Approvata
oggi dal Consiglio Regionale della Liguria una legge che proroga i termini per adeguare la
pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla
pianificazione paesaggistica riguardante
il territorio di competenza.
L’assessore
Regionale all’Urbanistica, nel tipico stile arrogante di questa Giunta
Regionale ha cercato di dare dell’Incompetente a chi nel dibattito ha criticato questa nuova legge
regionale, ma qui la competenza non c’entra nulla, la norma è chiara: un regalo
ai Comuni che ad oggi non si sono adeguati ai Piani Urbanistici Comunali
(previsti dalla legge urbanistica ligure del 1997)
Peraltro
questa è la terza proroga:
1. La prima
fu fatta con legge regionale n° del 2 aprile 2015 (maggioranza di centro
sinistra), un regalino di fine legislatura ai Comuni "cattivoni"
2. La
seconda con legge regionale n° 1 del 18 febbraio 2017 (maggioranza centro
destra)
La Giunta Burlando
aveva prorogato fino al 2017 con la prima proroga, con la seconda proroga la Giunta Toti ha spostato la data al 2020, ora con la terza proroga si passa al 2022. I prossimi che governeranno
la Regione riusciranno a portale il termine al 2030?
Ma veniamo
al merito normativo della questione che ha profili di incostituzionalità come
vedremo di seguito…
La nuova
legge regionale modifica sia la legge quadro urbanistica che la legge regionale
sul testo unico in materia di paesaggio.
In
particolare l’articolo 1 della nuova legge regionale approvata prevede le
seguente modifiche:
1. Al comma 2 dell’articolo 47 bis della legge
regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e
successive modificazioni e integrazioni le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge
regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in
materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni le parole “decorsi sessantotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e
integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: ”che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022”.
Ora il comma 2 dell’articolo 47bis legge 36/1997
deve essere letto con il comma 1 di detto articolo in particolare:
“ 1. Nei comuni dotati di strumento
urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina
paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione
e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti
finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed
enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività
produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le
varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e
riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune
apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi
speciali.
2. Ove i comuni non adottino
il PUC entro il 31 dicembre 2020 trovano applicazione i divieti e le
limitazioni stabiliti all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno
2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di
paesaggio).”
L’articolo 15 della legge
regionale 13/2014 (Disposizioni
transitorie e finali)
“1. Nei comuni aventi strumento
urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale,
decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni
ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche
aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e
di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la
realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti
competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere
necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare
a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni”
In sostanza la
legge regionale prevede che i Comuni che non abbiamo adottato i PUC (quindi lo
strumento di pianificazione innovativo introdotto dalla legge 36/1997) continuino a non avere nei loro vecchi PRG la
pianificazione paesaggistica di livello puntuale. Il termine per far cessare
questa grave lacuna era fissato fino a questo ddl al 31 dicembre 2020. La legge regionale approvato oggi posticipa
di altre due anni questo adeguamento.
Quindi si
permette a questi Comuni senza adeguamento del PRG al più rigoroso PUC, in
barba a quanto affermato dal sopra citato comma 1 articolo 15 delle legge
regionale 15/2014 di approvare “interventi
di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia” nonostante
la loro pianificazione urbanistica non sia adeguata al Piano Paesaggistico
Regionale .
Ricordo che:
1. il Piano Paesaggistico
ligure è stato approvato
nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990) questo
come prima versione ora stanno aggiornandolo [NOTA 1].
2. I Comuni doveva
adeguare i loro vecchi Piani Regolatori Generali al Piano Urbanistico Comunale
disegnato dalla legge regionale urbanistica, entro il 1999!
Si tratta
quindi di una modifica anzi di una proroga di termini di adeguamento della
pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla
pianificazione paesaggistica riguardante
il territorio di competenza. Una
proposta che appare in palese contrasto con quanto affermato dal comma 4
articolo 145 del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio secondo il quale: “I
Comuni… conformano o adeguano gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei
piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale,entro
i termini stabiliti dai piani medesimi
comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.”
Risulta con
chiarezza dalla suddetta norma nazionale che:
1. I termini di
adeguamento dei piani urbanistici comunali al piano paesaggistico lo
determinano i piani paesaggistici stessi
2. Comunque il
termine non deve superare i due anni dalla approvazione del piano
paesaggistico.
3. La regione
deve stabilire le modalità di adeguamento ma non i termini altrimenti si
riconosce un potere alla Regione di deroga all’infinito dei piani paesaggistici
a livello comunale.
Non solo ma
la modifica come pure il testo originario delle due norme in questione sopra
riportate appare in contrasto con quanto previsto dal comma 5 articolo 145
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che recita: “La Regione disciplina il procedimento
di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle
previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione
degli organi ministeriali al procedimento medesimo”.
È chiaro che la norma regionale proposta ma
anche la versione precedente prevedono la possibilità di realizzare nuove
costruzioni in palese contrasto con i vincoli paesaggistici presenti senza
neppure prevedere esplicitamente il parere della Soprintendenza competente, qui
sta il contrasto con la norma del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
sopra riportata.
Peraltro il
riferimento che la relazione di presentazione di questa legge regionale fa alla sentenza della Corte Costituzionale
n° 50 del 2017 appare non riguardante la questione sopra esposta ma semmai i
margini di flessibilità della legge urbanistica sulla conformità dei PUO ai PUC.
Mentre sulla questione della possibilità per il Comune di modificare
unilateralmente la disciplina paesaggistica contenuta nel PUC, senza prevedere
la partecipazione degli organi ministeriali, le norme impugnate violerebbero
l’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte si è
pronunciata per la non ammissibilità
della impugnazione del Governo ma solo perché nella sua impugnazione
dallo stesso: “Il contrasto con la norma interposta è semplicemente affermato,
senza che a suo sostegno siano offerti argomenti idonei a giustificare la
pretesa lesione delle prerogative statali.”.
Pare invece
che nel caso delle modifiche apportate la lesione delle prerogative statali sia
dimostrata visto che ormai da molti anni i Comuni senza un PUC continuano a non
applicare la pianificazione paesaggistica puntuale senza alcuna valutazione
degli organi statali competenti, ora con una ulteriore proroga in questo senso.
Comunque di
sicuro è violato il termine perentorio, dei due anni, di adeguamento ai piani
paesaggistici che il citato comma 4 dell’articolo 145 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio impone alla pianificazione comunale. Peraltro il
mancato adeguamento ai PUC di questi Comuni è frutto di ritardi imputabili solo
agli stessi quindi assolutamente ingiustificabili.
P.S
Il 18 aprile 2019 con dgr n.334 la Giunta
regionale approva il documento preliminare del Piano paesaggistico, secondo
quanto previsto dalla lr 36/1997, costituito da Rapporto preliminare e schema
di Piano. Con tale atto prendono il via la fase di scoping di cui all’articolo
8 della lr 32/2012 e le attività di consultazione previste dall’articolo 14bis
della lr 36/1997.
Nessun commento:
Posta un commento