Con atto 18 marzo 2021
(QUI) del
Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità
dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica sono stati richiesti
ad Enel SpA chiarimenti, e integrazioni inerenti la documentazione presentata nell’ambito
del procedimento di Valutazione di Impatto sul progetto di centrale a gas in
sostituzione della attuale centrale a carbone spezzina.
L’atto del Dirigente fa seguito alla nota del 10 Marzo 2021 (QUI) della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS con la quale le suddette integrazioni e relativi chiarimenti sono state/i esplicitati.
A questa richiesta Enel
dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data del 18 marzo 2021 (quindi entro il
15 aprile ), qui c’è un primo elemento di confusione perché la norma sul punto
parla di 20 giorni di tempo (comma 4 articolo 24 del DLgs 152/2006 - [NOTA 1])
mentre l’atto ministeriale ha dato 30 giorni.
Comunque Enel per legge, vedi il già citato comma 4 articolo 24, può chiedere una sospensione di detto termine di
60 giorni.
Ma quello che appare interessante non sono tanto questi aspetti formali pur rilevanti in un procedimento ma quello che concretamente la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha chiesto ad Enel soprattutto sulla possibilità di valutare le alternative al progetto di centrale a gas presentato da Enel SpA.
LE ALTERNATIVE
Lo Studio di Impatto Ambientale di Enel sul progetto di centrale a gas si limita ad analizzare, peraltro genericamente:
1. l’alternativa zero cioè far restare la centrale
a carbone attuale
2. l’alternativa tecnologica: dove non si mettono
a confronto tecnologie di generazione elettrica alternative alle fonti fossili ma solo l’affermazione
che per la stabilità del sistema elettrico è necessaria comunque una centrale a
fonti fossili come appunto quella a gas.
Possiamo quindi sostenere
che il SIA non ricostruisce compiutamente prima di tutto il
quadro normativo e delle politiche in atto in materia , questo incide sulle
stesse alternative individuate in quanto non sono svolti due dei passaggi fondamentali
nei procedimenti di VIA:
1. definire
le esigenze dello stato attuale,
2. determinazione
dei bisogni determinati dalle deficienze del sistema elettrico nazionale. Infatti lo stato attuale (normativo, delle politiche)
non prevede una predeterminazione dei siti ne tantomeno di tecnologie se non
attraverso un confronto tra tecnologie di produzione energetiche diverse e con
Regioni e Comunità Locali come ho ampiamenti spiegato QUI.
Le richieste di integrazione della Commissione VIA VAS confermano questa grave lacuna del SIA di Enel relativamente alle alternative da valutare rispetto al progetto di centrale a gas.
In particolare,
relativamente alla analisi delle alternative, afferma al punto 1 la nota della Commissione VIA VAS:
“si ritiene necessario vengano
esaminate quelle alternative che prevedano una produzione anche parziale basata
sulle fonti rinnovabili o una più contenuta taglia dell’impianto GT al fine di:
a) contenere le
emissioni di ammoniaca in fase 2, inquinante che determina un incremento di
particolato fine secondario che, seppur modesto, risulta incompatibile con le
criticità ambientali dell’area di interesse e comunque non compensato dalla
riduzione complessiva di PTS che incide principalmente sulla componente
primaria;
b) rendere la proposta
più coerente con gli obiettivi di transizione energetica e con le più probabili
richieste del mercato, considerata anche la produzione di energia della
centrale negli ultimi anni;
c) ridurre l’impatto
assoluto su tutti i comparti ambientali in considerazione della reale attività
del sito che, negli ultimi anni, risulta molto ridimensionata rispetto alla
produzione autorizzata. Ciò renderebbe più realistico il confronto tra gli
scenari proposti nel SIA che al momento si palesa teorico;
d) ridimensionare
l’incremento netto degli impatti che deriva dal confronto con lo scenario 2025
in cui le comunità territoriali si sono già proiettate in termini di benefici
ambientali rivenienti dalla chiusura della centrale.”
Particolarmente significative sono le prime due richieste (lettere a) e b) ) perché dimostrano due cose:
1. il progetto di centrale a gas resta un impianto pericoloso per la salute degli spezzini vista la particolarità situazione ambientale dell’area interessata
2. la centrale a carbone non è più strategica per le esigenze del sistema elettrico
nazionale come una volta quindi questo rende possibile ragionare su altre
ipotesi di generazione elettrica non legate alle fonti fossili anche in chiave post 2025 (vedi sopra la
lettera d) quando si dovrà o si dovrebbe passare alla generazione elettrica
solo da fonti rinnovabili.
Infine altrettanto
significativa è la richiesta al punto 2 della nota della Commissione VIA VAS quella di mettere a confronto a seconda
del combustibile utilizzato la evoluzione delle emissioni di CO2 fino al 2030.
Questo, affermano le richieste della Commissione, andrà fatto per tutti gli
scenari considerati quindi anche quelli che non prevedono la mega centrale a
gas prevista dal progetto Enel, il tutto rapportato ai nuovi obiettivi della UE
sulla transizione energetica a neutralità climatica.
COSA DEVONO FARE REGIONE COMUNE E PROVINCIA NELLA FASE DI CONSULTAZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI DA PARTE DI ENEL
Queste richieste una volta
che Enel presenterà quanto appunto previsto potranno essere oggetto di una fase
di consultazione pubblica (vedi comma 5 articolo 24 del DLgs 152/2006 - [NOTA 2]).
La fase di consultazione alla luce di quanto richiesto e riportato sopra riconosce una possibilità prima di tutto a Regione (viste le sue competenze in materia di Intesa) ma ovviamente anche a Comune di Spezia e Provincia di avanzare osservazioni che dimostrino come la transizione al 2025 possa essere gestita senza una nuova centrale a gas da 800 Mwe a Spezia e comunque senza una servitù energetica su un territorio che ha già dato in questo senso per oltre 60 anni.
Si tratta di costruire un
confronto tra gli enti interessati ma anche di definire un percorso giuridico
amministrativo credibile per uscire dalla attuale situazione che vede un
progetto di centrale a gas in corso di approvazione, aste assegnate ad Enel per
produrre energia elettrica dal gas, progetti di upgrade per oltre 1000MWe
nell'area nord del sistema elettrico nazionale che se realizzati eviterebbero
di continuare con la centrale a carbone.
Il tutto è oggi favorito
dal trasferimento di competenze in materia di gestione della sicurezza del
sistema elettrico al neo Ministero delle Transizione Ecologica.
Le richieste della
Commissione VIA VAS quindi possono favorire tutto questo se ci sarà la volontà
politica oltre che di analisi tecnica e giuridica da parte di tutti gli
interlocutori.
[NOTA 1] “4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”
[NOTA 2] “5. L'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”
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