venerdì 26 marzo 2021

Consiglio dei Ministri: Vezzano Ligure non è legittimato ad opporsi alla Conferenza dei Servizi sul biodigestore. Una sentenza che smentisce questa tesi

La Presidenza del Consiglio dei  Ministri ha respinto definitivamente la opposizione del Comune di Vezzano Ligure alle conclusioni della conferenza dei servizi  che, a maggioranza degli enti presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al progetto di biodigestore previsto in località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure. 

Nel post che segue dimostrerò come quanto meno in materia sanitaria la decisione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è fondata non solo perché lo penso io ma soprattutto per la giurisprudenza del Consiglio di Stato anche recentissima

A me pare e lo scrivo assumendomi la responsabilità che questa decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia poco meditata giuridicamente e costituisca una forzatura della interpretazione della legge in contrasto con numerose sentenze del Consiglio di Stato. Insomma una decisione quasi politica più che giuridico amministrativa. 

Peraltro se l'indirizzo espresso in questa decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri divenisse prassi ordinaria la cosa più seria sarebbe modificare la norma che disciplina questa azione di opposizione stabilendo espressamente che il Comune nei processi decisionali a rilevanza ambientale non può fare opposizione alle conclusioni delle Conferenze dei Servizi a cui partecipa come amministrazione interessata, eviteremmo tutti quanti di perdere tempo!

Comunque vediamo le motivazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e invece cosa dicono al contrario le sentenze del Consiglio di Stato.

 


SU COSA SI FONDA LA MOTIVAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ESCLUDERE LA TITOLARITA' DEL COMUNE AD ESERCITARE LA OPPOSIZIONE ALLLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI NEI PROCEDIMENTI A RILEVANZA AMBIENTALE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fondato la sua decisione non tanto sul merito delle contestazioni del Comune di Vezzano Ligure alle suddette conclusioni della Conferenza dei Servizi, ma sulla mancanza di legittimazione da parte del Comune ad esercitare questa azione di opposizione. Secondo il Consiglio dei Ministri, in particolare, non sussisterebbe alcun potere diretto di pronunciamento del Comune neppure sotto il profilo sanitario, in quanto le competenze in materia di Sindaco e Comune: "non presentano più le […] caratterizzazioni di specificità e tecnicità, tali da renderle idonee a legittimare l'opposizione”.. E' la tesi espressa dal parere sezione I del Consiglio di Stato del 25 settembre 2019 n° 2534 secondo la quale per esercitare tale opposizione al Consiglio dei Ministri occorre essere titolari di  competenze  "... - che si precisa- debbono essere “eminentemente tecnico-scientifiche”. Per cui le amministrazioni che avrebbero, secondo questo Parere (ripreso dalla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il caso in esame) la titolarità ad opporsi si identificano tendenzialmente con quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 17 della stessa legge n. 241 del 1990 le cui valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, culturale, paesaggistica e della salute dei cittadini sono non surrogabili.




MA DAVVERO SOLO GLI ENTI TECNICI HANNO COMPETENZE DECISIONALI DI TIPO TECNICO SCIENTIFICO MENTRE IL COMUNE NO? LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO AFFERMA IL CONTRARIO

Intanto una prima riflessione questa impostazione derivante dal Parere del Consiglio di Stato è in palese contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di quale efficacia giuridica abbiano i parere degli enti tecnici sopra citati (es. Arpa e ASL) nei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale. 

Recentissimamente il Consiglio di Stato con sentenza n° 2149 del 12 Marzo 2021 (QUI) ha avuto modo di ribadire che: 

1. gli atti adottati dall’ARPA, quale organo tecnico, assumono natura, funzione e carattere di atti consultivi ed approfondimenti tecnici, privi di rilevanza immediata ed autonoma lesività, dovendo confluire nei provvedimenti definitivi, di competenza delle amministrazioni competenti alla relativa adozione.

2. l'ARPA, non essendo un soggetto pubblico con competenze proprie da esprimere nella conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione, non è titolare di una posizione qualificata nel procedimento finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273).

3. l’ARPA costituisce organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, titolare di funzioni di monitoraggio e consultive, mentre è priva di potere di assenso definitivo ovvero di diniego in riferimento alla realizzazione di impianti ed al rilascio di titoli autorizzativi. Gli esiti dell’attività tecnica, consultiva ed istruttoria, confluiscono quali elementi, certo fondamentali ma non definitivi, nell’ambito del perimetro decisionale dell’amministrazione competente.

4. per i suddetti motivi gli atti rilasciati da Arpa all’interno del procedimento compresa la conferenza dei servizi che lo conclude non sono direttamente impugnabili separatamente dall’autorizzazione finale che li assorbe.


QUINDI... mi pare chiaro che non sia vero, per sintetizzare, che solo avendo  competenze tecnico scientifiche per costituire presupposto di opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo perché i parere di questi enti tecnici non hanno un secondo aspetto che secondo il predetto Parere del Consiglio di Stato risulta decisivo per esercitare detta opposizione: che i pareri oltre che di natura tecnico scientifica debbano anche essere potenzialmente ostativi al rilascio dell’autorizzazione in conferenza di servizi.



IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO EX NORMATIVA SUL RILASCIO DELL'AIA PU0' ESSERE OSTATIVO AL RILASCIO DELLA STESSA AUTORIZZAZIONE? SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALI SI

Il Parere del Consiglio di Stato del 2019 su cui si fonda la decisione del Consiglio dei Ministri che ha affermato la mancanza di titolarità del Comune di Vezzano di esercitare la azione di opposizione al Consiglio dei Ministri, afferma che il Parere Sanitario del Sindaco (ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006) non ha alcuna efficacia potenzialmente ostativa all'interno del procedimento di rilascio dell'AIA.  

In realtà il Parere Sanitario come risulta dal testo della legge e dalla giurisprudenza e come dimostro QUI in modo ampiamente approfondito, è un atto obbligatorio senza il quale il procedimento di rilascio dell'AIA è illegittimo. Non solo ma le prescrizioni richieste dal Parere del Sindaco se  motivate anche con il supporto di valutazioni tecnico scientifiche (avvalendosi dell'ASL o dell'ISS o di istituti universitari o di epidemiologi per esempio) possono diventare vincolanti e quindi rendere illegittima la autorizzazione finale.  

Un esempio recentissimo lo abbiamo con una sentenza del Consiglio di Stato dove l'opposizione suddetta ha portato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a decidere la fondatezza del Parere Sanitario del Sindaco nell'opporsi al rilascio di un AIA portando quindi la Provincia competente a rigettare la istanza di autorizzazione nonostante le conclusioni favorevoli della Conferenza dei Servizi.

E' vero che qui l'opposizione l'ha esercitata la Provincia ma sulla base del Parere Sanitario del Sindaco a dimostrazione che il Comune ha eccome poteri che possono diventare ostativi al rilascio di una autorizzazione ambientale.

Ma vediamo il caso di questa sentenza del Consiglio di Stato... 



LA PROCEDURA CHE HA PORTATO AL DINIEGO AL RILASCIO DELL’AIA NEL CASO TRATTATO DALLA SENTENZA

1. Nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA il Comune e l’ASL hanno espresso distintamente parere negativo (il Sindaco ai sensi del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006 si tratta del famoso Parere Sanitario che molti Sindaci si ostinano a non riconoscere come parer di loro competenza vedi QUI).
2. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale la Provincia ha attivato la procedura prevista dall’art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all’esame del Consiglio dei Ministri. In particolare il comma 3 articolo 14-quater in caso di dissenso all’interno della conferenza dei servizi rinvia alla procedura di cui all’articolo 14-quinquies sempre della legge 41/1990. Secondo questo ultimo articolo se non si raggiunge una intesa sul dissenso la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri che deciderà se accogliere o meno il dissenso.
3. Nel caso specifico il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la fondatezza del dissenso di Comune e Asl ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto.
4. sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Provincia quale autorità titolare della funzione di rilascio dell’AIA ha disposto il definitivo rigetto della istanza da parte della società che voleva realizzare l’impianto di rifiuti

Contro la decisione della Provincia la ditta proponente il progetto ha proposto ricorso al TAR che con sentenza n° 1225 dl 2017 ha respinto il ricorso (vedi QUI  e QUI).

La ditta ha fatto appello al Consiglio di Stato che non lo ha accolto confermando la sentenza del TAR con le seguenti motivazioni.




LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Si tratta della Sentenza n° 983 pubblicata l’11 febbraio 2019 (QUI) La sentenza conferma il diniego di rilascio di un AIA per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi per la mancata valutazione nella istruttoria del parametro salute. In questo caso il Comune, con il supporto tecnico di ASL, avevano esercitato la funzione di Parere Sanitario sopra citata ex comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006.

Due sono gli aspetti interessanti in questa sentenza alla luce del ragionamento fino a qui svolto:

1. era stata sollevata opposizione (secondo il già citato articolo 14-quinquies legge 241/1990) al Consiglio dei Ministri contro le conclusioni della Conferenza dei Servizi, fondando questa opposizione proprio sul parere negativo del Sindaco e dell’ASL in materia di salute pubblica.

2. la procedura della opposizione inviata al Consiglio dei Ministri era stata avviata dalla Provincia alla luce della opposizione del Comune territorialmente competente al progetto oggetto della Conferenza. Questo nonostante la Provincia avesse espresso in Conferenza dei Servizi parere favorevole al progetto invece contestato dal Comune.

N.B. Il punto 2 dimostra che a prescindere da cosa potrà fare il Comune di Vezzano Ligure la Provincia quale ente con chiarissime e non contestabili competenze ambientali può avviare la procedura di opposizione semplicemente limitandosi a recepire le contestazioni del Comune di Vezzano Ligure.

per un approfondimento di questa sentenza vedi QUI.


2 commenti:

  1. Quindi la provincia potrebbe opporsi alla realizzazione del biodigestore avvalendosi delle contestazioni di Vezzano....... E tu pensi che Peracchini lo voglia fare.....?
    La tua "arringa" non pecca di dati ..... e di validi motivi tecnico/ legali a dimostrazione che il "potere" o meglio il potere decisionale non è nelle mani del popolo .....e al popolo "oggi"non resta che accettare "ieri" avrebbe fatto la rivoluzione......

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    1. io da esperto di diritto ambientale cerco di dimostrare che i presupposti di legge per una azione della Provincia ai fini di bloccare le conclusioni della conferenza dei servizi, c'erano e ci sono. Dimostrato questo, tolto l'alibi formale poi è chiaro che alla fine decide la Amministrazione anche se in questo caso credo che un ruolo in negativo lo abbia giocato la struttura dirigenziale e tecnica della Provincia, ma da ex amministratore so che una volta dimostrata la fattibilità giuridica l'amministrazione può imporsi ai suoi dirigenti se c'è la volontà politica.

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