La Corte Costituzionale
con sentenza n°134 del 6 luglio 2020 (QUI) dichiara incostituzionale gran parte della nuova
legge regionale approvata nel 2019 con la quale la Amministrazione Toti aveva
apportato importanti modifiche alla legge quadro regionale n° 12 del 1995 sulla
disciplina delle aree protette.
La Sentenza ha molte luci
e, a mio avviso, un'unica ombra in
particolare relativamente al ruolo della
Comunità del Parco, ma vediamo nel merito la sentenza in questa sintetica
ricostruzione…
1. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA
REGIONALE CHE DEFINISCE IN MODO UNIFORME PER TUTTI I PARCHI REGIONALI CRITERI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMUNITà DEL PARCO
Cosa dice la nuova legge regionale impugnata
Il nuovo articolo 11 della
legge regionale 12/1995 introdotto dalla legge regionale
19 aprile 2019, n. 3
detta, ai commi 1 e 2 regole stringenti in ordine alla costituzione della
comunità, tali da imporsi allo statuto.
Cosa ha detto la Corte Costituzionale sulla norma
impugnata
Secondo la Corte
Costituzionale l’art. 24 della legge quadro nazionale sui parchi conferisce
competenza organizzativa alla fonte statutaria, perché essa permette di
adeguare l’organizzazione del parco alle “peculiarità” del territorio. Una
disciplina uniforme, come quella contenuta nella norma impugnata, non è perciò
idonea ad adattarsi alla specificità dell’area del parco, ponendo così a
repentaglio lo standard minimo di tutela dell’ambiente prescritto dal
legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. A quest’ultimo deve conformarsi la potestà legislativa residuale
della Regione in tema di organizzazione dei propri enti, che la resistente
invano richiama. Lo stesso schema tipo di statuto, che la Giunta approva ai
sensi dell’art. 13 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, non può
integralmente sovrapporsi al contenuto che di volta in volta lo statuto
assumerà, posto che è fatta salva la competenza di quest’ultimo in tema di
composizione e attribuzioni degli organi del parco (e, tra questi, della
comunità).
Aggiunge la Corte
Costituzionale che occorre evitare criteri costitutivi della comunità che
rendano gli organi politici elettivi determinanti, attraverso il parere
vincolante, nel governo del parco.
2. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA
REGIONALE CHE ESCLUDE IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA
SOPPRESSIONE DELLE AREE PROTETTE DI INTERESSE PROVINCIALE
Cosa dice la nuova legge regionale impugnata
L’art. 8 della legge
regionale 3/2019 impugnata sostituisce
l’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, provvedendo al riordino
delle aree protette esistenti. Il nuovo art. 14, comma 1, “conferma” le aree
protette di interesse regionale, provinciale e locale ivi indicate. Ne deriva
che sono soppresse, in quanto non riportate nell’elenco, le aree protette della
Provincia di Savona.
Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma
impugnata
L’art. 22 della legge
quadro è senza dubbio applicabile non solo alle aree naturali protette
regionali in senso stretto, ma anche a quelle di interesse provinciale e
locale, perché queste ultime rientrano nel «sistema regionale delle aree
protette», ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge reg. Liguria n. 12 del
1995.
L’articolo 22 afferma con
chiarezza “1. Costituiscono principi
fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta,…”
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta,…”
Quindi, afferma la Corte
Costituzionale, se l’articolo 22 della legge nazionale riconosce la competenza
delle Regioni a istituire e classificare nuove aree protette, anche di
interesse locale, al contempo vincola però la Regione a coinvolgere gli enti
locali interessati nel procedimento istitutivo del parco.
Sul punto la Corte
Costituzionale ricorda la propria precedente giurisprudenza secondo cui: “è imposta ai fini della soppressione
dell’area protetta, l’osservanza del medesimo procedimento previsto per la sua
istituzione “ (sentenza n. 263 del 2011, con riferimento alla cancellazione
delle aree contigue).
Invece la nuova legge
regionale ligure impugnata, ha solo richiesto il parere del Consiglio delle
autonomie locali in seno al procedimento legislativo, sulla base dell’art. 66
della legge statutaria della Regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della
Regione Liguria). Secondo la Corte Costituzionale
questo parere non può sostituire la partecipazione degli enti locali
interessati singolarmente intesi
La Corte Costituzionale,
nella sentenza qui esaminata, ricorda che la partecipazione degli enti locali è
necessaria e non è surrogabile con forme alternative di coinvolgimento ( come
già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 2000).
Non solo ma l’articolo 22
della legge quadro nazionale precisa che il coinvolgimento degli enti locali
territorialmente interessati (sia nel caso di nuova area protetta che di
soppressione di area protetta esistente) deve avvenire: “…attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo
relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire,
alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul
territorio”. Questo documento e questa modalità non sono stati presi in
considerazione dalla Regione Liguria nella approvazione della nuova legge
regionale, quindi
La disposizione impugnata
è perciò costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone la
soppressione delle aree protette già istituite e non indicate tra quelle
“confermate” nell’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995.
3. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA
REGIONALE CHE NON COINVOLGE GLI ENTI LOCALI NEL RIDISEGNARE I CONFINI DEI PARCHI NATURALI REGIONALI
Cosa dice la norma regionale impugnata
L’art. 8 della legge reg.
Liguria n. 3 del 2019 sostituisce il comma 2 dell’articolo 14 della legge
regionale 12/1995 ridefinendo i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri,
dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, senza coinvolgimento degli enti locali
interessati.
Cosa dice la Corte Costituzionale sulla norma
impugnata
L’articolo 22 della legge
quadro nazionale afferma che “1. Costituiscono
principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette
regionali: “…c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione
dell'area protetta;..”.
La Corte Costituzionale
afferma che tale norma nazionale garantisce agli enti locali la partecipazione
alla gestione dell’area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal
procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, ovvero
la variazione dei confini del parco. Del resto, tale variazione non è stata
affidata a modifiche del piano del parco, alle quali avrebbero potuto
partecipare i rappresentanti degli enti locali, ma è avvenuta direttamente con
legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore
ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22
della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali.
4. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA REGIONALECHE
DEFINISCE UN REGIME TRANSITORIO PER LA MODIFICA DEI CONFINI DEI PARCHI
REGIONALI
Cosa dice la norma regionale impugnata
L’articolo 31 della legge
regionale 3/2019 definisce un regime transitorio per la modifica dei confini di
parchi regionali rinviando all’articolo 14 della legge regionale 12/1995 come
modificato dalla nuova legge regionale 3/2019 e che come abbiamo visto sopra al
paragrafo 3 è stato dichiarato incostituzionale.
5. DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA
REGIONALE CHE SI LIMITA A PREVEDE CHE IL PIANO DEL PARCO INTEGRI LA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Cosa dice la norma regionale impugnata
Il nuovo art. 17, comma 4,
della legge reg. Liguria n. 12 del 1995 (come modificato dalla legge regionale 3/2019)
prevede che il piano del parco vincola la pianificazione territoriale di
livello regionale, provinciale e comunale, integrandola e prevalendo su di essa
in caso di contrasto.
Cosa dice la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale
ricorda che il comma 2 dell’articolo 25 della legge quadro nazionale recita: “2. Il
piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è
approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici
di qualsiasi livello.”
Quindi secondo
la legge nazionale il Piano del Parco non si limita ad integrare la
pianificazione urbanistica di ogni livello la
sostituisce. Secondo la Corte
Costituzionale:
“Il meccanismo sostitutivo opera ancora con riguardo ai piani
territoriali o urbanistici, assicurando una più diretta, immediata ed efficace
affermazione, rispetto alla componente meramente urbanistica, dei profili
connessi alla tutela dell’ambiente e coagulati nel piano del parco. Il solo
meccanismo di integrazione o prevalenza non solo può ingenerare dubbi
interpretativi, ma consente al piano del parco di ritrarsi da sfere valutative
di propria pertinenza, grazie all’appoggio offerto dal piano urbanistico. In
tal modo, la norma impugnata compromette uno standard uniforme di tutela
ambientale, esponendosi alla censura di illegittimità costituzionale.”
6. DICHIARATA INVECE
COSTITUZIONALE LA NORMA RELATIVA AL
PARERE VINCOLANTE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO
Cosa è la Comunità del Parco
Si tratta dell’organo in
cui sono rappresentati i Comuni interessati territorialmente dal Parco nonché
il Presidente della Provincia. L’articolo 11 della legge regionale 12/1995 che
disciplina la composizione della Comunità del Parco nella versione modificata
dalla nuova legge regionale 3/2019 ora impugnata è stato dichiarato
incostituzionale come abbiamo visto sopra al
punto 1 del presente post, quindi rientra in vigore la versione
precedente di detto articolo 11 che lascia allo statuto del singolo Parco decidere
in modo preciso la composizione della Comunità. Comunque già nella vecchia
versione erano stati esclusi i rappresentanti delle associazioni ambientaliste
e comunque chiaramente in questo organo sono preponderanti i rappresentanti
politici locali (Sindaci e Presidente della Provincia e delle Comunità Montane)
che inevitabilmente portano dentro la gestione del Parco una visione più ampia
rispetto a quella della tutela dell’ambiente naturale che invece è la mission
quanto meno principale del Parco Naturale Regionale.
Cosa dice la norma regionale impugnata
Il comma 5 del nuovo
articolo 11 della legge regionale n° 12 del 1995, introdotto dalla legge
regionale n° 3 del 2019 e ora impugnato
di fronte alla Corte Costituzionale prevede che:
“5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di
gestione dell’area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o
vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:
a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente;
b) sul piano dell’area protetta;
c) sul regolamento dell’area protetta;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
e) su altre questioni previste dallo Statuto;
f) su altre questioni, a richiesta della
maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il
Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dell’area protetta.”
Insomma anche se la
decisione viene rinviata allo statuto sugli atti per i quali è necessario il
parere vincolante del Comunità del Parco è indiscutibili che trattasi di atti
di grande rilievo. Non solo ma lo statuto è approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco e con il parere della Comunità che come abbiamo visto dal
suddetto comma 5 articolo 11 potrebbe essere tra i pareri vincolanti. La
questione diventa ancora più significativa se consideriamo che nel Consiglio
Direttivo la rappresentanza degli enti locali è generalmente maggioritaria.
Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale
Secondo la Corte
Costituzionale il comma 5 articolo 11 della legge regionale impugnato non è
incostituzionale. Se andiamo a vedere però la motivazione della Corte questa è
principalmente legata al fatto che il Governo Nazionale nell’impugnare la legge
ligure ha ritenuto che si debba applicare la
norma che sul punto è prevista per gli enti parco nazionali. Secondo la
Corte non è così perché nel caso dei Parchi regionali è lo statuto, non la
legge come nei Parchi Nazionali, a definire le forme di organizzazione del
parco e quindi è possibile in certi casi prevedere il parere vincolante della
Comunità del Parco. Però la Corte solleva una questione rilevante che invece
non avrebbe sollevato con la impugnazione il Governo Nazionale. Afferma la
Corte che non nella previsione del parere vincolante della Comunità del Parco potrebbe
stare la incostituzionalità di questo parere vincolante: “… ma, semmai, nell’adozione concomitante da
parte dello statuto di criteri costitutivi della comunità che rendano gli
organi politici elettivi determinanti, attraverso il parere vincolante, nel
governo del parco. Ma con ciò si potrà porre, semmai, un problema attinente
alla composizione della comunità, mentre la norma impugnata si limita a
prevedere che lo statuto del parco, in accordo con l’art. 24 della legge
quadro, può decidere sulla natura dei pareri di tale organo. Porre a confronto
tale natura con l’effettiva composizione della comunità è questione affatto
distinta, che il ricorrente non promuove.”
Insomma questo parere
vincolante della Comunità del Parco può diventare pericoloso per due motivi:
1. il tipo di atto
soggetto al parere vincolante
2. la maggioranza che
attraverso lo statuto si crea nel governo dell’Ente Parco.
Unendo i due motivi se
questa maggioranza è troppo sbilanciata sul livello politico il parere
vincolante potrebbe diventare l’arma con cui arrivare a bloccare il piano del
parco o farlo diventare espressione solo degli interessi urbanistici a scapito
di quelli di tutela ambientale.
Qui sta il potenziale
rischio sulla dichiarazione di costituzionalità di questa norma regionale
peraltro ammesso indirettamente e potenzialmente dalla stessa Corte Costituzionale come abbiamo appena
visto.
CONCLUDENDO… QUALE GOVERNANCE PER L’ENTE PARCO
REGIONALE
Il vero problema allora
non dovrebbe essere lasciato alle alchimie istituzionali degli statuti (lo dice
abbiamo visto la stessa Corte Costituzionale) ma cambiando la cultura politica
degli amministratori pubblici.
Il ruolo dell'Ente Parco deve restare quello di un soggetto
amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una
rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa.
Questo proprio per la diversa rappresentanza di interessi tra i due
Enti. L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di
conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un
processo di continua contrattazione corporativa tra Comuni ed Enti, ma
all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile
oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e
trasparenti.
Ora così dovrebbe essere in teoria, così non è spesso
in pratica per questo avere mantenuto
questa norma regionale sul possibile parere vincolante della Comunità del Parco
anche su atti importanti come il Piano del Parco non pare un ottima cosa!
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