Il Consiglio di Stato Sez.
II, con sentenza n° 184 del 9 Gennaio 2020 (QUI) è ritornato sulla definizione dei
poteri che Sindaco e Comune hanno in materia di prevenzione dai danni alla
salute per le attività classificate come industrie insalubri ai sensi del Testo
Unico Leggi Sanitarie del 1934 e dell’elenco di attività e impianti
classificati insalubri ai sensi del Decreto Ministro Sanità 5 settembre 1994.
Il Consiglio di Stato
riafferma i seguenti indirizzi applicativi cogenti in materia
La presenza delle industrie
insalubri deve essere regolamentata fino a vietarla
“Gli strumenti di pianificazione del
territorio possono prevedere divieti e limitazioni all’installazione di
industrie insalubri (come confermato da Cons. Stato sez. VI, 2 gennaio 2018, n.
2 - QUI)”
Alle industrie insalubri
devono essere imposte prescrizioni per evitare rischi alla salute pubblica
“l’installazione
nell’abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto,
dal momento che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa
installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi
o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della
salute del vicinato” (Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 - QUI).
ASL supporta tecnicamente ma è
il Sindaco che ha l’ultimadecisione sulla compatibilità della industria
insalubre con il sito in cui è collocata alla luce dei regolamenti comunali
“spetta
al sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui
parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione
della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie
cosiddette insalubri” (Cons. Stato
sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6264 - QUI). Posta la competenza comunale in merito alla
valutazione delle cautele occorrenti per ogni singolo caso competenza, il
parere della competente AUSSL, oltre a prescrivere che il locale destinato ad
attività artigianale non fosse in comunicazione con l’abitazione, non poteva
che rimettere allo stesso Comune di Fiesso d’Artico la valutazione in concreto
della compatibilità dell’attività produttiva in questione alla luce delle
disposizioni degli strumenti urbanistici…”
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