La Corte Costituzionale
con sentenza 29 gennaio 2021 n° 10 (QUI) è
intervenuta sulla legittimità costituzionale di una legge regionale che prevede
il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali marittime senza procedura di
evidenza pubblica.
OGGETTO DELLA IMPUGNAZIONE
DA PARTE DEL GOVERNO
La disposizione impugnata
modifica l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Calabria 21 dicembre
2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative
sulle aree del demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva:
“Nelle more dell'approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in
deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni
demaniali marittime stagionali [...]”.
L'impugnato art. 1 della
legge Reg. Calabria n. 46 del 2019, da un lato, inserisce, dopo le parole
possono essere rilasciate, le parole “o comunque rinnovate”; e,
dall'altro, sostituisce le parole “concessioni demaniali marittime stagionali”
con le parole «concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”
LA DECISIONE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE CHE ACCOGLIE IL RICORSO DEL GOVERNO
La questione promossa in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (tutela
della concorrenza materia di legislazione esclusiva statale) è fondata.
La disciplina delle
concessioni marittime deve comunque rispettare i principi costituzionali della
libera concorrenza
Secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle concessioni su beni
demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle
competenze legislative statali quanto a quelle regionali (sentenze n. 157 e n.
40 del 2017). Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali
concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera
concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con
conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un
limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali (ex multis,
sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 221, n. 118 e n. 109 del 2018).
Il rinnovo delle
concessioni ed il limite della stagionalità
L'art. 14, comma 1 della
legge regionale in materia, dispone che “non possono essere rilasciate nuove
concessioni marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti
concessori in essere”, all'evidente finalità di preservare e incentivare la
potestà pianificatoria dei Comuni. In deroga a tale divieto generale, la
versione originaria del comma 2 dell'art. 14 di detta legge regionale consentiva,
alla lettera a), il rilascio di “concessioni demaniali marittime stagionali”
a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e
altre strutture ricettive ai fini delle attività inerenti al servizio di
balneazione, ovvero per l'installazione di piccoli punti di ormeggio, posa di
gonfiabili, giochi smontabili per bambini, tavolini e sedie, nonché chioschi
omologati (questi ultimi per una durata non superiore a centoventi giorni); e
alle lettere b) e c) il rilascio di concessioni marittime in gran parte “suppletive”
rispetto ad altre concessioni turistico-balneari già rilasciate. Le modifiche
introdotte dalla legge regionale impugnate, da un lato, affiancano all'ipotesi
del rilascio di tutte le concessioni, previste nella versione originaria della
legge regionale, quella del rinnovo delle concessioni stesse, e dall'altro
consentono che le concessioni di cui alla lettera a) possano avere durata pluriennale,
anziché stagionale come in precedenza previsto.
Rinnovo delle
concessioni e rispetto procedure evidenza pubblica
Non solo ma la nuova
versione della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni non
prevede una dizione come quella prevista,
sempre dalla legge regionale, per le concessioni nuove: “nel rispetto dei
principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione,
pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi» stabiliti
dalla pertinente normativa comunitaria e statale”.
Quindi la nuova versione
della legge regionale in relazione al rinnovo delle concessioni già esistenti -
nel contesto, vale la pena di sottolineare, di una norma di salvaguardia
mirante semplicemente a dettare una disciplina transitoria nelle more
dell'adozione di un organico piano di spiaggia da parte del Comune - finisce
così per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai
principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le
ipotesi di rilascio di nuove concessioni, e per consentire de facto la mera
prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga
sostanzialmente automatica - o comunque sottratta alla disciplina
concorrenziale - in favore dei precedenti titolari. Il tutto in contrasto con la giurisprudenza
costituzionale precedente in materia.
Rinnovo pluriennale
delle concessioni e rischio monopolio individuale
La previsione, poi, della
possibile durata pluriennale delle concessioni come previsto dalla legge
regionale impugnata (tutte relative ad
attività di carattere intrinsecamente stagionale, e non accessorie ad altre
concessioni) comporta la possibilità del
rilascio (o del rinnovo) di tali concessioni per periodi del tutto
indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così
ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato,
in violazione - anche in questo caso - dei principi di tutela della
concorrenza.
Secondo la Corte
Costituzionale la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa
disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del
sistema delle concessioni marittime da parte di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prolungamento
della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni
dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 [NOTA 1],
non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa
si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
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