Come è noto, almeno a chi segue vertenze ambientali in giro per l’Italia, in molte Regioni la c.d. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) postuma non viene spesso correttamente applicata.
Per VIA postuma si intende (come già affermato anche recentemente dalla Corte di Giustizia QUI) la necessità di recuperare la VIA :
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione (come a quel momento invece imponeva la normativa vigente)
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione (come a quel momento invece imponeva la normativa vigente)
Sulla VIA x post o postuma non sono molte le sentenze del Consiglio di Stato (a differenza invece di una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia) . Quindi è particolarmente interessante la sentenza della sezione V del Consiglio di Stato n° 1004 pubblicata ieri (10 febbraio 2020), per il testo completo QUI.
La sentenza parte da una vicenda di un di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con biomasse solide e combustibile solido secondario (CSS, già CDR, combustibile derivato dai rifiuti), aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto con espressa esenzione dall’obbligo di verifica e Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA. Esenzione dichiarata successivamente in contrasto con la Direttiva UE sulla VIA (vigente all’epoca) con sentenza della Corte di Giustizia 23 novembre 2006, in causa C-486/04.
La sentenza è interessante perché al di la del caso specifico ( ricorso della ditta che voleva realizzare l’impianto per la perdita, a causa della ritardi per la sospensione dei lavori sull’impianto a causa della mancata VIA, degli incentivi per impianti da fonti assimilate alle rinnovabili) ribadisce alcuni concetti generali della VIA ex post.
In particolare la sentenza del Consiglio di Stato ricorda l’articolo 29 del DLgs 152/2006.
L’articolo 29 recita: “3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27 bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27 bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.
Quindi la VIA se non applicata,nonostante fosse obbligatoria, al momento di realizzazione dell’opera o delle sue modifiche può comportare:
1. occorre avvia una procedura di VIA entro il termine deciso dalla autorità competente (che quindi ha il dovere di assegnarlo)
2. chi gestisce l’impianto, se esistente, o vuole realizzarlo deve presentare istanza di VIA. Se non lo fa oppure la VIA avviata ha esito negativo , l’Autorità competente dispone la demolizione dell’opera (se esistente o avviata) ed il ripristino dell’area.
Il Consiglio di Stato, dopo avere citato l’articolo 29 suddetto, afferma che quindi l’istituto della VIA c.d. postuma agli impianti già realizzati o in corso di realizzazione. Questo con buona pace di chi,ad esempio la Giunta regionale della Liguria, sostiene che non esiste una normativa specifica sulla VIA ex post dopo la abrogazione della legge regionale ligure sulla VIA.
Non solo ma il Consiglio di Stato aggiunge che anche nel caso di una legge nazionale ma anche regionale che, in contrasto con la Direttiva UE sulla VIA, non applichi la VIA , l’autorizzazione al progetto è illegittima proprio per contrasto con la normativa comunitaria.
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