Il Decreto legge n° 22
del 1 Marzo 2021 (QUI)ha
istituito il Ministero della Transizione Ecologica che sostituisce assorbendone
le competenze il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
Come vedremo nel seguito del post il nuovo Ministero eredita le competenze che prima aveva il Ministero dell'Ambiente e acquisisce nuove competente soprattutto in materia di energia e di politiche energetiche che prima erano del Ministero dello Sviluppo Economico. Il trasferimento di competenze è importante nella logica della transizione ecologica perchè tiene insieme energia e ambiente che prima erano separate, ora si vedrà se al trasferimento formale delle competenze seguirà una revisione delle politiche sulla transizione energetica che ad oggi continua a risentire di un peso eccessivo delle fonti fossili (come ad esempio spiego QUI).
LE COMPETENZE DEL NUOVO
MINISTERO
Il nuovo Ministero oltre alle competenze che prima erano del Ministero dell’Ambiente acquisisce importanti competenze prima assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare
1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
1.1. autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare;
1.2 rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
1.3. attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema;
1.4. individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;
1.5. politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;
1.6. normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;
1.7. vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia;
1.8. gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
1.9. sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie;
1.10. rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria.
2. piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
Nell’ambito delle
competenze trasferite al Ministero della Transizione Ecologica, sopra elencate
al punto 1, rientrano anche:
a) le competenze a
qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali
società;
b) l'esercizio dei diritti
di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico
nei confronti di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della
disciplina del mercato elettrico e del mercato
del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio
di ogni altra competenza già a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione
dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.
FASE TRANSITORIA: IL
DIPARTIMENTO PER ENERGIA E CLIMA
Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, é istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica é incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine é autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, é composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Questo Comitato dovrebbe
sostituire (anche se non è chiaro nel testo del Decreto Legge che stiamo
esaminando) la legge 141/2019 nella parte in cui ha trasformato il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Comitato che sostanzialmente non ha mai funzionato in questi due anni. Peraltro secondo un comunicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico si afferma che “Dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) cambia nome in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” (QUI)
PIANO PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Il Comitato (CITE)
approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in
materia di:
a) riduzione delle
emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto al dissesto
idrogeologico e al consumo del suolo;
d) risorse idriche e
relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare.
Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano é acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni Città.
REVISIONE SUSSIDI DANNOSI
ALL’AMBIENTE
Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.
221 che ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (QUI).
Qui si misurerà uno dei temi centrali della transizione ecologica perchè ad oggi questo impegno iniziato nel 2015 non ha ancora prodotta una reale revisione degli incentivi a favore di attività sicuramente dannose per l'ambiente.
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