La Giunta Regionale ha presentato un disegno di legge di riforma
della legge urbanistica regionale (legge 36/1997 – QUI)
che in particolare prevede la esclusione dalla applicazione del Piano
Territoriale Paesaggistico (PTCP) ai Comuni individuati dal Piano Territoriale
Regionale.
Si tratta di un norma che nella formulazione attuale presenta
profili chiarissimi di incostituzionalità e si inserisce in una strategia
avanzata da tempo dalla Giunta Toti ( ma alcuni tentativi si erano già visti
con l’ultima giunta Burlando - QUI)
che con la scusa di avere più autonomia punta a depotenziare progressivamente
la Pianificazione Paesaggistica e il ruolo del Ministero dei Beni Culturali e
delle Soprintendenze.
La filosofia di questa nuova proposta di legge è sempre la solita: invece che vedere l’Ambiente
e il Paesaggio e le norme che li tutelano come una risorsa, viene presentato
come un vincolo allo sviluppo alla faccia di tutti i discorsi sul Green Deal
etc.
COSA PREVEDE IL DDL DELLA GIUNTA LIGURE SULLA
APPLICAZIONE DEL PTCP
L’articolo 9 del ddl presentato dalla Giunta Regionale
ha il seguente contenuto:
“(Modifica all’articolo 68 della l.r. 36/1997) 1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: “Tale assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello territoriale, non si applica ai territori dei Comuni che il PTR adottato ai sensi dell’articolo 14 individua come ambiti territoriali dell’entroterra, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e quater).”.
Il comma dell’articolo 68 della legge 36/1997, che viene integrato dall’articolo 9 del nuovo ddl, afferma che: “Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili.”
LA REGIONE NELLA SCORSA LEGISLATURA SI ERA PORTATA
AVANTI CON IL LAVORO: PROROGARE DI ALTRI DUE ANNI LA APPLICAZIONE DELLA
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA PUNTUALE A TUTTI I COMUNI SENZA PUC
Relativamente all’assetto insediativo locale già alla fine della
scorsa legislatura regionale il Consiglio aveva approvato (legge regionale
21/2020 articolo 1) un grave sfregio che permetteva ai Comuni di continuare a
derogare alle norme del Piano Paesaggistico vigente (PTCP di seguito). In
particolare quella modifica apportata alla legge urbanistica prevede che i Comuni che
non abbiamo adottato i PUC (quindi lo strumento di pianificazione innovativo
introdotto dalla legge 36/1997)
continuino a non avere nei loro vecchi PRG la pianificazione paesaggistica
di livello puntuale. Il termine per far cessare questa grave lacuna era fissato,
fino a questa modifica, al 31 dicembre 2020. La modifica apportata sposta la proroga suddetta di
altri due anni, portandola al 31 dicembre 2022. Per un
approfondimento vedi QUI.
CON IL NUOVO DDL LA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PUNTUALE
DEL PTCP AI COMUNI DIVENTA PERMANENTE
Con questo nuovo ddl la deroga alla disciplina
paesistica di livello puntuale nei Comuni da meramente prorogata si cerca di
trasformarla in definitiva.
Infatti come abbiamo visto all'inizio del post, con questa ultima proposta di modifica; il PTCP relativamente
alla disciplina dell’assetto insediativo locale non sia applica per niente
(senza bisogno di proroghe) quanto meno per i Comuni dell’entroterra ligure. In
particolare si tratta dei Comuni che secondo un'altra modifica proposta dal
ddl in questione (vedi nuova lettera e-ter introdotta al comma 3 articolo 11
della legge 36/1997): “… Comuni che
hanno funzione di poli attrattori dell’entroterra, in quanto collocati lungo
direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per
i Comuni del relativo ambito territoriale.” I Comuni andranno individuati
dal Piano Territoriale Regionale.
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DELLA
DISCIPLINA PAESAGGISTICA A LIVELLO SIA NAZIONALE CHE REGIONALE
Il ddl se venisse approvato come previsto dal suo articolo 9 sopra
riportato comporterebbe la non completa applicazione del PTCP e delle sue norme
in parti significative del territorio regionale producendo una chiara violazione degli
indirizzi che la Corte Costituzionale ha affermato relativamente alla unitarietà
del valore della tutela paesaggistica.
COSA HA AFFERMATO LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA
UNITARIETA' DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA
Nella direzione di questo principio si è mossa la giurisprudenza univoca della Corte che, ancora di recente, ha affermato: "la
disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene [...] 'a
funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le
Province autonome dettano in altre materie di loro competenza'" (Corte
Costituzionale n. 66 del 2018). Essa "richiede una strategia
istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria
estesa sull'intero territorio nazionale [...] affidata congiuntamente allo
Stato e alle Regioni" (Corte Costituzionale n. 66 del 2018). È in
questa prospettiva che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio pone,
all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con
riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico
ai sensi dell'art. 136 (le cosiddette "bellezze naturali"), alle aree
tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le cosiddette
"zone Galasso", come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e,
infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.
143, lettera d Codice Beni Culturali e del Paesaggio). Tale obbligo
costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua
volta, un riflesso della necessaria "impronta unitaria della
pianificazione paesaggistica" (Corte Costituzionale n. 64 del 2015), e
mira a "garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali
ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente"
(Corte Costituzionale n. 210 del 2016 QUI - n.
86 del 2019 QUI , ma
già nello stesso senso n. 178 QUI , n.68 QUI e
n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 64 del 2015, n.
197 del 2014, n. 211 del 2013 QUI).
Quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale non vanifica le competenze delle regioni e degli enti
locali, “ma è l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che è
assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in
quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme
nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici
sull'intero territorio nazionale: il paesaggio va, cioè, rispettato come valore
primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli
interventi delle amministrazioni locali” (Corte Costituzionale n. 182
del 2006 QUI ; ma
anche n. 86 del 2019, n. 68 e n. 66 del 2018, n. 64 del 2015 e
n. 197 del 2014).
L’UNITARIETÀ DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA COMPORTA LA
PREVALENZA DEI PIANI PAESAGGISTICI SU OGNI ALTRO PIANO A VALENZA TERRITORIALE
Dalla visione unitaria delle tutale del Paesaggio discende l'impossibilità di scindere il
procedimento di pianificazione paesaggistica in subprocedimenti che vedano del
tutto assente la componente statale (Corte Costituzionale sentenza n°240
depositata il 17 novembre 2020 e pubblicata il 18/11 - QUI). Infatti è chiaro che la disciplina paesaggistica nei Comuni
classificati come ambiti territoriali dell’entroterra non può essere separata da quella del PTCP il quale a sua volta non può essere sostituito
dal Piano Territoriale Regionale (PTR) tanto più che la nuova norma proposta dal ddl
non prevede alcuna concertazione con lo Stato che invece nella pianificazione
paesaggistica è obbligatoria e di rango costituzionale.
D’altronde è chiaro quanto affermato dal comma 2 articolo 145
del Codice del Paesaggio: “I Piani paesaggistici possono prevedere misure
di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale… “ ma non
viceversa, infatti il successivo comma 3 di detto articolo 145 afferma la
prevalenza dei Piani Paesaggistici sugli strumenti di Pianificazione urbanistica
compreso il PTR.
Infatti la Corte Costituzionale con sentenza n° 11 del 2016 (QUI)
ha affermato la non modificabilità , da
parte di leggi regionali, del principio
di sovraordinazione del Piano Paesaggistico sugli altri tipi di piani e
programmi in quanto esso è strumentale all’attuazione del principio
costituzionale della tutela del Paesaggio.
Peraltro la modifica apportata dall’articolo 9 del ddl in
questione non fa neppure riferimento al fatto che comunque il PTCP deve disciplinare se non tutto il territorio
regionale quanto meno le aree
assoggettate a vincolo ed il resto del Paesaggio rilevante sotto il profilo
identitario. Invece la modifica esclude genericamente la applicazione del PTCP
all’intero territorio dei Comuni individuati dal PTR come “ambiti territoriali
dell’entroterra”.
LA REGIONE LIGURIA DA TEMPO CERCA DI OTTENERE DEROGHE ALLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA COME DIMOSTRANO LE PROPOSTA AVANZATE NEL QUADRO DEL C.D. REGIONALISMO DIFFERENZATO
In particolare con Delibera della Giunta Regionale Ligure (QUI), è stata avanzata la proposta di autonomia per la Regione
Liguria in varie materie tra cui l’Ambiente ex articolo 116 comma 3 della
Costituzione.
In quella delibera in materia di Paesaggio la Regione propone la potestà
legislativa e amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento a:
a) redazione e approvazione, in via esclusiva, del piano
paesaggistico regionale nonché attività di coordinamento e adeguamento allo
stesso degli altri strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'articolo
145, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del
D.Lgs. 42/2004 con eliminazione del parere della Soprintendenza;
Richieste chiaramente incostituzionali a partire da quella di
eliminare il Parere della Soprintendenza,
peraltro già depotenziato da normativa nazionale in questi anni.
Infatti prima che incostituzionale la richiesta è assurda visto
che già ora il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (DLgs 42/2004) prevede che il parere
del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei
beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica da parte del
Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento
degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove
non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla
ricezione degli atti, si considera favorevole. Il parere del Soprintendente
deve essere rilasciato entro 45 giorni dal ricevimento degli atti (prima erano
60: vedi comma 8 nuovo articolo 146).
Tornando alla incostituzionalità della richiesta occorre ricordare
quanto affermato dalla Corte Costituzionale con specifico riferimento
al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Corte
ha affermato che “non è consentito introdurre deroghe agli istituti di
protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole
su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata
l'autorizzazione paesaggistica” (sentenza n. 232 del 2008)
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