Secondo l’assessore all’Urbanistica
del Comune di Spezia lo studio sulle criticità idrauliche dal quale sono emerse
problematiche anche per il progetto dei palazzoni nella zona del Parco urbano
della Maggiolina, non doveva essere reso pubblico perché esiste con la società che
lo ha redatto una clausola di riservatezza e inoltre era ancora incompleto.
Non entro qui nel merito
dello studio in quanto il progetto in questione ora andrà a VAS ordinaria e li
sarà la sede per valutare il livello di rischio idraulico della zona
interessata al fine di esprimere un parere motivato al progetto urbanistico in
questione.
Voglio invece valutare l’attendibilità
giuridica di quanto affermato dall’assessore.
LE QUESTIONI
DELLA NON PUBBLICABILITÀ DELLO STUDIO PER CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PERCHÉ NON
ANCORA COMPLETATO
Prima questione: l’Assessore
afferma che lo studio non andava reso pubblico per una clausola di
riservatezza.
Ora salvo che la
riservatezza tratti di quanto previsto dal paragrafo 2 articolo 4 Direttiva
2003/4/CEE questa non può prevalere sul diritto alla informazione
ambientale. Vedi quali sono le clausole di riservatezza di detto paragrafo 2:
“a) alla riservatezza
delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista
dal diritto; b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla
difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla
possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per
l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d)
alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la
riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un
legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la
riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona
fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal
diritto nazionale o comunitario; g) agli interessi o alla protezione di
chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza
che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno
che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. “.
Come si vede in nessuna
delle eccezioni ex lege la riservatezza, come intesa dall'Assessore, interviene il caso in esame.
L’altro argomento usato
dall’Assessore per dichiarare la non pubblicabilità dello studio in questione è
che questo era incompleto.
Qui interviene il paragrafo
1 dell’articolo della Direttiva 2003/4/CEE:
“1. Gli Stati
membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia
respinta nei seguenti casi: …
d) se la richiesta
riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati
incompleti;
e) se la richiesta
riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato
dalla divulgazione.”
Ma aggiunge l’ultimo
capoverso di detto paragrafo 1: “Qualora una richiesta venga respinta sulla
base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica
riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa
entro la quale sarà pronto”.
Una domanda: il Comune
ha chiarito pubblicamente quanto previsto da questo capoverso? Non mi risulta
anzi ne ha parlato ora solo perché lo studio è stato reso pubblico con apposita
richiesta di una associazione.
Seconda questione: l’Assessore
afferma che lo studio non era pubblicabile perché incompleto
Ma cosa si intende per “documento
incompleto”? La Corte di Giustizia con una recentissima sentenza (sentenza
20 gennaio 2021 causa C-619/19 - QUI) ha chiarito che l’eccezione di non pubblicare gli
atti incompleti o le comunicazioni interne: “può applicarsi solo nel periodo
in cui la tutela dell’informazione richiesta è giustificata”. Ora risulta con
estrema chiarezza che nel caso dello studio in questione i contenuti dello
stesso incidevano sul progetto urbanistico nella zona del Parco Urbano della
Maggiolina e che questo progetto era ed
è oggetto di un procedimento di adozione/approvazione e di verifica di
assoggettabilità a VAS. È quindi indiscutibile che la non pubblicazione dello
studio non era giustificata neppure secondo le eccezioni sui documenti incompleti
ex Direttiva 2003/4/CEE in quanto con un procedimento aperto tutte le informazioni
necessarie ad un corretto svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a VAS
andavano prese in considerazione e soprattutto rese pubbliche sia dalla
delibera di adozione e dal relativo Rapporto Ambientale Preliminare. Infatti il paragrafo 2 articolo 6 della
Convenzione di Aarhus (madre della Direttiva 2003/4/CEE) afferma che “Il
pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale
in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante
pubblici avvisi o individualmente.”. Non solo ma l’articolo 7 di detta
Convenzione afferma che il pubblico deve partecipare alla elaborazione dei
piani a rilevanza ambientale ! Ma per partecipare efficacemente bisogna conoscere avere tutte le informazioni necessarie per fare proprie valutazioni.
Peraltro il Consiglio
di Stato (sentenza n. 3856 del 2016 - QUI) recentemente ha ulteriormente chiarito che “non si giustificherebbe in alcun modo
un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora tradotta
nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici
provvedimenti. Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione
l’amplissima nozione di <<informazione ambientale>> di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il
quale delinea una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta
al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi“.
Insomma le argomentazioni dell’Assessore non reggono ad una lettura delle normativa sull’accesso alle informazioni ambientali ma anche a quella sull’accesso in generale per non parlare della giurisprudenza.
Ma c'è di più...
LA QUESTIONE
DELLA NECESSARIA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLO STUDIO ALL’INTERNO DEL
PROCEDIMENTO IN CORSO PER IL PROGETTO URBANISTICO IN OGGETTO
Volendo prescindere dalla questione della pubblicabilità dello studio in questione, secondo
l’analisi normativa e giurisprudenziale svolta sopra, i contenuti dello studio
almeno per la parte che riguarda il progetto urbanistico limitrofo al Parco urbano della Maggiolina andavano e vanno comunque presi in considerazione nel
procedimento di valutazione – adozione – approvazione in corso.
Se noi andiamo a vedere i criteri in base ai quali deve essere valuta la applicabilità o meno della VAS ordinaria la legge chiarisce come gli aspetti oggetto dello studio in questione debbano essere presi in considerazione dalla documentazione presentata dalla Autorità Proponente (del Progetto Urbanistico avente natura di atto di pianificazione) e valutati dalla Autorità Competente (di VAS), vale a dire il Comune di Spezia sia pure con uffici diversi (di Piano e di VAS)
Infatti l’allegato I alla
Parte II del DLgs 152/2006 ( Criteri per la verifica di
assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12) afferma che occorre verificare:
“1. Caratteristiche del
piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- problemi ambientali
pertinenti al piano o al programma;
2. Caratteristiche
degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
- valore e
vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle
speciali caratteristiche naturali”.
Non solo ma secondo la DGR 223/2014 della Liguria sugli indirizzi applicativi della VAS: devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità i Piani che interessano aree inondabili. Aggiunge tale DGR che per valutare la necessità di applicare la VAS ordinaria ai piani/varianti che interessano aree inondabili: è significativo un incremento di carico insediativo all’interno di tali aree, comunque lo si ottenga (nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, incremento volumetrico, cambio di destinazioni d’uso, etc.).
D’altronde, studio da
pubblicare o meno, nel Progetto Urbanistico in questione allegato alla Delibera del Consiglio Comunale si afferma testualmente
a pagina 17: “Preme precisare tuttavia che gran parte dell’area di interesse
risulta sovente oggetto di fenomeni di allagamento dovuti ad un carente sistema
di smaltimento delle acque meteoriche e soprattutto per la presenza di aree
complessivamente depresse rispetto ai settori circostanti”.
Ora se l’Amministrazione Comunale ha in mano uno studio che dimostra e accentua la criticità di rischio di inondabilità a prescindere dal Piano di Bacino, non deve valutare questo elemento di conoscenza dentro il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e ora di VAS ordinaria? Siccome lo studio complessivo è incompleto questi elementi di conoscenza relativi al Progetto Urbanistico specifico non devono essere utilizzati? Li teniamo dentro un cassetto fino alla fine del complemento dello studio che non si sa neppure quando arriverà? Stiamo scherzando?
Peraltro lo studio in questione è addirittura citato nel Parere della Autorità di Bacino all’interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che così conclude: “Alla luce di quanto sopra evidenziato, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, emergono alcune potenziali significative criticità che interessano l’area in esame, in parte già evidenziate anche dalla stessa documentazione tecnica trasmessa ma, soprattutto, derivanti dagli esiti preliminari dei nuovi studi di approfondimento idraulico locale recentemente condotti da parte della società Hydrodata per conto del Comune, che potrebbero, se confermate e recepite dalla pianificazione di bacino, condizionare la stessa fattibilità delle previsioni edificatorie insistenti sull’area”.
Per me se questa documentazione non venisse utilizzata nel proseguo del procedimento sul progetto urbanistico in questione potrebbe prefigurarsi un comportamento omissivo della Amministrazione Comunale, mi auguro che non sia così nell’interesse di tutti ma soprattutto della buona pianificazione territoriale. Ma soprattutto se fossi un amministratore del Comune spezzino io sarei preoccupato dei rischi paventati dallo studio richiamati dal Parere della Autorità di Bacino altro che nascondersi dietro le “clausole di riservatezza”. Ma per favore …
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