martedì 22 settembre 2020

La semplificazione della VIA: riduzione tempi delle istruttorie e della partecipazione del pubblico

Un altro colpo di accetta alla funzionalità del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale con la conversione del Decreto Legge semplificazioni.

In particolare:

1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità ,

2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,

3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico,

4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.

Vediamo in particolare le più significative modifiche apportate alla disciplina della VIA e i principi di diritto comunitario ma anche delle buone pratiche internazionali in materia,  a mio avviso violati da questa nuova legge…

Con gli articoli 50 e 51 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito (con modifiche) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (QUI)è stato cambiato il Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali compresi quelli relativi alla consultazione del pubblico.  

 

DEFINIZIONE DI PROGETTO SOTTOPONIBILE A VIA

Viene modificata la lettera g) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 stabilendo che per avviare la procedura di VIA si deve presentare il progetto di fattibilità come definito dal Codice degli Appalti (commi 5 e 6 articolo 23 - [NOTA 1]. Il progetto definitivo deve essere presentato solo “se disponibile”. Quindi la presentazione del progetto definitivo come definito dal comma 7 [NOTA 2] articolo 23 del Codice degli Appalti non è più obbligatoria. Il progetto definitivo, come afferma il Codice degli Appalti, definisce “compiutamente” l’opera da realizzare, cosa che non fa il progetto di fattibilità. Si tratta di un regalo ai committenti dell’opera da sottoporre a VIA visto che potranno evitare almeno potenzialmente, i maggiori costi della redazione del progetto definitivo.

 

 

LE PRESCRIZIONI DI VIA DIVENTANO LINEE GUIDA

La nuova lettera o-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 trasforma le prescrizioni contenute nel provvedimento che conclude la procedura di VIA in: «linee di indirizzo da seguire  nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare  le prestazioni ambientali del progetto».

Resta la parte vigente in precedenza della lettera o-quater che afferma «i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio ». Ma la sovrapposizione tra linee guida e requisiti della nuova versione della lettera amplia in modo eccessivo i margini di discrezionalità della Autorità Competente nel definire il contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA.

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al comma 9 articolo 6 si aggiunge il seguente periodo: «L'esito della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente sul proprio sito internet istituzionale.».

Si ricorda che la Valutazione Preliminare si attiva da parte del proponente il progetto per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti rientranti negli allegati con gli elenchi delle categorie di opere sottoponibili a Verifica di Assoggettabilità o VIA ordinaria. Non si può applicare la Valutazione Preliminare per le  modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III [NOTA 3] che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti. Esclusco questo ultimo caso il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di opere sottoponibili a Verifica di Assoggettabilità o a VIA ordinaria.

 

CLAUSOLA DI NON APPLICABILITÀ DELLA VAS IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DI OPERE IN VARIANTE EX LEGE

Il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che: “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere » . Tale comma ora si applica anche ai piani urbanistici comunali nonchè ai piani regolatori portuale e aereoportuali.   

Ma se il Piano soggetto a variante automatica non ha avuto la VAS? Viene in  gioco l’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di VAS [NOTA 4].

 

 

ELENCO AREE NON IDONEE AD OSPITARE PROGETTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC)

Viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 7-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale entro 120 giorni dal 15 settembre 2020 con Decreti Presidente Consiglio dei Ministeri previa intesa in Conferenza Stato Regioni vengono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per  l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla  realizzazione  di  tali  progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del   territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti  di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti  pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.

In sostanza saranno i decreti governativi a decidere i progetti da sottoporre a VIA e non più solo gli elenchi di categorie di opere degli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006. Non solo ma per svolgere la VIA ai suddetti progetti viene istituita apposita Commissione PNIEC (vedi nuovo comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006).

All’articolo 7-bis vengono inoltre aggiunti i commi 2-ter e 2-quater [NOTA 5].


INFORMAZIONI PER I RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DI VIA

Viene introdotto il comma 4-bis all’articolo 9 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico, mediante il proprio sito  internet  istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati  l'autorità  cui  é  possibile ricorrere e il relativo termine.».

 

RIDUZIONE TERMINI PER LE INTEGRAZIONI PROGETTUALI NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Le integrazioni progettuali  eventualmente richieste dalla Autorità Competente alla VIA devono essere presentate entro soli 15 giorni (prima erano 45 giorni dalla richiesta della autorità  competente). Ma soprattutto nella versione precedente l'Autorità Competente alla VIA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla  scadenza del termine di presentazione delle osservazioni. Nella nuova versione questo riferimento al termine delle osservazioni non c’è più. Quindi la richiesta di integrazioni è una questione che si svolge (in tempi brevissimi peraltro) tra la sola autorità competente ed il committente dell’opera, il pubblico con le sue osservazioni non può più chiedere le integrazioni.

Infatti il nuovo comma 3 dell’articolo 19 recita: “Contestualmente alla ricezione  della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet  istituzionale…” e il nuovo comma 4 recita: “Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3  e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente   in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”.


RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Si conferma il termine di 45 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle  osservazioni del pubblico, per la pronuncia sulla verifica di assoggettabilità . Cambia il termine massimo di proroga del suddetto termine di 45 giorni. Nella nuova versione diventa di 20 giorni  invece che di 30.

  

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA CONCLUSIONI DEI TERMINI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

Il nuovo comma 11 articolo 19 (secondo capoverso) afferma che: “In caso di inerzia nella  conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni, provvede al rilascio del  provvedimento  entro i successivi trenta giorni.”

Il nuovo comma 11 dell’articolo 19 integra quanto previsto dalla legge 241/1990 che prevedeva  che il titolare del potere sostitutivo decida direttamente (previa Parere Ispra organo tecnico del Ministero dell’Ambiente) entro 30 giorni dalla scadenza del termini del procedimento previsti dalla legge. Invece nella legge 241/1990 (articolo 2 citato dal nuovo comma 11 articolo 19) prevede che “il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.

Quindi decide il titolare del potere sostitutivo e non le strutture compenti in materia di VIA o al massimo un Commissario che essendo nominato ad hoc si presuppone abbia le competenze.

 

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER VERIFICA I CONTENUTI DEL PROGETTO DA SOTTOPORRE A VIA ORDINARIA

Il nuovo articolo 20 disciplina come il precedente una fase in cui come dice il nuovo testo dell’articolo 20 il proponente presenta un elaborato del progetto al fine di definire, nel confronto  con l’Autorità Competente di VIA, tutti gli elementi progettuali per svolgere nel modo più efficace il procedimento di VIA ordinario. Si tratta di una fase che se ben gestita può accelerare la conclusione del procedimento di VIA per l’ovvia ragione che concordando il testo del progetto ai fini della successiva stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) più difficilmente si potranno produrre contestazioni in sede di procedimento formale e quindi con il rischio di allungare i  termini per raggiungere il provvedimento di VIA.

Comunque il nuovo articolo 20 non prevede più, a differenza della versione precedente, i 30 giorni di tempo entro i quali, sulla base della documentazione trasmessa dal  proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere sugli elementi progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA ordinario.

 

LA RIDUZIONE DEI TERMINI NELLA FASE PRELIMINARE PER DEFINIRE I CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) DA PRESENTARE IN SEDE DI VIA ORDINARIA

Le modifiche all’articolo 21 intervengono su alcuni aspetti della c.d. fase preliminare, la fase in cui il committente del progetto si confronta con l’Autorità Competente per definire i contenuti del SIA. Si tratta di una fase precedente al procedimento ordinaria di VIA, una fase anche questa, se  ben utilizzata, utilissima per anticipare e rimuovere preventivamente conflitti e contrasti che possono, una volta avviato il procedimento, allungare i termini di conclusione. La riforma riduce a 45 giorni i termini entro i quali l’Autorità Competente deve fornire il parere sui contenuti del SIA da predisporre da parte del committente dell’opera.

 

RIDUZIONE TERMINI PER VERIFICA LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AVVIO DELLA VIA ORDINARIA

Si riducono a 10 giorni, invece di 15, i giorni entro i quali l’Autorità Competente (ex articolo 23)  verifica la completezza della documentazione presentata da parte del Committente del progetto in sede di Istanza di avvio del procedimento di VIA ordinario.

 

RIDUZIONE TERMINI CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Il nuovo comma 3 articolo 24 (DLgs 152/2006) riduce a 15 giorni invece dei 30 attuali il termine entro il quale il proponente del progetto ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie  controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti

 

RIDUZIONE TERMINI PER RICHIESTA E PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI PROGETTUALI NELLA VIA ORDINARIA

Vengono inoltre ridotti i termini (20 giorni anziché 30) entro i quali la Autorità Competente può disporre la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal proponente il progetto (nuovo comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006).

 

LE INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEVONO ESSERE PUBBLICATE A PRESCINDERE CHE CONSISTANO IN MODIFICHE SOSTANZIALI O MENO

Viene modificato il comma 5 articolo 24 del DL sg 152/2006, la nuova versione afferma che l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle  osservazioni del pubblico. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare  all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO NEL CASO DI PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE (COMPRENSIVO DELLA VIA)

Nel caso del procedimento che si conclude con il provvedimento unico in materia ambientale (articolo 27) i termini per presentare le osservazioni da parte del pubblico sono stati ridotti da 60 a 30 giorni dal decreto legge ma la legge di conversione li ha riportati a 60.  Si ricorda che il provvedimento unico in materia ambientale dell’articolo 27 riguarda il caso di procedimenti di VIA di competenza statale  dove il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Anche per questa proceduta vengono drasticamente ridotti i termini per chiedere le integrazioni da parte della Autorità Competente e quelli per presentarle da parte del proponente il progetto.

Inoltre per la conclusione del procedimento che porta al provvedimento unico in materia   ambientale viene ridotto a 30 giorni (prima erano 60) il termine, a  partire dalla conclusione delle consultazioni, entro il quale l’Autorità Competente propone al Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. L’eventuale prolungamento  della istruttoria di valutazione non può essere superiore a 15 giorni (prima erano 30)

Peraltro occorre ricordare che già nella attuale versione del DLgs 152/2006 l’ultimo periodo del comma 2 articolo 25 (versione non modificata dal nuovo Decreto Legge semplificazioni) prevede che: “In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.”  Il nuovo decreto semplificazioni si limita a rinviare, nel caso del provvedimento unico in materia ambientale, a quanto già previsto appunto dall’articolo 25 appena citato con in più la previsione di sospensione della Conferenza dei Servizi nel caso appunto di rinvio al Consiglio dei Ministri.

 

RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) COMPRENSIVO DELLA VIA

Nel caso di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)  il termine per le osservazioni del  pubblico è ridotto a 30 giorni (rispetto agli attuali 60), il decreto legge prima della attuale conversione prevedeva invece 45 giorni . Si ricorda che il PAUR è diventata con l’introduzione dell’articolo 27-bis la modalità obbligatoria per lo svolgimento della VIA regionale quando il progetto, come accade quasi sempre, deve anche avere una autorizzazione ambientale (AIA, AUA, AU).


TRASMISSIONE COLLAUDO E CERTIFICAZIONI DOPO IL PROVVEDIMENTO DI VIA

Vien introdotto il comma 7-bis all’articolo 28 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “Il proponente, entro i termini di  validità  disposti dal provvedimento di verifica  di  assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione  riguardante  il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle

stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto  al  progetto  depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente. »


SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VIA PER INTERVENTI DI INCREMENTO  DELLA SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI, AUTOSTRADALI,  FERROVIARIE  E IDRICHE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

1. Fase di valutazione per l’applicazione della verifica o della VIA ordinaria

L’articolo 51 del Decreto Legge rinvia a uno o più DPCM (Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri) l’individuazione degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o  all'adeguamento   della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e idriche esistenti che rientrano nelle categorie di opere o progetti sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria di competenza statale. Per questi interventi è prevista una procedura preliminare super accelerata secondo la quale il proponente presenta gli elementi informativi dell’intervento e del sito interessato al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dal ricevimento di detti elementi il Ministero  dell’Ambiente decide se sono sottoponibile a verifica di assoggettabilità , a VIA ordinaria o  a nessuna delle due procedure.  Peraltro era già prevista una norma generale di questo tipo dal comma 9 articolo 6 del DLgs 152/2006.


2. Durata efficacia provvedimento di VIA per interventi infrastrutturali

Inoltre sempre detto articolo 51 del Decreto Legge prevede che per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali, autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle categorie progettuali sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria la durata di efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento può arrivare fino a 10 anni minimi. Attualmente il limite temporale minimo della durata di efficacia del provvedimento che conclude il  procedimento di VIA è di 5 anni.   Non solo ma viene prorogata di 10 anni anche la efficacia della autorizzazione paesaggistica!

Questa proroga generale della durata della VIA per tutte le opere infrastrutturali strategiche  appare in contrasto con il paragrafo 4 dell’articolo 8-bis della  Direttiva 2014/52/UE. Relativamente alle procedure di monitoraggio sugli effetti negativi  significativi sull'ambiente contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, infatti detto paragrafo afferma che:  “Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.”  In altri termini la durata della efficacia delle  prescrizioni del provvedimento di VIA non può essere determinata in astratto per intere categorie di opere (come nel caso in esame) ma caso per caso in rapporto al rilievo dell’impatto dell’opera nel sito specifico e nel tempo.

Come afferma il TAR Lombardia (sez Brescia) n. 739 del 13 agosto 2019 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 3922 del 2020) visto il  carattere intrinsecamente mutevole dei fattori sui quali, per espressa disposizione legislativa, la valutazione di impatto ambientale è chiamata a pronunciarsi l’efficacia di una decisione di VIA fondata solo sul criterio temporale condurrebbe ad uno svilimento della realtà su cui l’opera o progetto incide, considerandola come una realtà  statica, anziché intrinsecamente dinamica. Per questo stabilire una durata eccessiva, addirittura  ultradecennale, è pericoloso occorre invece valutare caso per caso. Infatti la durata della efficacia  temporale del provvedimento di VIA nel testo unico ambientale per tutte le opere diverse dalle infrastrutture suddette (comma 5 articolo 25non modificato dalla legge di conversione) viene rimessa alla singola decisione e il termine dei 5 anni minimo è un dato meramente indicativo.

 

I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI VIA VIOLATI DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE

L’importanza della partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA

Le modificazioni sopra descritte costituiscono una inaccettabile semplificazione  considerato che la partecipazione del pubblico è elemento fondamentale in un processo di valutazione come quello di VIA. Perché: “valutare non significa prendere decisioni, ma al contrario fare da supporto ai decisori mettendo in evidenza le differenze che esistono tra le diverse alternative, fornendo informazioni utili alla decisione conseguente” (definizione storica di valutazione (Lichfield/Kettle /Whitbread 1975). D’altronde:  “La presentazione di una VIA fondata tutta sul progetto da parte del proponente si configura sempre come giustificazione del progetto” XIX Congresso della IAIA (International Association for Impact Assessment  Glasgow 15 – 19/6/1999).

Si veda inoltre il Considerando n° 36) della Direttiva 2014/52/UE (testo coordinato  con la Direttiva quadro QUI) secondo il quale: “Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell'Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.”

Si ricorda che i «considerando»: “…contengono la motivazione dell’atto . La motivazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni è obbligatoria. Essa ha lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui l’autore ha esercitato la competenza relativa all’adozione dell’atto , nonché di dare alle parti delle eventuali controversie la possibilità di tutelare i propri diritti e alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo”. (Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea)

Inoltre se é vero che il nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva 2014/52/UE recita : “I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”, questa affermazione deve essere contestualizzata nella ratio complessiva della VIA come emerge dagli indirizzi delle buone pratiche ufficiali di questa procedura nonché dalla normativa e giurisprudenza UE e  nazionale anche di livello costituzionale.

Si veda la definizione di procedura di VIA secondo la Direttiva 2014/52/UE: “l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”.

Si veda inoltre Corte Costituzionale sentenza n° 198 del 2018 dove si afferma: "la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un’opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato".

Infine last but not least:  “Se da un lato l’Europa richiede decisioni pubbliche fondate sulle evidenze scientifiche, dall’altro è necessario, quando si parla di rischi per la salute, tenere in debito conto anche la loro percezione e quindi utilizzare conoscenze sviluppate nei campi della sociologia, antropologia, psicologia, nonché prodotte dalla comunità. Il rischio è infatti un fenomeno costantemente costruito e negoziato in quanto elemento di una rete di interazione sociale e di produzione di senso sia nel contesto scientifico sia al suo esterno. Un fattore chiave da considerare nell’analisi della percezione del rischio è l’outrage, il senso di oltraggio e indignazione provocato dal rischio, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto.” (Documento guida di comunicazione del rischio ambientale del Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente  e Ministero della Salute – 2018).

 

Il valore della istruttoria nel procedimento di VIA

Il Sole24ore dello scorso 28 giugno, definiva la VIA come “uno dei poteri di veto più forti”.  Ma davvero è un potere di veto? Semmai questa procedura è diventata una giustificazione ex ante della compatibilità ambientale di un progetto, tanto che uno dei padri della introduzione della VIA in Italia scrisse qualche anno fa un libro intitolato: "Ecologia dell'Impatto Ambientale" !

I rischi di una eccessiva restrizione  dell’istruttoria erano già contenuti nella XVII Relazione Annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (1999) dove relativamente alla VIA si affermava (pagina 45): “Come già indicato nelle relazioni precedenti sul controllo  dell’applicazione del diritto comunitario, molti denunce ricevute dalla Commissione, come pure molte petizioni presentate al Parlamento europeo denunciano, inter alia, la cattiva applicazione da parte delle autorità nazionali della direttiva  85/337/CEE modificata. Queste denunce che mettono in causa la qualità degli studi d’impatto e il fatto che essi non  sono sufficientemente presi in considerazione creano notevoli problemi ai servizi della Commissione, poiché il controllo del rispetto di queste disposizioni da parte delle autorità nazionali è particolarmente difficile e la natura essenzialmente procedurale della direttiva non permette di contestare le scelte operate in ultima istanza dalle autorità nazionali competenti dal momento che la procedura prescritta dalla direttiva è stata rispettata."

Più recentemente la stessa Corte di Giustizia, ha chiarito l’importanza di una adeguata istruttoria nel procedimento di VIA con sentenza del 3/3/2011 (causa C50/09) dove si afferma che la VIA: “…deve essere realizzata a monte del processo decisionale (sentenza 4 maggio 2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3969, punto 103), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi.».

In realtà la VIA, lo ricordo per gli smemorati, è un processo di valutazione preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto con un determinato sito. Non deve essere interpretata come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di VIA specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori.

Non solo ma aumentando a dismisura i poteri del Consiglio dei Ministri si ledono due principi cardine della VIA: la specificità del sito e la partecipazione della comunità interessata.

Quando chi ci governa capirà che nella VIA non contano i termini ma l'impostazione del progetto e il coinvolgimento preventivo della comunità interessata?

 

 

CONCLUSIONI

Modifiche quindi per alcuni aspetti inutili (come avevo già spiegato QUI) ma per altri molto pericolose espressione di una idea notarile della procedura di VIA lontana mille anni luce non solo dalle norme comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ma anche dalle buone pratiche in materia.

 

 


NOTE 


[NOTA 1] « 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.».



[NOTA 2] «7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti… ».


[NOTA 3] Categorie di progetti sottoposti a VIA ordinaria statale e regionale


[NOTA 4] Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5658 del 11/12/2015: L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per piani  urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà  essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori.   

 

[NOTA 5]  « 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis  deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti  climatici,  nonché  delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. »...  « 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme  petrolifere  in disuso»

 

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