domenica 19 luglio 2020

Decreto Semplificazione: la VIA non è un bollino da staccare più velocemente possibile


Con gli articoli 50 e 51 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (QUI)  è stato modificato il testo unico ambientale (DLgs 152/2006 e s.m.i.) in relazione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare riducendo tutti i termini procedurali ma anche relativi alla consultazione del pubblico.  
Con il presente post, nella prima  parte, analizzo criticamente le più significative modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto per poi svolgere nella seconda parte un ragionamento sui principi  di diritto comunitario in materia di VIA palesemente violati, a mio avviso, dal provvedimento legislativo in esame.  
 

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI NELLA VIA

Riduzione termini per le integrazioni progettuali nella verifica di assoggettabilità a VIA
Le integrazioni progettuali  eventualmente richieste dalla Autorità Competente alla VIA devono essere presentate entro soli 15 giorni (prima erano 45 giorni dalla richiesta della autorità competente).  Ma soprattutto nella versione precedente  l'Autorità Competente alla VIA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.Nella nuova versione questo riferimento al termine delle osservazioni non c’è più . Quindi la richiesta di integrazioni è una questione che si svolge (in tempi brevissimi peraltro) tra la sola autorità competente ed il committente dell’opera, il pubblico con le sue osservazioni non può più chiedere le integrazioni.
Infatti il nuovo comma 3 dell’articolo 19 recita: “Contestualmente alla ricezione della   documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai  sensi  del
comma 2, l'autorità  competente  provvede  a  pubblicare  lo  studio preliminare nel proprio sito internet  istituzionale…”  e il nuovo comma 4 recita: “Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui al comma 3  e dall'avvenuta pubblicazione  sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare  le  proprie osservazioni all'autorità competente   in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”.


Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nella verifica di assoggettabilità a VIA
Si conferma il termine di 45 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico, per la pronuncia sulla verifica di assoggettabilità . Cambia il termine massimo di proroga del suddetto termine di 45 giorni.Nella nuova versione diventa di 20 giorni invece che di 30. Ora francamente se la proroga è dovuta come dice, anche nella nuova versione il comma 6 dell’articolo 19 , alla  natura,  alla  complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto non si capisce il senso di risparmiare 10 giorni. L’istruttoria della VIA anche nella verifica di assoggettabilità ha una sua tecnicità che richiede tempi adeguati per una corretta valutazione, la fretta quando è eccessiva produce solo decisioni superficiali che poi in realtà producono danni all’ambiente e, ragionando in termini di velocità del procedimento, conflitti che bloccano comunque il progetto a prescindere dai giochini sui giorni in più o meno.


Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto della conclusioni dei termini nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Il nuovo comma 11 articolo 19 (secondo capoverso) afferma che: “In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo,nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ([1]), acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni, provvede al rilascio del  provvedimento  entro i successivi trenta giorni.
Il nuovo comma 11 dell’articolo 19 integra quanto previsto dalla legge 241/1990 che prevedeva che il titolare del potere sostitutivo decida direttamente (previa Parere Ispra organo tecnico del Ministero dell’Ambiente) entro 30 giorni dalla scadenza del termini del procedimento previsti dalla legge. Invece nella legge 241/1990 (articolo 2 citato dal nuovo comma 11 articolo 19) prevede che “il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Quindi decide il titolare del potere sostitutivo  e non le strutture compenti in materia di VIA o al massimo un Commissario che essendo nominato ad hoc si presuppone abbia le competenze.  Si conferma che per il Governo la VIA non è un processo di valutazione dove l’istruttoria richiede competenze specifiche in materia ambientale, ma una sorta di bollino da ottenere a prescindere dal modo e dai contenuti. Ne può salvare il parere della sola Ispra considerato che il tutto deve concludersi in soli 30 giorni e detto parere non può sostituire una vera istruttoria di VIA sia pure nella modalità della verifica di assoggettabilità


La riduzione dei termini per verifica i contenuti del progetto da sottoporre a VIA ordinaria
Il nuovo articolo 20 disciplina come il precedente una fase in cui come dice il nuovo testo dell’articolo 20 il proponente presenta un elaborato del progetto al fine di definire, nel confronto con l’Autorità Competente di VIA, tutti gli elementi progettuali per svolgere nel modo più efficace il procedimento di VIA ordinario. Si tratta di una fase che se ben gestita può, questa si, accelerare la conclusione del procedimento di VIA per l’ovvia ragione che concordando il testo del progetto ai fini della successiva stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) più difficilmente si potranno produrre contestazioni in sede di procedimento formale e quindi con il rischio di allungare i termini per raggiungere il provvedimento di VIA.
Quindi non appare coerente con l’impostazione acceleratoria delle nuova norma introdotta dal Decreto Legge semplificazione, il fatto che il nuovo articolo 20 non preveda più, a differenza della versione precedente, i 30 giorni di tempo entro i quali, sulla base della documentazione trasmessa dal  proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere sugli elementi progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA ordinario.


La riduzione dei termini nella fase preliminare per definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) da presentare in sede di VIA ordinaria
Le modifiche all’articolo 21 intervengono su alcuni aspetti della c.d. fase preliminare, la fase in cui il committente del progetto si confronta con l’Autorità Competente per definire i contenuti del SIA. Si tratta di una fase precedente al procedimento ordinaria di VIA, una fase anche questa, se ben utilizzata, utilissima per anticipare e rimuovere preventivamente conflitti e contrasti che possono, una volta avviato il procedimento, allungarei termini di conclusione. Una fase quindi dove dovrebbero contare i contenuti della istruttoria più che le scadenza di termini quantitativi. Invece anche qui, il furore semplificatorio del Governo, riduce a 45 giorni i termini entro i quali l’Autorità Competente deve fornire il parere sui contenuti del SIA da predisporre da parte del committente dell’opera.


Riduzione termini per verifica la completezza della documentazione per l’avvio della VIA ordinaria
Si riducono a 10 giorni, invece di 15, i giorni entro i quali l’Autorità Competente (ex articolo 23) verifica la completezza della documentazione presentata da parte del Committente del progetto in sede di Istanza di avvio del procedimento di VIA ordinario. Siamo alla logica notarile della VIA!


Riduzione termini controdeduzioni del proponente alle osservazioni del pubblico
Il nuovo comma 3 articolo 24 riduce a 15 giorni invece dei 30 attuali il termine entro il quale
il proponente del progetto  ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti


Riduzione termini per richiesta e presentazione delle integrazioni progettuali nella VIA ordinaria
Vengono inoltre ridotti drasticamente i termini entro i quali la Autorità Competente può disporre la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal proponente il progetto.


Riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel caso di provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale (comprensivo della VIA)
Non solo ma nel caso del procedimento che si conclude con il provvedimento unico in materia ambientale (articolo 27) i termini per presentare le osservazioni da parte del pubblico viene ridotto da 60 a 30 giorni.  Si ricorda che il provvedimento unico in materia ambientale dell’articolo 27 riguarda il caso di procedimenti di VIA di competenza statale  dove il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Anche per quesa proceduta vengono drasticamente ridotti i termini per chiedere le integrazioni da parte della Autorità Competente e quelli per presentarle da parte del proponente il progetto.
Inoltre per la conclusione del procedimento che porta al provvedimento unico in materia ambientale viene ridotto a 30 giorni (prima erano 60) il termine, a  partire dalla conclusione delle consultazioni, entro il quale l’Autorità Competente propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. L’eventuale prolungamento della istruttoria di valutazione non può essere superiore a 15 giorni (prima erano 30)
Anche qui tutto questo <<furore acceleratorio>>  appare ridondante, per non dire assurdo, visto che già l’ultimo periodo del comma 2 articolo 25 (versione non modificata dal nuovo Decreto Legge semplificazioni) prevede che: “In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.  Il nuovo decreto semplificazioni si limita a rinviare, nel caso del provvedimento unico in materia ambientale, a quanto già previsto appunto dall’articolo 25 appena citato con in più la previsione di sospensione della Conferenza dei Servizi nel caso appunto di rinvio al Consiglio dei Ministri.


Riduzione dei termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprensivo della VIA
Nel caso di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)  il termine per le osservazioni del pubblico è ridotto a 45 giorni (rispetto agli attuali 60) . Si ricorda che il PAUR è diventata con l’introduzione dell’articolo 27-bis la modalità obbligatoria per lo svolgimento della VIA regionale quando il progetto, come accade quasi sempre, deve anche avere una autorizzazione ambientale (AIA, AUA, AU).



SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VIA PER INTERVENTI DI INCREMENTO  DELLA SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI, AUTOSTRADALI,  FERROVIARIE  E IDRICHE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Fase di valutazione per l’applicazione della verifica o della VIA ordinaria: ridondante
L’articolo 51 del Decreto Legge rinvia a uno o più DPCM (Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri) l’individuazione degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento   della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e idriche esistenti che rientrano nelle categorie di opere o progetti sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria di competenza statale. Per questi interventi è prevista una procedura preliminare super accelerata secondo la quale il proponente presenta gli elementi informativi dell’intervento e del sito interessato al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dal ricevimento di detti elementi il Ministero dell’Ambiente decide se sono sottoponibile a verifica di assoggettabilità , a VIA ordinaria o  a nessuna delle due procedure.  Questa norma è di pura propaganda in quanto era già prevista una norma generale di questo tipo dal comma 9 articolo 6 del DLgs 152/2006.

Durata efficacia provvedimento di VIA per interventi infrastrutturali
Inoltre sempre detto articolo 51 del Decreto Legge prevede che per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali, autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle
categorie progettuali sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria la durata di efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento può arrivare fino a 10 anni minimi.
Attualmente il limite temporale minimo della durata di efficacia del provvedimento che conclude il procedimento di VIA è di 5 anni.   Questa è una norma creata ad hoc per le grandi opere infrastrutturali e che appare in contrasto con il paragrafo 4 dell’articolo 8-bis della Direttiva 2014/52/UE. Relativamente alle procedure di monitoraggio sugli effetti negativi significativi sull'ambiente contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, infatti detto paragrafo afferma che:  Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.”  In altri termini la durata della efficacia delle prescrizioni del provvedimento di VIA non può essere determinata in astratto per intere categorie di opere (come nel caso in esame) ma caso per caso in rapporto al rilievo dell’impatto dell’opera nel sito specifico e nel tempo.
 Come afferma il TAR Lombardia (sez Brescia) n. 739 del 13 agosto 2019 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 3922 del 2020) visto il  carattere intrinsecamente mutevole dei fattori sui quali, per espressa disposizione legislativa, la valutazione di impatto ambientale è chiamata a pronunciarsi l’efficacia di una decisione di VIA fondata solo sul criterio  condurrebbe ad uno svilimento della realtà su cui l’opera o progetto incide, considerandola come una realtà statica, anziché intrinsecamente dinamica. Per questo stabilire una durata eccessiva, addirittura ultradecennale, è pericoloso occorre invece valutare caso per caso. Infatti la durata della efficacia temporale del provvedimento di VIA l’attuale versione del testo unico ambientale (comma 5 articolo 25 confermata anche dal Decreto Legge in esame) viene rimessa alla singola decisione e il termine dei 5 anni minimo è un dato meramente indicativo.  Vi invito a leggere il caso studio sul progetto Gronda in Liguria QUI.



I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI VIA VIOLATI DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE
Le modificazioni sopra descritte costituiscono una inaccettabile semplificazione  considerato che la partecipazione del pubblico è elemento fondamentale in un processo di valutazione come quello di VIA. Perché: “valutare non significa prendere decisioni, ma al contrario fare da supporto ai decisori mettendo in evidenza le differenze che esistono tra le diverse alternative, fornendo informazioni utili alla decisione conseguente (definizione storica di valutazione (Lichfield/Kettle /Whitbread 1975). D’altronde:  La presentazione di una VIA fondata tutta sul progetto da parte del proponente si configura sempre come giustificazione del progetto” XIX Congresso della IAIA (International Association for Impact Assessment  Glasgow 15 – 19/6/1999).

Si veda inoltre il Considerando n° 36) della Direttiva 2014/52/UE (testo coordinato  QUI) secondo il quale: “Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell'Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.”
Si ricorda che i «considerando»: “…contengono la motivazione dell’atto . La motivazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni è obbligatoria. Essa ha lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui l’autore ha esercitato la competenza relativa all’adozione dell’atto , nonché di dare alle parti delle eventuali controversie la possibilità di tutelare i propri diritti e alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo”. (Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea)

Inoltre se é vero che il nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva 2014/52/UE recita : “I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”, questa affermazione deve essere contestualizzata nella ratio complessiva della VIA come emerge dagli indirizzi delle buone pratiche ufficiali di questa procedura nonché dalla normativa e giurisprudenza UE e  nazionale anche di livello costituzionale.

Si veda la definizione di procedura di VIA secondo la Direttiva 2014/52/UE: “l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”.

Si veda inoltre Corte Costituzionale sentenza n° 198 del 2018 dove si afferma: "la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un’opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato".

Infine last but not least:  Se da un lato l’Europa richiede decisioni pubbliche fondate sulle evidenze scientifiche, dall’altro è necessario, quando si parla di rischi per la salute, tenere in debito conto anche la loro percezione e quindi utilizzare conoscenze sviluppate nei campi della sociologia, antropologia, psicologia, nonché prodotte dalla comunità. Il rischio è infatti un fenomeno costantemente costruito e negoziato in quanto elemento di una rete di interazione sociale e di produzione di senso sia nel contesto scientifico sia al suo esterno. Un fattore chiave da considerare nell’analisi della percezione del rischio è l’outrage, il senso di oltraggio e indignazione provocato dal rischio, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto.” (Documento guida di comunicazione del rischio ambientale del Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente  e Ministero della Salute – 2018).



CONCLUSIONI
Modifiche quindi per alcuni aspetti inutili (come avevo già spiegato QUI) ma per altri molto pericolose espressione di una idea notarile della procedura di VIA lontana mille anni luce non solo dalle norme comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ma anche dalle buone pratiche in materia.






9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.”


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