Il dibattito che si è
svolto all’Ecoforum di Legambiente (questa mattina) ha fatto emergere ancora
una volta come sulla vicenda biodigestori in Liguria ( ma per molti
aspetti anche in altre Regioni) ci siano troppe questioni rimosse mentre
continua ad essere al centro solo il mantra “bisogna chiudere il ciclo dei
rifiuti organici con i biodigestori per ogni provincia”. Si tratta di
affermazione astratta che non tiene conto:
1. di quanto succede nei
territori in Liguria (ma anche in altre Regioni);
2. di cosa dice la legge;
3. di cosa ci sia dietro
nella realtà a questo proliferare di progetti di biodigestori per dimensioni che con la
chiusura del ciclo dei rifiuti non c’entrano nulla.
Vediamo perché:
Nella riunione
dell’Ecoforum si è affermato che la raccolta differenziata in Liguria abbia percentuali
basse (rispetto agli obblighi di legge) per colpa della Provincia di Genova. Su
questo dato non ci sono dubbi. Ma il dato numerico non può comportare alcun
automatismo sulla scelta delle tecnologie impiantistiche tanto meno nel campo
dei trattamento dei rifiuti organici.
LA PRIMA
QUESTIONE RIMOSSA è che, in Liguria, mentre di
disquisisce sulla mancanza di impianti : un biodigestore c’è già in funzione
(Cairo Montenotte) e un altro è stato autorizzato senza contestazioni (Taggia).
Solo questi due progetti coprirebbero quasi del tutto il fabbisogno
impiantistico regionale. Se poi realizzassero gli altri previsti dalla pianificazione
(Vado e Scarpino Genova) o fuori dalla
pianificazione (Vezzano Ligure a Spezia) si arriverebbe ad avere una capacità
doppia del fabbisogno regionale. Faccio
notare che lo stesso meccanismo si sta sviluppando anche in altre Regioni:
clamoroso in questo senso il caso delle Marche.
LA SECONDA QUESTIONE
RIMOSSA è che la legge (in particolare il testo unico ambientale) mette sullo
stesso piano gli impianti aerobici ed anaerobici. Quindi la scelta degli
impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti dovrebbe essere frutto di una
corretta pianificazione accompagnata da una Valutazione Ambientale Strategica fondata
su veri scenari alternativi di sito e di tecnologia. Infatti recita l’articolo
182-ter del DLgs 152/2006 (rifiuti organici): “1. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il
compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare
un elevato livello di protezione
dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che
soddisfi pertinenti standard
di elevata qualità'. La lettera della legge è
chiara compostaggio aerobico ed
anaerobico sono messi sullo stesso piano mentre oggi assistiamo ad un indirizzo
unidirezionale di chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti organici solo
verso i biodigestori a prescindere da situazioni specifiche, e da scenari alternativi
di tecnologia fondate su corrette analisi costi benefici ( mi riferisco anche agli investimenti spropositati per questi megaimpianti). Invece dovrebbe essere la
pianificazione a decidere le tecnologie
più adatte attraverso valutazioni per scenari tipiche della Valutazione
Ambientale Strategica.
LA TERZA QUESTIONE
RIMOSSA è che chi vuole realizzare i
biodigestori afferma che per economie di scala devono avere capacità sempre tra
le 60.000 e le 90.000 ton/anno. Questo fa saltare tutti i discorsi tipo “ci
vuole un biodigestore per provincia”, perché con le dimensioni previste per
i vari progetti liguri per farlo funzionare dovranno per forza (non per
necessità di chiusura del ciclo) far venire rifiuti da fuori provincia e/o da
fuori Regione . Il vero obiettivo che avanza è avere più biodigestori possibili
per portare a casa i milioni di euro di incentivi sul biometano oltre ai soldi
dell’avvenuto smaltimento.
In realtà, come abbiamo
visto sopra dall’articolo 182-ter DLgs152/2006, il parametro fondamentale ex
lege per valutare le corrette scelte di gestione dei rifiuti organici è il
principio di diritto comunitario sull’elevato livello di protezione
dell’ambiente (comma 2 articolo 191 Trattato funzionamento istituzioni
unione europea) , non di certo la produzione di biometano tanto meno se
incentivato a pioggia con un doppio sistema: per dieci anni dalla realizzazione
delll’impianto e per tutta la durate dell’impianto (QUI)
LA QUARTA QUESTIONE
RIMOSSA è che il territorio, nel caso spezzino, ha una
discreta raccolta differenziata ma allo stesso tempo ha una tariffa rifiuti più
alta. Della serie ci becchiamo gli organici e l’indifferenziato della provincia
di Genova e paghiamo di più. In cambio manderemo i residui non trattabili alla
discarica di Scarpino: una magra consolazione!
CONCLUDENDO...
Alla luce di quanto sopra penso che chiunque,
ambientalisti compresi, prima di definire il numero di biodigestori necessari e
addirittura dove farli dovrebbero valutare bene le sopra esposte 4 rimozioni. Pianificare le scelte ambientali non è come giocare a monopoli o con il pallottoliere!
Nessun commento:
Posta un commento