Alla fine di queste note linko la versione completa del documento con il quale dimostro come la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 2014 e la proroga del 2019 relativamente al progetto Gronda debba essere riaperta. Non si tratta di burocrazia, non si tratta di orpelli giuridici. Si tratta di applicare con correttezza una procedura, quella di VIA, che si fonda su un principio che è tutto meno che formalismo giuridico. Questo principio è quello di PRECAUZIONE! Se si viola questo principio nessuna scelta potrà essere sostenibile.
Non si tratta solo di bocciare un progetto ma di impedire che in questo Paese si continuino ad affermare principi e ad approvare leggi ambientali poi sistematicamente "aggiustate" per far vincere lobby di interessi parziali.
Se ogni volta che chi ha potere e soldi vuole ad ogni costo realizzare un progetto invece di svolgere addomesticate procedure di VIA , dovrebbe avere il coraggio di chiedere la abrogazione di questa normativa. Non siamo in Europa solo per difendere la moneta unica!
Tornando al merito della richiesta le criticità non affrontate nel procedimento di VIA concluso nel 2014, e analizzate nel documento che linko alle fine, producono il verificarsi delle condizioni di una riapertura del procedimento di VIA ai sensi dei
commi 6 e 7 dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 che recitano:
“6. Qualora all'esito dei risultati
delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente
all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione
ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti
ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità
significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali
da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori
informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia
ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate
e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al
verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di
modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali
ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità
competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione
dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta
giorni.”.
In particolare la
richiesta di riapertura della VIA si fonda:
1. prima di tutto sul rinvio continuo a studi e
monitoraggi addirittura dopo la realizzazione dell’opera per problematiche di
grande rischio come quelle idrogeologiche, idrauliche e relative al possibile
isterilimento delle numerose sorgenti
2. sulla mancata considerazione delle numerose
osservazioni del pubblico sui suddetti rischi
3. sulla mancata valutazione di alternative reali secondo gli indirizzi descritti dalla
giurisprudenza comunitaria e nazionale
4. sulla mancata valutazione delle alternative emerse nel
Dibattito Pubblico all’interno del procedimento di VIA di fatto quindi
aggirando perfino quel limitato percorso partecipativo
5. sulla mancata applicazione dei principi innovativi in
materia di partecipazione del pubblico dentro il procedimento ordinario di VIA,
unica garanzia per far si che la VIA prendesse in considerazione ulteriori
alternative considerato che rispetto alla conclusione della VIA sono ormai
passati 5 anni e si è deciso oltretutto di prorogarla senza colmare tutte le
lacune istruttorie e procedurali emerse.
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