venerdì 5 marzo 2021

La Corte Costituzionale sul rinnovo concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e pluriennale

La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio 2021 n° 10 (QUI) è intervenuta sulla legittimità costituzionale di una legge regionale che prevede il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali marittime senza procedura di evidenza pubblica.

 

 

OGGETTO DELLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO

La disposizione impugnata modifica l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva: “Nelle more dell'approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]”.

L'impugnato art. 1 della legge Reg. Calabria n. 46 del 2019, da un lato, inserisce, dopo le parole possono essere rilasciate, le parole “o comunque rinnovate”; e, dall'altro, sostituisce le parole “concessioni demaniali marittime stagionali” con le parole «concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”


 

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE ACCOGLIE IL RICORSO DEL GOVERNO

La questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (tutela della concorrenza materia di legislazione esclusiva statale)  è fondata.

 

La disciplina delle concessioni marittime deve comunque rispettare i principi costituzionali della libera concorrenza

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017). Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 221, n. 118 e n. 109 del 2018).

 

Il rinnovo delle concessioni ed il limite della stagionalità

L'art. 14, comma 1 della legge regionale in materia, dispone che “non possono essere rilasciate nuove concessioni marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere”, all'evidente finalità di preservare e incentivare la potestà pianificatoria dei Comuni. In deroga a tale divieto generale, la versione originaria del comma 2 dell'art. 14 di detta legge regionale consentiva, alla lettera a), il rilascio di “concessioni demaniali marittime stagionali” a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive ai fini delle attività inerenti al servizio di balneazione, ovvero per l'installazione di piccoli punti di ormeggio, posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini, tavolini e sedie, nonché chioschi omologati (questi ultimi per una durata non superiore a centoventi giorni); e alle lettere b) e c) il rilascio di concessioni marittime in gran parte “suppletive” rispetto ad altre concessioni turistico-balneari già rilasciate. Le modifiche introdotte dalla legge regionale impugnate, da un lato, affiancano all'ipotesi del rilascio di tutte le concessioni, previste nella versione originaria della legge regionale, quella del rinnovo delle concessioni stesse, e dall'altro consentono che le concessioni di cui alla lettera a) possano avere durata pluriennale, anziché stagionale come in precedenza previsto.

 

Rinnovo delle concessioni e rispetto procedure evidenza pubblica

Non solo ma la nuova versione della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni non prevede  una dizione come quella prevista, sempre dalla legge regionale, per le concessioni nuove: “nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi» stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e statale”.

Quindi la nuova versione della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni già esistenti - nel contesto, vale la pena di sottolineare, di una norma di salvaguardia mirante semplicemente a dettare una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di un organico piano di spiaggia da parte del Comune - finisce così per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni, e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica - o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale - in favore dei precedenti titolari.  Il tutto in contrasto con la giurisprudenza costituzionale precedente in materia.

 

Rinnovo pluriennale delle concessioni e rischio monopolio individuale

La previsione, poi, della possibile durata pluriennale delle concessioni come previsto dalla legge regionale impugnata  (tutte relative ad attività di carattere intrinsecamente stagionale, e non accessorie ad altre concessioni)  comporta la possibilità del rilascio (o del rinnovo) di tali concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato, in violazione - anche in questo caso - dei principi di tutela della concorrenza.

Secondo la Corte Costituzionale la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle concessioni marittime da parte di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prolungamento della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 [NOTA 1], non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

 

Nessun commento:

Posta un commento