazione principale diventa il Piano dei Servizi e delle
Infrastrutture (di seguito denominato PSI) ed il relativo Piano Urbanistico
Locale (di seguito denominato PUL). Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) attuale diventa solo un'altra possibilità infatti secondo la
nuova lettera e-ter comma 3 articolo 11 della legge 36/1997 i Comuni che hanno
funzione di poli attrattori dell’entroterra (individuati dal Quadro Strategico
del PTR) : “in luogo della formazione del Piano Urbanistico Comunale,
possono dotarsi del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, in forma singola
o d’intesa con i Comuni dell’ambito territoriale di riferimento, per
organizzare e potenziare le dotazioni territoriali di interesse sovracomunale”,
tra questi anche gli impianti di rifiuti che non possiamo pensare
possano servire per “favorire processi di reinsediamento” in questi Comuni.
Non solo ma secondo il
nuovo comma 3-bis ex articolo 11 legge 36/1997 proposto dal DDL , i Comuni
potranno: “individuare ulteriori poli attrattori dell’entroterra con
possibilità di formazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture in luogo
della formazione del Piano Urbanistico Comunale”.
A prima vista non si
capisce perché questi compiti non possano essere lasciati al PUC garantendo
così una visione unitaria sull’uso del territorio comunale. È vero che il nuovo
comma 1 articolo 11 della legge regionale 36/1997, così come modificato dal
ddl, prevede che il quadro strategico del PTR stabilirà:
“altresì i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione
territoriale dei Comuni.”, ma in realtà il nuovo PSI quando si va ad
analizzarne i contenuti precisi previsti dal DDL (vedi nuovo articolo 23-bis
alla legge 36/1997) costituisce di fatto una nuova visione di pianificazione
del territorio comunale in chiave solo sviluppista altro che solo “dotazioni
essenziali per il territorio”.
Infatti secondo il nuovo articolo 23-bis introdotto dal DDL nella vigente legge urbanistica regionale il PIS contiene
tra l’altro:
a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità
pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel
documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l’individuazione
degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione,
segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
c) la quantificazione del tetto massimo di unità di
carico urbanistico
d) la disciplina urbanistica del Sistema delle
Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle
linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1 bis,
contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità.
Non solo ma in base all’articolo 23-ter (articolo nuovo introdotto dal DDL nella legge 36/1997) sarà Il Piano Urbanistico Locale (PUL) ad avere per oggetto la disciplina dell’uso del territorio comunale. Non si comprende con quale criterio si spezzino due livelli di pianificazione che in realtà devono restare coordinati come si possa separare la destinazione funzionale negli usi territorio dalla infrastrutturazione dei servizi visto che l’uno dipende dall’altro ma soprattutto in questo modo si spezza la valutazione ambientale strategica (VAS) dei due strumenti di pianificazione solo in parte recuperata dalla VAS del quadro strategico del PTR.
IL LEGAME TRA L'ARTICOLO 9 E IL RESTO DEL DDL NELL'ATTACCO AL PAESAGGIO LIGURE
Ma c’è di più la
continuità tra il contenuto dell’articolo 9 del ddl (palesemente in
contrasto con le norme nazionali sulla tutela del Paesaggio comprese le
sentenze della Corte Costituzionale) viene confermato proprio dagli articoli
che modificano la legge 36/1997 in funzione dei nuovi strumenti di
pianificazione comunale (PIS e PUL). In particolare viene abrogato l’articolo
39-bis della legge 36/1997 che è quello che disciplina la conversione in PUC dei
PRG con disciplina paesaggistica di livello puntuale. Apparentemente torna
perché di fatto per i Comuni individuati negli “ambiti territoriali
dell’entroterra” il PUC sarà sostituito dal PSI e dal PUL ma occorre
considerare che:
1. l’abrogazione diventa generalizzata per cui tutti i
Comuni (anche quelli fuori da detti ambiti), quindi se questi (come afferma il
collegato articolo 47-bis della legge 36/1997) non adegueranno il PRG al PUC
entro la data del 31 dicembre 2022 (peraltro prorogata recentemente sempre su
iniziativa della giunta attuale: LR 21/2020) non vedranno più applicati i
divieti di cui al comma 1 ( vedi NOTA 1)
articolo 15 della legge regionale 13/2014;
2. quanto sopra è solo in parte recuperato da quanto
previsto dall’articolo 47-ter della legge 36/197 che per i Comuni dotati di strumento urbanistico
generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di
livello puntuale prevede il passaggio al PUC ma il DDL in questione introduce
un nuovo comma 1-bis a detto articolo 47-ter secondo il quale: “Ove i Comuni
non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2022 trovano applicazione i divieti e
le limitazioni stabiliti all’articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014 e
successive modificazioni”.
3. Non solo ma il DDL peggiora ulteriormente il
quadro generale di cui ai punti 1 e 2 in
quanto, come abbiamo visto all’articolo 9 prevede esplicitamente che l’assetto
insediativo del PTCP non si applicherà più ai Comuni che dovranno dotarsi del
PIS e del PUL.
Insomma il cerchio si chiude
ai Comuni che dovranno elaborare il PIS e il PUL non si applicherà più il PTCP
quelli che non dovranno fare il PIS e il PUL e non hanno ancora un PUC avranno
altri due anni di proroga. Si può obiettare ma alla fine del 31 dicembre 2022
almeno per questi ultimi la proroga finirà. Ci si consenta di dubitare visto
che siamo già alla terza proroga sul punto:
1. La prima fu fatta con legge regionale n° del 2
aprile 2015 : fino al 2017
2. La seconda con legge regionale n° 1 del 18 febbraio
2017: fino al 2020.
Un caso?
[NOTA 1] "Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022, non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni"
Nessun commento:
Posta un commento