La legge
120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto
Legge 76/2020 « Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale. ». Si tratta di un testo
complesso che va a modificare importanti settori della normativa ambientale:
Bonifiche, Pianificazione Portuale, Reti e impianti di comunicazione
elettronica, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Pianificazione di Bacino
distrettuale, impianti energetici sia da fonti rinnovabili che convenzionali e
reti di trasmissione energia elettrica nonché gasdotti, oleodotti e
coltivazione idrocarburi.
PREMESSA: SINTESI DEL POST
Nel post che segue a questa breve introduzione descrivo le principali novità, a mio avviso critiche, introdotta dalla legge 120/2020 rinviando alla NewsLetter di settembre NewsAmbiente pubblicato sul mio post nella apposita sezione (QUI) più analitico per una analisi completa delle modifiche alla normativa ambientale introdotte da questa legge ma anche di altre nuove normative nazionali e comunitarie.
Volendo sintetizzare il giudizio sulle modifiche apportate mi sento di affermare che in generale siamo di fronte ad una filosofia inaccettabile nel caso di procedimenti che mirano ad approvare piani, progetti di potenziale rilevante impatto ambientale. Questa filosofia si può quindi riassumere nel concetto: bisogna fare preso, bisogna accelerare le decisioni e se questo vuol dire dare meno tempo alle strutture tecniche nello svolgere istruttorie adeguate non importa conta il risultato finale: LA DECISIONE, IL BOLLINO PER FARE! Questa filosofia arriva a:
1. derogare al Codice del Paesaggio su impianti sportivi, lavori per
realizzare infrastrutture di telefonia mobile
2. ad accelerare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica
di fatto aggirando la pianificazione comunale che pure viene confermata dalla
legge 120/2020 pur con nuovi paletti di contenuto (si veda QUI), in attesa della
decisione della Corte di Giustizia sulla compatibilità della pianificazione
comunale con il Trattato UE (QUI).
3. a ridurre i tempi delle osservazioni nella procedura di VIA regionale a
soli 30 giorni, termine impossibile da rispettare soprattutto per comitati e
cittadini
4. a ridurre i tempi delle
istruttorie della VIA in modo da impedire sempre di più lo svolgimento di
valutazione che possano ponderare tutti gli interessi in gioco
5. tagliare fuori, almeno in parte i Consigli Regionali e il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici dalle procedure di approvazione delle modifiche
dei Piani Regolatori di Sistema Portuale
6. esclusione della VAS ordinaria ai Piani di Bacino distrettuale.
Ma soprattutto c’è una norma in particolare che riassume in negativo quanto sopra esposto ed è quella che come vedremo sostanzialmente dice: voi cittadini attivi e comitati avete vinto fino al Consiglio di Stato (sentenza passata in giudicato) contro un provvedimento di VIA favorevole ad un impianto o attività che ritenevate incompatibile con il sito scelto? Non importa tempo 75 giorni, se il proponente ripresenta domanda, l’Autorità Competente ve lo autorizza nuovamente. La sentenza passata in giudicato? Fatti vostri tranne che se invece aveste perso mi avremmo anche appioppato le spese della controparte ovviamente!
È ammissibile tutto questo? Io dico di no , comunque andiamo a vedere il merito delle modifiche di questa legge di semplificazione…
BENI PAESAGGISTICI
Impianti sportivi in deroga al Codice
dei Beni Culturali
L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il
Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di
rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello
professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento
di tali impianti
agli standard internazionali
di sicurezza, salute
e incolumità pubbliche,
il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può
procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale ,
di dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole
interesse pubblico comprese quelle già adottate nel rispetto dei
soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria.
L'individuazione di tali elementi, qualora
presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne
indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto
sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti
alla migliore fruibilità dell'impianto
medesimo.
Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici !
Nell'adozione del provvedimento di cui sopra, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto é recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.
Semplificazioni per infrastrutture reti
telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
L’articolo 38 comma
4 legge 120/2020 modifica
l’articolo 7 del DLgs 33/2016 [NOTA 1]
Qualora siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi,
e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio
dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione
elettronica, alla soprintendenza e
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei
sottoservizi e delle infrastrutture
esistenti, nonché di
documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La
disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle
infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi
sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso
di almeno quindici giorni,
l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalità di
risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
Visti i tempi così stretti (15
giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso
surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni
Culturali che prevede almeno 45 giorni di tempo prima che l’autorità competente
rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della
Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).
Reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
ultralarga
L’articolo 38
comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003 [NOTA 2] relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per
realizzare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica
per servizi a banda ultralarga. In
particolare si afferma che alla installazione di
reti di comunicazione
elettronica mediante posa di fibra
ottica non si applica la disciplina edilizia e
urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni ambientali di cui
all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs
(opere civili, scavi, occupazione suolo pubblico).
SCIA per scavi e
manutenzioni reti
L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 [NOTA 3] al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.
ENERGIA
Semplificazione
dei procedimenti per l'adeguamento di
impianti di produzione e accumulo
di energia
L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 [NOTA 4]. Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento.»
Peccato che per dimostrare che non ci
sono effetti ambientali significativi occorrerebbe almeno una verifica di
assoggettabilità a VIA e non certo una mera comunicazione al Ministero competente.
In questo modo questa norma introduce un parametro nuovo per decidere l’applicazione della VIA lasciato alla totale
discrezionalità del Ministero dello Sviluppo Economico che come è noto non è
Autorità competente in materia di VIA.
Riduzione canone
per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi
L’articolo 62-ter
della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare
l’articolo11-ter (Piano per la transizione energetica delle aree idonee - [NOTA 5] ) prevedendo che al fine di garantire la prosecuzione
in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione
di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto
per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il
3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.
Di fatto questa norma
smentisce quanto previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che
rideterminava in rialzo i canoni annui per le
concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali
L’articolo
50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice
del Processo Amministrativo anche per
i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [NOTA 6],
per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti,
gli oleodotti e le reti di trasporto di
fluidi termici, ivi inclusi le
opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o
funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari
per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti
riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica,
alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a
tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento
unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel
rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo [NOTA 7]
)Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di
primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali
Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 [NOTA 8], e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76 [NOTA 9], consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ricordo che secondo
il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il
dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali.
MARE E DEMANIO PORTUALE
Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 [NOTA 10] prevedendo che le modifiche che non
alterano in modo sostanziale la struttura
del piano regolatore portuale in termini di obiettivi,
scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore
portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di
gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di
interazione porto-citta'. E’
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro
quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso
positivamente.
Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto si
taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è
più ma resta l’adozione in Comitato Portuale. Ovviamente nessun
riferimento alle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori sulle modalità
di approvazione emodifica dei Piani Regolatori di sistema portuale (QUI).
Più Zone Logistiche Semplificate in una stessa
Regione
Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può essere istituita
nelle regioni di cui al comma 61 [NOTA 11], nel
numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente
almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84. La Zona logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una
durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette
anni.
Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo
5 della legge 123/2017 le procedure semplificate, individuate anche a mezzo
di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni locali e statali interessate,
e regimi procedimentali speciali,
recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti
semplificati rispetto a
procedure e regimi previsti dalla
normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri
derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei
ministri.
L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.
Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due
ZLS nella stessa Regione non si applicano le agevolazione di cui al comma 2
articolo 5 legge 123/2017 [NOTA 12].
MOBILITA INFRASTRUTTURE
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (estensione del modello commissariale)
L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 [NOTA 13] prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti.
INEFFICACIA PROVVEDIMENTI CHE NON RISPETTANO I TERMINI DI
CONCLUSIONE EX LEGE
Il comma 2 articolo 12
del Decreto Legge 76/2020 modifica la legge 241/1990 in particolare l’articolo
sulla conclusione dei procedimenti amministrativi. Viene introdotto un comma
nuovo 8-bis che così recita: “Le determinazioni relative
ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta
e agli atti
di assenso comunque denominati,
adottate dopo la scadenza dei termini
di cui agli articoli 14-bis,
comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e
3, 20, comma 1,
ovvero successivamente all'ultima
riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e
6-bis, primo periodo, adottati dopo la
scadenza dei termini ivi previsti,
sono inefficaci, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies [NOTA 14],
ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Vediamo a quali termini della legge 241/1990 fa riferimento questo nuovo comma 8-bis:
- articolo 14-bis, comma 2, lettera c): si tratta del
termine perentorio comunicato (nella Conferenza dei Servizi) dalla
amministrazione procedente alle altre amministrazioni coinvolte , mai superiore
a 45 giorni, entro il quale le
suddette amministrazioni devono rendere le
proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette
amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico - territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso,
il suddetto termine è fissato in novanta giorni ;
- articolo 17-bis comma 1: Nei casi in cui è prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano
il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione
o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In
tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
- Articolo
17-bis comma 3: nel caso in cui gli assensi consensi e nulla osta
indicati sopra dal comma 1 articolo 17-bis sono di
competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini,
il termine
entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto
o nulla osta è di novanta giorni, salvo leggi specifiche non
stabiliscono termine diverso, dal ricevimento della richiesta da parte
dell'amministrazione procedente. Cmq già questo comma 3 così concludeva: “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito”.
- Articolo
20 comma 1: nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 legge 241/1990, commi 2 (termine
generale di 30 giorni per la conclusione di procedimenti amministrativi
statali o di enti pubblici nazionale se la legge non stabilisce termini diversi
o 3(termine comunque massimo di 90 giorni per i procedimenti statali
anche se disciplinate da leggi specifiche), il provvedimento di diniego, ovvero
non procede ai sensi del comma 2 [NOTA 15] articolo 20 legge 241/1990 . Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
- Articolo
14-ter comma 7: adozione da parte della amministrazione procedente della
determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi secondo
i termini di 45 giorni o di 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale,
dei beni culturali e della salute dei cittadini) dalla prima riunione della stessa conferenza.
- Articolo
19 comma 3: nel caso di SCIA se l’amministrazione competente accerta la
mancanza di requisiti deve emettere provvedimento di divieto di prosecuzione
della attività entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA (30 giorni
se SCIA legata ad interventi edilizi).
RIEMISSIONE DI PROVVEDIMENTI ANNULLATI DAL GIUDICE PER VIZI INERENTI AD ATTI ENDOPROCEDIMENTALI
L’articolo 12 della legge 120/2020 introduce l’articolo 21-decies nella legge 241/1990. In particolare questo nuovo articolo prevede che: In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Una norma che
sostanzialmente permette di far rientrare dalla finestra quello che è uscito
dalla porta. Non si comprende poi perché il nuovo procedimento dopo la sentenza
passata in giudicato debba essere semplificato. Secondo quanto scritto nella
legge il tutto dovrebbe durare 75 giorni ma se ci sono modifiche da apportare
il progetto dovrebbe durare di più ma non si capisce se si debba applicare la
procedura ordinaria di VIA come disciplinata dal DLgs 152/2006. Alla fine del
nuovo articolo si afferma soltanto che “ove necessario” si applicano le norme
in particolare sulla conferenza dei servizi e dell’articolo 25 commi 2 e 2 bis
del DLgs 152/2006 dove il primo prevede prolungamento dei tempi in caso di
progetti di particolare complessità ed il secondo per i progetti attuativi del
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Ma è quel “ove necessario” e quel
“qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto” che lascia margine di
discrezionalità alla Autorità Competenti enormi oltre ogni decenza considerato
che stiamo parlando di un provvedimento di VIA favorevole che è stato
dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato.
NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA PER I SITI DI
INTERESSE NAZIONALE (NORMATIVA NAZIONALE)
L’articolo 252
del DLgs 152/2006 prevede che la procedura, al di la della diversa competenza
del Ministero dell’Ambiente, la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN)
si svolga secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali -
SIR) di cui all’articolo 242.
L’articolo 53 della legge 120/2020 modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale introducendo nuovi commi all’articolo 252 .
La nuova
versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria
Secondo il
nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il
soggetto responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo
stato di potenziale
contaminazione del sito mediante un
Piano di indagini preliminari.
Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 242 secondo il quale: “Al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi
di aggravamento della situazione di contaminazione.”
Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Nell’articolo 242 (procedura ordinaria di bonifica vigente valida sia per i SIN che per i SIR) si prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni”
Nel nuovo comma 4 bis articolo 252 invece il
Piano di indagine, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, é concordato con
l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia
entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata
pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente,
il Piano di indagini preliminari é concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente o
dell'autorità competente
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.
Invece nel caso non si accertino superamenti dei CSC il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 inserisce una nuova variazione alla procedura ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5.
Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il
periodo del comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dalla legge 120/2020:
comma 5 articolo 242 |
comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto
dalla legge 120/2020 |
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è
inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi,
con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può
prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di
cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. |
Ove si accerti che il livello delle CSC non sia
stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, alla regione,
al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio
delle attività di
indagine. L'autocertificazione conclude il
procedimento, ferme restando
le attività di verifica e
di controllo da
parte della provincia competente da
avviare nei successivi
quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli
enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi
entro e non oltre
novanta giorni. |
Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il procedimento anche nel caso di non superamento delle soglie di contaminazione passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della autocertificazione del soggetto inquinatore, ovviamente restano ex post le attività di controllo degli enti competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore
La procedura di bonifica alternativa per i SIN introdotta
dalla legge di semplificazione
Ma l’articolo 53 della legge 120/2020 introduce anche un
comma 4-ter all’articolo 252 del DLgs 152/2006
Secondo il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. “
La novità è che la caratterizzazione del sito, pur dovendo rispettare le norme tecniche dell’allegato specifico
citato, non passa più dal confronto in conferenza dei servizi ma viene
predisposto direttamente dal soggetto inquinatore o comunque da chi è
interessato a bonificare l’area per riutilizzarla per investimenti.
Quello che invece resta alla approvazione della istituzione pubblica, anche nella versione del comma 4-ter introdotta ora dalla legge 120/2020, è la analisi di rischio [NOTA 16] approvata dal Ministero dell’Ambiente nel caso di superamenti delle concentrazioni dei contaminanti superiori a valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)
Le disposizioni di cui al nuovo comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
Certificazione avvenuta bonifica a stralci
L’articolo 53 della legge 120/2020 introduce
il comma 4-quater all’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevedendo che qualora
gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e
materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti
per la falda, é possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di
cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a
stralcio in relazione alle singole aree
catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti
gli obiettivi di bonifica su tutte le
matrici interessate da contaminazione. In tal caso é necessario effettuare
un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti
nelle acque sotterranee fino alla loro
completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre
matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie
finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per
l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
La versione precedente (in sede
di Decreto Legge) prevedeva invece che la certificazione possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo
a condizione che risulti accertata l'assenza di
interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una
cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e
degli altri fruitori dell'area.
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Con gli
articoli 50 e 51 della Legge 11
settembre 2020, n. 120 che ha convertito (con modifiche) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 è stato modificato
il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure
di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini
procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.
Per una analisi CRITICA delle modifiche apportate si veda questo post QUI.
VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA A VAS PER I PIANI DI BACINO DISTRETTUALI
Il comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020 modifica l’articolo 66 del DLgs 152/2006 prevedendo che i piani di bacino distrettuale sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
Questa norma appare palesemente in contrasto con il secondo comma dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 che recita:
« 1. La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del
presente decreto; [NOTA 17]
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni. ».
E’ chiaro che nel caso dei Piani di
Bacino la norma sopra riportata comporta la applicazione della VAS ordinaria
non certo della verifica di assoggettabilità per la quale l’ambito di
applicazione è definito dai successivi commi 3 (piani su piccole aree) e 3-bis
(piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti per i quali non è
prevista la VIA.
[3] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626
[5] L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito
nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é approvato
il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee
(PiTESAI), al fine di individuare
un quadro definito di riferimento delle aree
ove é consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
sul territorio nazionale,
volto a valorizzare la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
delle stesse.
[6] Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
[11] regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e 5 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
[12] « 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. «
[14] Annullamento di ufficio
[15] L'amministrazione competente può indire, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.
[16] analisi sito specifica degli effetti sulla salute
umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti
nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
[17] Progetti sottoponibili a VIA
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