Interessante sentenza del
TAR Abruzzo (sentenza n° 269 del 16 luglio 2020 - QUI) in relazione ad una di
produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili -
matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e
dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato
solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque.
La sentenza è chiara la sola non conformità urbanistica del progetto di biodigestore rispetto al sito non è sufficiente per impedire l’effetto ex lege (proprio sia della autorizzazione unica ex dlgs 387/2003 e dell’AIA ex DLgs 152/2006) della variante automatica prodotta da dette autorizzazioni. In altro modo però, afferma la sentenza, è il Parere Sanitario del Sindaco che se adeguatamente motivato anche con il supporto degli enti tecnici competenti (ASL in primo luogo) può impedire la applicazione della efficacia di variante automatica da parte della autorizzazione.
Il Comune territorialmente
interessato dal progetto impugna il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico
regionale) che ha portato ad autorizzare
il progetto suddetto, PAUR che contiene
nel caso specifico anche:
1. l’Autorizzazione
Integrata Ambientale
2. L’Autorizzazione Unica
ex articolo 12 dlgs 387/2003
I motivi di impugnazione
non sono accolti dal TAR perché come afferma la sentenza: “Il Comune però si è limitato a muovere critiche all’azione
amministrativa, conclusasi con il rilascio delle autorizzazioni, in parte
generiche, in parte smentite dagli atti, senza evidenziare, come richiede il
sindacato su attività che implicano giudizi tecnici e scelte ampiamente
discrezionali, manifesti errori, omissioni o travisamenti nelle valutazioni
tecniche che ne costituiscono il fondamento,…”.
Ma la sentenza pur dando
torto al Comune conferma la esistenza degli strumenti amministrativi da parte
dello stesso ente territoriale locale utilizzabili per contestare progetti come
quello oggetto della sentenza, vediamoli...
L’articolo. 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Questo articolo impone di
collocare i cimiteri a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e, per
intuibili ragioni di igiene dell’abitato, vieta di costruire intorno ai
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto
cimiteriale. Come afferma anche la
sentenza in esame questa disposizione risponde alla stessa ratio di
salvaguardia dell’igiene dell’abitato che il PRGR del Comune interessato pone a
fondamento della prescrizione della distanza di 500 metri dai centri abitati
degli impianti di recupero e trattamento di rifiuti putrescibili mediante
digestione anaerobica. Può quindi farsi applicazione analogica, nel caso
di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, del criterio adottato dal
citato art. 338 del r.d. n. 1265/1934 che indirettamente, nel vietare la
realizzazione di edifici a distanza dai cimiteri inferiore a quella prescritta,
indica, come punti estremi di misurazione del confine del centro abitato, gli
edifici che ne fanno parte e non i confini delle aree sulle quali essi
insistono o loro pertinenze, quali le recinzioni dei lotti di proprietà.
Però nel caso oggetto
della sentenza il Comune non ha dimostrato il mancato rispetto del suddetto
limite dei 500 metri. Resta l’elemento amministrativo che dimostra come il
Comune possa regolamentare la localizzazione di impianti come i biodigestori distanziandoli
da centri abitati o comunque da siti che possano comportare rischi sotto il
profilo dell’igiene ambientale.
Parere del Sindaco come Autorità Sanitaria.
1.
Dal punto di vista della autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12
DLgs 387/2003, il Sindaco ha
diritto/dovere di rilasciare un parere
ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitaria;
2.
dal punto di vista della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del comma
6 articolo 29-quater DLgs 152/2006 ilSindaco rilascia il parere sanitario
obbligatoria sempre ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
La sentenza del TAR in
questione afferma sul ruolo di detto Parere Sanitario del Sindaco: “Appare evidente che la variante ex lege si
impone sul PRG e le NTA vigenti e sulle misure di salvaguardia operanti nelle
more del procedimento di approvazione dei citati art. 36 e 37 delle NTA le
quali, in quanto fonti secondarie, cedono alla legge in cui l’effetto di
variante urbanistica delle autorizzazioni ha titolo, anche se ad esso sopravvenute.
Escluso dunque che il parere di compatibilità urbanistica n. 17.135 del
31.7.2029 concorra a definire le posizioni prevalenti emerse in sede di
conferenza dei servizi - perché su di esso si impone la scelta legislativa di
insediare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli
strumenti urbanistici - è con riferimento al parere sanitario del Comune
(nota prot. 11.705 del 31.7.2019) che occorrerà verificare se il giudizio di
prevalenza delle posizioni favorevoli resista alle censure di difetto o vizio
della motivazione articolate con il terzo motivo che viene di seguito esaminato
unitamente al punto A) del quarto per ragioni di connessione delle questioni
ivi dedotte.”
La sentenza è chiara la sola non conformità urbanistica del progetto di biodigestore rispetto al sito non è sufficiente per impedire l’effetto ex lege (proprio sia della autorizzazione unica ex dlgs 387/2003 e dell’AIA ex DLgs 152/2006) della variante automatica prodotta da dette autorizzazioni. In altro modo però, afferma la sentenza, è il Parere Sanitario del Sindaco che se adeguatamente motivato anche con il supporto degli enti tecnici competenti (ASL in primo luogo) può impedire la applicazione della efficacia di variante automatica da parte della autorizzazione.
Questa affermazione va
letta anche alla luce di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato n 4991 del 10 agosto 2020 ( QUI
) che interpretando le norme sulla
efficacia della autorizzazione come variante automatica alla pianificazione
urbanistica comunale, ha avuto modo di affermare: “la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di
coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di
pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e,
secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza
costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti
territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche
costituzionalmente tutelate.”
Nel caso specifico
trattato da detta sentenza, il Consiglio di Stato conclude: “il provvedimento provinciale impugnato è
stato difettoso in punto di motivazione, perché ha mancato di illustrare, in
modo per l’appunto adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato
dal Comune è superabile.”
Insomma mentre l’indirizzo
della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui avevo trattato QUI,
aveva ad oggi affermato che il Comune si può opporre in sede di Conferenza dei
Servizi alla automaticità della variante per effetto della autorizzazioni ma lo
deve fare motivando adeguatamente, ora la nuova sentenza afferma che anche
l’ente autorizzatore se occorre una variante alla destinazione urbanistica deve
dimostrare che i motivi che stanno alla base della autorizzazione sono
superiori a quelli della vigente destinazione urbanistica dell’area.
Problematiche di sismicità dell’area
interessata dal progetto di biodigestore
Secondo il TAR Abruzzo nella sentenza esaminata fino ad
ora se il terreno delsito interessato ha
problemi di stabilità anche in relazione alla potenzialità sismicità dell’area
in cui è collocato, l’autorizzazione specifica sul rischio sismico on è
assorbita ne dall’autorizzazione unica ex dlgs 387/2003 e tanto meno dall’AIA ex DLgs 152/2006, per cui, afferma il TAR: “Deve pertanto ritenersi che l’ambito
autorizzativo del PAUR dipende dal contenuto dell’istanza del proponente e ha
ad oggetto i soli atti di assenso richiesti, rilasciati e in esso espressamente
elencati, con la conseguenza che ove il progetto necessiti di altri titoli
abilitativi – non richiesti dal proponente con l’istanza di avvio – l’opera non
potrà essere realizzata finché essi non saranno conseguiti.. L’interpretazione
trova conferma a contrario nell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, ove
espressamente si stabilisce che il rilascio del provvedimento unico in materia
ambientale comprende anche l’autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001,
mentre nel successivo art. 27 bis tale disposizione non è riprodotta.”
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