Introdotta una nuova norma in materia di regolamentazione da parte
di Comuni delle localizzazioni di stazioni radio base per la telefonia mobile.
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale) convertito nella legge 120/2020 all’articolo 38 (QUI) modifica il comma 6 articolo 8 della legge 36 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – QUI).
Più che una modifica si
tratta di una precisazione su quali dovranno essere i contenuti dei regolamento
comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile.
Vediamo intanto i due
commi a confronto (versione vigente legge 36/2001 v/s versione modificata dal Decreto Legge
76/2020:
Comma 6 articolo
8 Legge 36/2001 versione vigente
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Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione
modificata dal Decreto Legge 76/2020
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“6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”
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“6.
I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle
vigenti
disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per
assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre
limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio
di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta
o mediante provvedimenti contingibili
e urgenti, sui limiti di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui
valori di attenzione
e sugli obiettivi di qualità,
riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.”
|
Intanto chiariamo cosa si
intende per obiettivi di qualità definiti dallo Stato (ex lettera a) comma 1
articolo 4 Legge 36/2001) così come definiti dalla lettera d) comma 1 articolo
3 della legge 36/2001:
“d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;…”.
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;…”.
In realtà se uno si limita
al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto Legge 76/2020
rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di
regolamentazione degli impianti in questione.
Intanto anche dalla
lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro regolamenti
(sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne)
continuano a definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per
localizzare gli impianti. Nella prima parte del comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici con
riferimento a siti sensibili individuati
in modo specifico…”.
QUALI SPAZI DI AZIONE PER I COMUNI RESTANO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
Quindi leggendo in modo coordinato
la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa rientrare tra gli
obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati
dalle legge regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001,
riformato dal Decreto Legge semplificazione, si ricava che resta il potere dei
Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di localizzazione delle
antenne di telefonia.
Il nuovo comma 6 articolo
legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce ulteriori precisazioni per definire
il contenuto dei Piani Comunali Antenne , quali: divieto di introdurre
limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per
imporre limiti di emissioni diversi da quelli statali.
Si tratta in realtà di
vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Quindi anche queste
modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i paletti
che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani
Comunali Antenne.
Riassumo qui
sinteticamente i paletti della giurisprudenza con i quali andrà interpretata
questa ultima riforma legislativa:
1.
occorre che
nei Piani/regolamenti Comunali si prevedano criteri di localizzazione
(legittimi) e non limiti o divieti di localizzazione (illegittimi);
2.
non si possono stabilire divieti che
generalizzino l’impossibilità di collocare le antenne per intere ed estese aree
comunali;
3.
i criteri di
localizzazione sono subordinati alla previa e puntuale verifica della coerenza
della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto
assicurata sull’intero territorio comunale la completa copertura del servizio;
4.
il criterio
di localizzazione avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli
impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili deve
contemporaneamente specificare la loro individuazione;
5.
i criteri di
localizzazione non devono impedire la individuazione di soluzioni alternative;
6.
si può
inserire l’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra
nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto
asservito all’edificazione;
7.
se
adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei
regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di
telefonia e radio tv) quali zone di
esclusione di antenne da telefonia. La motivazione deve fondarsi su una
valutazione preventiva, anche sotto il profilo dell’impatto sanitario, del
livello di inquinamento elettromagnetico attuale e potenziale nella zona interessata. Questa parte può essere
sviluppata nella fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale
per le Antenne integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario;
8.
alla luce del
punto 6 non pare irragionevole né illegittima la previsione del
Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i
siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che
tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente
sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che
frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e
ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
9.
l’individuazione
dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui
si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto
non va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in
quell’area ma tra la nuova opera e la destinazione dell’area impressa
dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un
altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
10. il vincolo conformativo, che sottende al
criterio di localizzazione introdotto nel regolamento comunale ha validità a
tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (il
parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della
presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia.
CONCLUSIONI DOVE SONO I RISCHI PER LA SALUTE DEI
CITTADINI
Il vero pericolo per
l'inquinamento elettromagnetico anche da 5G quindi non mi pare sia tanto in
questa modifica legislativa (che comunque non condivido) perché già ora sulla
base della giurisprudenza univoca certi tipi di regolamenti e di ordinanza
difficilmente reggerebbero al vaglio di legittimità. Invece il vero pericolo è il tentativo in atto di alzare il limite
dei 6 volt/metro delle emissioni elettromagnetiche (come spiego in questo mio
intervento nel video sotto riportato) ...
... e soprattutto della
prossima sentenza della Corte di Giustizia UE che si pronuncerà sulla
compatibilità dei piani comunali antenne con i principi di diritto comunitario
in materia di concorrenza (vedi QUI).
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