La Corte di Giustizia interviene su una questione di grande
rilievo: se un progetto autorizzato non viene realizzato nei tempi stabiliti
dalla autorizzazione e produce un potenziale impatto ambientale occorre insieme
con una nuova autorizzazione anche una nuova valutazione ambientale? Quali sono
le condizioni che rendono necessaria tale nuova valutazione?
Lo spiega la Corte di Giustizia mettendo in discussione
anche la recente riforma della disciplina della VIA da parte della legge di
conversione del c.d. Decreto Legge Semplificazioni che ha prorogato
automaticamente la durata di efficacia di un provvedimento di VIA addirittura
per 10 anni!
Di seguito una analisi della sentenza della Corte di
Giustizia e un confronto di questa con la norma di proroga del Decreto Legge
semplificazioni con un riferimento finale al progetto della Gronda in Liguria…
LA SENTENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia con sentenza 9 settembre 2020 (causa
C254-19 - TESTO QUI)
è
intervenuta su rinvio pregiudiziale sulla controversia iniziata davanti alla
giustizia irlandese su una decisione delle autorità
competenti nazionali di concedere un termine supplementare di cinque anni per
la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto,
oltre al termine di dieci anni inizialmente fissato in una precedente decisione.
Il progetto in questione incideva su un sito tutelato dalla direttiva UE sulla
biodiversità e quindi richiedeva e richiede una Valutazione di Incidenza c.d.
VINCA (c.d. Direttiva Habitat – TESTO QUI)
.
La Corte di Giustizia per decidere sulla controversia
fa una premessa: posto che la
definizione della nozione di «progetto» risultante dalla direttiva VIA è più
restrittiva di quella risultante dalla direttiva habitat, la Corte ha statuito
che, se un’attività rientra nell’ambito di applicazione della direttiva VIA,
essa deve, a fortiori, rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva
habitat (sentenze del 7 novembre 2018, C‑293/17 e C‑294/17 punto 65, nonché del
29 luglio 2019 C‑411/17, EU:C:2019:622,
punto 123). Ne consegue, secondo la
Corte UE, che se un’attività è
considerata un «progetto» ai sensi della direttiva VIA, essa può costituire un
«progetto» ai sensi della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C‑411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi citata).
Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
Sulla base di questo
primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova
valutazione di incidenza considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi
della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi effetti? La
Corte di Giustizia risolve questa
terza questione affermando che spetta all’autorità competente valutare se una
decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di
un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere
oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6,
paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba
riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia
dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di
un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti.
Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa
escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che
detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato.
Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione
dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se
contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni
ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve
l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti,
l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti.
LEGGE CONVERSIONE DECRETO SEMPLIFICAZIONI SULLA DURATA
EFFICACIA PROVVEDIMENTO DI VIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
L’ articolo 51 della Legge 120/2020 prevede che per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria la durata di efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento può arrivare fino a 10 anni minimi.
Attualmente il limite temporale minimo della durata di efficacia del
provvedimento che conclude il
procedimento di VIA è di 5 anni.
Come ho già avuto modo di scrivere questa proroga generale della durata
della VIA per tutte le opere infrastrutturali strategiche appare in
contrasto con il paragrafo 4 dell’articolo 8-bis
della Direttiva 2014/52/UE. Relativamente alle procedure di monitoraggio
sugli effetti negativi significativi sull'ambiente contenute nel
provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, infatti detto paragrafo
afferma che: “Il tipo di parametri da monitorare e la durata del
monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto
e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.” In altri
termini la durata della efficacia delle prescrizioni del provvedimento di
VIA non può essere determinata in astratto per intere categorie di opere (come
nel caso in esame) ma caso per caso in rapporto al rilievo dell’impatto
dell’opera nel sito specifico e nel tempo.
Come afferma il TAR Lombardia (sez Brescia)
n. 739 del 13 agosto 2019 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n°
3922 del 2020) visto il carattere intrinsecamente mutevole dei fattori
sui quali, per espressa disposizione legislativa, la valutazione di impatto
ambientale è chiamata a pronunciarsi l’efficacia di una decisione di VIA fondata
solo sul criterio temporale condurrebbe ad uno svilimento della realtà su cui
l’opera o progetto incide, considerandola come una realtà statica,
anziché intrinsecamente dinamica. Per questo stabilire una durata eccessiva,
addirittura ultradecennale, è pericoloso occorre invece valutare caso per
caso. Infatti la durata della efficacia temporale del provvedimento di
VIA nel testo unico ambientale per tutte le opere diverse dalle infrastrutture
suddette (comma 5 articolo 25non modificato dalla legge di conversione) viene
rimessa alla singola decisione e il termine dei 5 anni minimo è un dato
meramente indicativo.
CONCLUSIONI A
CONFRONTO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CON LA NUOVA PROROGA DI
EFFICACIA DELLA VIA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Analizzando la norma
della legge 120/2020 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia direi
che si conferma come la proroga di una autorizzazione alla quale si deve
accompagnare anche una valutazione ambientale (VIA o VINCA) non può essere
affermata ex lege in modo generalizzato ma occorra valutare caso per caso. Lo
afferma il paragrafo 4 articolo 8-bis della Direttiva sulla VIA 2014/52/UE ma
anche la sentenza della Corte di Giustizia sopra descritta quando afferma che
la nuova valutazione: “dev’essere svolta laddove non si possa escludere,
sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto
progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una
valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione
dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se
contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni
ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve
l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti,
l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti.”
Quanto sopra non vale solo per la legge 120/2020 ma anche per casi concreti come ad esempio quello del progetto autostradale della Gronda in Liguria. In questo caso la VIA del progetto Gronda (rilasciata nel 2014), nel 2019 è stata prorogata di 12 anni + i 5 abbonati dal 2014 al 2019 senza neppure aspettare questa ultima modifica di legge pubblicata qualche giorno fa.
Ovviamente il progetto
non è stato per niente realizzato e di certo la proroga non ha minimamente
tenuto conto dei parametri riportati dalla sentenza della Corte di Giustizia
esaminata in questo post, come peraltro spiego anche QUI.
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