Nuova
sentenza del Consiglio di Stato (n°4425 del 10 luglio 2020) sulla
legittimazione di associazione ambientaliste e comitati formalmente costituiti ad
intervenire nei giudizi amministrativi (TAR
e Consiglio di Stato) contro provvedimenti di condono edilizio a
prescindere che riguardino zone soggette a norme ambientali (vincoli
paesaggistici, vincoli idrogeologici, siti di importanza comunitaria e aree
protette etc. ).
Sulla
possibilità di intervenire in processo da parte delle associazioni e comitati
contro il rilascio di permessi di costruire avevo già scritto QUI.
Il Consiglio
di Stato nella nuova sentenza (per il testo integrale QUI)
si pronuncia sulla legittimazione di una associazione ambientalista ad intervenire
in opposizione in relazione all’appello di un privato che si era visto negare
il provvedimento di condono edilizio per costruzioni senza permesso di
costruire.
LA TESI DELL’APPELLANTE CONTRARIA ALLA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI E
COMITATI
L’eccezione
con cui parte appellante contesta l’ammissibilità dell’intervento ad
opponendum spiegato dall’associazione, si fonderebbe sul presupposto
che la legittimazione di quest’ultima sarebbe limitata alla difesa dei valori
ambientali dovendosi escludere che la medesima possa intervenire, come nella
specie, a tutela di interessi urbanistici.
DIRITTO AD INTERVENIRE AD
OPPONENDUM DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E COMITATI
In primo luogo il Consiglio di Stato nella
sua nuova sentenza precisa che occorre rilevare che i requisiti concernenti la
legittimazione a impugnare devono essere tenuti distinti da quelli relativi
alla legittimazione a intervenire, essendo questi ultimi assai meno stringenti
dei primi. Aggiunge di conseguenza il Consiglio di Stato che affinché una parte possa spiegare in appello
l’intervento ad opponendum c.d. “proprio”, ovvero quello
svolto a sostegno dell'amministrazione resistente in primo grado, è sufficiente
la semplice titolarità di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento
dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta, come nella
specie, di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del
ricorso.
DIRITTO AD INPUGNARE
IN VIA PRINCIPALE ATTI EDILIZI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI
Secondo il Consiglio di
Stato con la nuova sentenza qui esaminata la suddetta tesi dell’appellante non
trova ormai credito in giurisprudenza. Difatti, l’“ambiente” (a tutela del
quale l’associazione interveniente è legittimata ad agire in giudizio) non può
identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere
come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di “materia
trasversale” (Corte Cost., 20/10/2017, n. 218 - QUI),
che coinvolge, in unico coacervo, interessi plurimi (urbanistici, edilizi,
ambientali, paesaggistici, culturali e socio-economici) suscettibili di
reciproche interferenze. Da qui la conseguenza che, la tutela degli interessi
ambientali, legittimi le associazioni ambientalistiche a impugnare atti o a
dedurre vizi di natura urbanistico-edilizia (Cons. Stato, Sez. IV, 14/4/2020,
n. 2405 - QUI);
9/1/2014, n. 36 - QUI;
Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 839 - QUI).
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