domenica 27 settembre 2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONE O DEROGA A NORME E PRINCIPI FONDANTI DEL DIRITTO AMBIENTALE NAZIONALE E COMUNITARIO?

La legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. ». Si tratta di un testo complesso che va a modificare importanti settori della normativa ambientale: Bonifiche, Pianificazione Portuale, Reti e impianti di comunicazione elettronica, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Pianificazione di Bacino distrettuale, impianti energetici sia da fonti rinnovabili che convenzionali e reti di trasmissione energia elettrica nonché gasdotti, oleodotti e coltivazione idrocarburi.

PREMESSA: SINTESI DEL POST

Nel post che segue a questa breve introduzione descrivo le principali novità, a mio avviso critiche, introdotta dalla legge 120/2020  rinviando alla NewsLetter di settembre NewsAmbiente pubblicato sul mio post nella apposita sezione (QUI) più analitico per una analisi completa delle modifiche alla normativa ambientale introdotte da questa legge ma anche di altre nuove normative nazionali e comunitarie.

Volendo sintetizzare il giudizio sulle modifiche apportate mi sento di affermare che in generale siamo di fronte ad una filosofia inaccettabile nel caso di procedimenti che mirano ad approvare piani, progetti di potenziale rilevante impatto ambientale. Questa filosofia si può quindi riassumere nel concetto: bisogna fare preso, bisogna accelerare le decisioni e se questo vuol dire dare meno tempo alle strutture tecniche nello svolgere istruttorie adeguate non importa conta il risultato finale: LA DECISIONE, IL BOLLINO PER FARE!  Questa filosofia arriva a:

1. derogare al Codice del Paesaggio su impianti sportivi, lavori per realizzare infrastrutture di telefonia mobile

2. ad accelerare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica di fatto aggirando la pianificazione comunale che pure viene confermata dalla legge 120/2020 pur con nuovi paletti di contenuto (si veda QUI), in attesa della decisione della Corte di Giustizia sulla compatibilità della pianificazione comunale con il Trattato UE (QUI).

3. a ridurre i tempi delle osservazioni nella procedura di VIA regionale a soli 30 giorni, termine impossibile da rispettare soprattutto per comitati e cittadini

4. a ridurre i  tempi delle istruttorie della VIA in modo da impedire sempre di più lo svolgimento di valutazione che possano ponderare tutti gli interessi in gioco

5. tagliare fuori, almeno in parte i Consigli Regionali e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dalle procedure di approvazione delle modifiche dei Piani Regolatori di Sistema Portuale

6. esclusione della VAS ordinaria ai Piani di Bacino distrettuale.

Ma soprattutto c’è una norma in particolare che riassume in negativo quanto sopra esposto ed è quella che come vedremo sostanzialmente dice: voi cittadini attivi e comitati avete vinto fino al Consiglio di Stato (sentenza passata in giudicato) contro un provvedimento di VIA favorevole ad un impianto o attività che ritenevate incompatibile con il sito scelto? Non importa tempo 75 giorni, se il proponente ripresenta domanda, l’Autorità Competente ve lo autorizza nuovamente. La sentenza passata in giudicato? Fatti vostri tranne che se invece aveste perso mi avremmo anche appioppato le spese della controparte ovviamente!

È ammissibile tutto questo? Io dico di no , comunque andiamo a vedere il merito delle modifiche di questa legge di semplificazione…


BENI PAESAGGISTICI

Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali

L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello  professionistico,  nonché  allo scopo di garantire  l'adeguamento  di  tali  impianti  agli  standard internazionali di  sicurezza,  salute  e  incolumità  pubbliche,  il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale , di dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprese quelle già adottate nel rispetto  dei  soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in  forme e dimensioni diverse da quella originaria.

L'individuazione di tali elementi, qualora  presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto  medesimo. 

Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano  già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di  tutela  artistica,  storica  e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e  cessano  gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici !

Nell'adozione del provvedimento di cui sopra,  il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  tiene conto  che  l'esigenza  di preservare il valore  testimoniale dell'impianto é recessiva  rispetto  all'esigenza  di  garantire  la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della  sicurezza,  della salute e della incolumità pubbliche, nonché  dell'adeguamento  agli standard internazionali e della sostenibilità  economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche  ai  fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.

 

Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali

L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 [NOTA 1]

Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso  impatto  ambientale in presenza di sottoservizi,  e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42,  l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da  parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza  e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture  esistenti,  nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche  alla  realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza  competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri storici, é altresì depositato  presso  la  soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di  risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).

 

 

ELETTROMAGNETISMO

Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga

L’articolo 38 comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003 [NOTA 2] relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per realizzare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda ultralarga. In particolare si afferma che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs  (opere civili, scavi, occupazione suolo pubblico).

 

SCIA per scavi e manutenzioni reti

L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 [NOTA 3]  al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente  le  informazioni  di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di  istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui  all'articolo  87-bis  del decreto legislativo n. 259 del 2003.

 

 

ENERGIA

Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di produzione e accumulo di energia

L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 [NOTA 4]. Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si  intendono  interventi di modifica sostanziale di impianto  esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui  al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o  una  variazione positiva di potenza elettrica  superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente  autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima  della  data  prevista dell'intervento.»

Peccato che per dimostrare che non ci sono effetti ambientali significativi occorrerebbe almeno una verifica di assoggettabilità a VIA e non certo una mera comunicazione al Ministero competente.  In questo modo questa norma introduce un parametro nuovo per decidere l’applicazione della VIA lasciato alla totale discrezionalità del Ministero dello Sviluppo Economico che come è noto non è Autorità competente in materia di VIA.


Riduzione canone per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi

L’articolo 62-ter della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare l’articolo11-ter (Piano per la transizione energetica delle aree idonee - [NOTA 5] ) prevedendo che al fine di garantire  la  prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della  valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.

Di fatto questa norma smentisce quanto previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che rideterminava in rialzo i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e  nella piattaforma  continentale italiana.

 

Accelerazione dei processi  amministrativi per le attività  infrastrutturali 

L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli  articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [NOTA 6], per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di  fluidi  termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio degli  stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che  definiscono l'intesa Stato-regione.

Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo [NOTA 7] )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.

 

 

INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE

Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali

Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza sanitaria da  COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere  infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 [NOTA 8], e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76 [NOTA 9], consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica  nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50.

Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali.

 

 

MARE E DEMANIO PORTUALE

Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale

L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 [NOTA 10] prevedendo che le  modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura  del  piano  regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore  portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorità  di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle  previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E’  successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime  entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale.  Ovviamente nessun riferimento alle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori sulle modalità di approvazione emodifica dei Piani Regolatori di sistema portuale (QUI).

 

Più Zone Logistiche Semplificate in una stessa Regione

Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61 [NOTA 11], nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La Zona logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 123/2017 le procedure semplificate, individuate anche a mezzo di  protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,  e regimi procedimentali speciali,  recanti accelerazione  dei  termini procedimentali ed adempimenti semplificati  rispetto  a  procedure e regimi  previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il  cui  ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.

Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due ZLS nella stessa Regione non si applicano le agevolazione di cui al comma 2 articolo 5 legge 123/2017 [NOTA 12].

 

 

MOBILITA INFRASTRUTTURE

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (estensione del modello commissariale)

L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 [NOTA 13] prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi  infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti.

 

 

INEFFICACIA PROVVEDIMENTI CHE NON RISPETTANO I TERMINI DI CONCLUSIONE EX LEGE

Il comma 2 articolo 12 del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare l’articolo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma nuovo 8-bis che così recita: “Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20, comma  1,  ovvero  successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di  divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli  eventuali  effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati  dopo  la  scadenza dei termini ivi previsti,  sono  inefficaci,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 21-nonies [NOTA 14], ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Vediamo a quali termini della legge 241/1990 fa riferimento questo nuovo comma 8-bis:

-        articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del termine perentorio comunicato (nella Conferenza dei Servizi) dalla amministrazione procedente alle altre amministrazioni coinvolte , mai superiore a 45 giorni, entro il quale  le suddette amministrazioni  devono rendere le proprie determinazioni  relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della  salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ;

-        articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di  provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di  modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso,  il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

-        Articolo 17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta indicati sopra dal comma 1 articolo 17-bis sono di competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non stabiliscono termine diverso, dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Cmq già questo comma 3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato  comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.

-        Articolo 20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge 241/1990, commi 2 (termine generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti amministrativi statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi o 3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali anche se disciplinate da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 [NOTA 15] articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

-         Articolo 14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo i termini di 45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima riunione della stessa conferenza.

-        Articolo 19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione della attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni se SCIA legata ad interventi edilizi).

 

 

RIEMISSIONE DI PROVVEDIMENTI ANNULLATI DAL GIUDICE PER VIZI INERENTI AD  ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In particolare questo nuovo articolo prevede che: In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento  semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal  fine, entro quindici  giorni  dalla ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni. Ricevuto l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Una norma che sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza passata in giudicato debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni ma se ci sono modifiche da apportare il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si debba applicare la procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme in particolare sulla conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis del DLgs 152/2006 dove il primo prevede prolungamento dei tempi in caso di progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel “qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di discrezionalità alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato che stiamo parlando di un provvedimento di VIA favorevole che è stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato.


 

NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA PER I SITI DI INTERESSE NAZIONALE (NORMATIVA NAZIONALE)

L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza del Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolga secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242.

L’articolo 53 della legge 120/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale introducendo nuovi commi all’articolo 252 .

 

La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria

Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il  soggetto  responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini preliminari.

Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252  non c’è più si passa direttamente alla fase in cui  il  soggetto  responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini preliminari.

Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni

Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli  analiti da ricercare, é concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del   proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale   territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni  successivi  su segnalazione del proponente o dell'autorità competente

Il  proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.  

Qualora   l'indagine preliminare  accerti  l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione  (CSC)  anche  per  un  solo  parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.

Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252  inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5.

Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla legge 120/2020:

comma 5 articolo 242

comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla legge 120/2020

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

 

Ove  si  accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone  notizia,  con apposita  autocertificazione,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla provincia e all'agenzia di  protezione  ambientale  competenti  entro novanta giorni dalla data di  inizio  delle  attività  di  indagine. L'autocertificazione conclude  il  procedimento,  ferme  restando  le attività di  verifica  e  di  controllo  da  parte  della  provincia competente  da  avviare  nei  successivi  quindici   giorni,   previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal  caso  le attività di verifica devono concludersi entro e  non  oltre  novanta giorni.

 

 

Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della autocertificazione del  soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attività di controllo degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore

 

La procedura di bonifica alternativa per i SIN introdotta dalla legge di semplificazione

Ma l’articolo 53 della legge 120/2020 introduce anche un comma 4-ter all’articolo 252 del DLgs 152/2006

Secondo il nuovo comma 4-ter:  “il responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle tecnologie di bonifica  ritenute  idonee. “

La novità è che la caratterizzazione del sito, pur dovendo rispettare  le norme tecniche dell’allegato specifico citato, non passa più dal confronto in conferenza dei servizi ma viene predisposto direttamente dal soggetto inquinatore o comunque da chi è interessato a bonificare l’area per riutilizzarla per investimenti.

Quello che invece resta alla approvazione della istituzione pubblica, anche nella versione del comma 4-ter introdotta ora dalla legge 120/2020, è la analisi di rischio [NOTA 16] approvata dal Ministero dell’Ambiente nel caso di superamenti delle concentrazioni dei contaminanti superiori a valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)

Le disposizioni di cui al nuovo comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

 

Certificazione avvenuta bonifica a stralci

L’articolo 53 della legge 120/2020 introduce il comma 4-quater all’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevedendo che qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, é possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree  catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica  su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso é necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti  gli obiettivi di bonifica.

La versione precedente (in sede di Decreto Legge) prevedeva invece che la certificazione possa  essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di  interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli  altri fruitori  dell'area.

 

 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  PROCEDURE   DI   VALUTAZIONE   DELL'IMPATTO AMBIENTALE 

Con gli articoli 50 e 51 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito (con modifiche) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.  

Per una analisi CRITICA delle modifiche apportate si veda questo post  QUI.


 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS PER I PIANI DI BACINO DISTRETTUALI

Il comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020 modifica l’articolo 66 del DLgs 152/2006 prevedendo che i piani di bacino distrettuale sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di  riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi  impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Questa norma appare palesemente in contrasto con il secondo comma dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 che recita:

« 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; [NOTA 17]

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. ».

E’  chiaro che nel caso dei Piani di Bacino la norma sopra riportata comporta la applicazione della VAS ordinaria non certo della verifica di assoggettabilità per la quale l’ambito di applicazione è definito dai successivi commi 3 (piani su piccole aree) e 3-bis (piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti per i quali non è prevista la VIA.

 

NOTE 

[5] L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  é  approvato  il  Piano  per  la

transizione energetica sostenibile delle aree  idonee  (PiTESAI),  al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree  ove é consentito lo svolgimento delle attività di prospezione,  ricerca e coltivazione di  idrocarburi  sul  territorio  nazionale,  volto  a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica  delle stesse.

 

[11] regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla  normativa   europea,   ammissibili   alle   deroghe   previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e 5   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg

[12] « 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28 dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo,  per ciascun  progetto  di  investimento,  di  50  milioni  di  euro.   Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28  dicembre  2015,  n. 208. « 

[14] Annullamento di ufficio

[15] L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

[16]  analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

[17] Progetti sottoponibili a VIA


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