Di seguito spiego come proseguirà la procedura e quali passaggi saranno richiesti ma anche con quali motivazioni potranno essere fermato il progetto.
1. la VIA è
di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e
in questa procedura la Regione e il Comune di Spezia come quello di Arcola
possono esprimere solo delle osservazioni;
2. Il nuovo Decreto di VIA ha profili di illegittimità relativamente a: inadeguati scenari alternativi, non valutazione dell'impatto cumulativo con le attività inquinanti esistenti, rischio salute pubblica. Quindi il Decreto potrà essere impugnato al Tar del Lazio soprattutto da parte degli Enti che lo hanno osteggiato ad oggi: Comune la Spezia in primo luogo. Su questo tornerò a breve con un nuovo post;
3. dopo la VIA ci sarà l’autorizzazione integrata
ambientale che costituisce autorizzazione all’esercizio dell’impianto
insieme con l’autorizzazione in materia energetica con
procedimento unico. Tutte queste autorizzazioni sono di competenza del
Ministero della Transizione Ecologica;
4. la Regione relativamente alla sola autorizzazione
in materia energetica deve esprimere una Intesa. Se la
Regione decide di dire no alla Intesa deve motivarlo non da un punto di vista
ambientale (l’ambiente è competenza esclusiva dello Stato) ma da un punto di
vista energetico (l’energia è materia di legislazione concorrente stato
regioni) così come lo fece anni fa sul progetto di ampliamento del
rigassificatore di Panigaglia;
5. il Comune di Spezia ha approvato una variante al
vigente piano urbanistico comunale che impedisce di realizzare impianti come
quello della centrale a gas nell’area interessata ma la autorizzazione del
Ministro se arriverà andrà in variante automatica alla pianificazione comunale.
Su questo il Comune potrebbe opporsi, con atto formale specifico, rinviando la
questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma se quest’ultima si
esprime a favore della centrale a gas al Comune non resta che il ricorso al TAR
del Lazio.
6. la Regione deve formalizzare il No alla
Intesa con apposita delibera di Giunta, lo può fare anche subito senza
attendere la procedura di autorizzazione ministeriale;
7. se la Regione formalizza il NO alla Intesa sulla autorizzazione
finale al progetto di centrale a gas cosa succede? Il progetto non si blocca ma
finisce al Consiglio dei Ministri a cui partecipa la Regione, ma se il
Consiglio decide di approvare il progetto questa decisione può bypassare il no
della Regione;
8. di fronte ad una decisione del Consiglio dei Ministri che
respinga il No alla Intesa della Regione quest’ultima può fare solo due cose: ricorso
al TAR del Lazio oppure sollevare conflitto di
attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale se riesce a motivare che
la decisione del Consiglio dei Ministri contrasta con i principi di leale
collaborazione stato regioni in materia energetica così come affermati da
numerose ed univoche sentenze della Corte Costituzionale.
INFINE COME DEVE MOTIVARE LA REGIONE IL NO ALLA INTESA
E' indiscutibile che se la Regione ha motivato bene il No
alla Intesa e il Consiglio dei Ministri approva comunque la centrale a gas, i
ricorsi e conflitti di cui al punto 7 diventano più efficaci. Questo avviene se
la Regione ha motivato il No basandosi:
1. sulla propria pianificazione energetica dimostrando che la
potenzia installata in Regione e nell'area nord ovest del Paese è sufficiente
per garantire la adeguatezza del sistema elettrico nazionale
2. sulla pianificazione urbanistica comunale vigente. La destinazione urbanistica dell’area per potere pesare nella decisione sulla installazione di nuovi impianti non può essere posta autonomamente dal Comune ma inserita nel percorso di confronto tra interessi pubblici differenziati che sottende proprio alla procedura di Intesa Stato Regioni in materia di energia come descritta sopra. In particolare sul punto occorre ricordare che la recente riforma della disciplina del potere di Intesa della Regione sulla autorizzazione agli impianti energetici precisa il necessario parere del Comune sulla conformità urbanistica del progetto. vedi QUI.
3. sul contrasto del progetto di centrale a gas con gli
indirizzi dei nuovi provvedimenti della UE sulla neutralità climatica
4.
sul contrasto del progetto con i criteri di accesso agli incentivi del capacity market che prevedono ad oggi che senza autorizzazione non si possa accedere agli stessi e ad oggi il progetto di centrale a gas non ha l'autorizzazione
5. sul contrasto della decisione del Ministero della Transizione Ecologica che ha deciso di ammettere agli incentivi del capacity market anche i progetti senza autorizzazione
6. sul contrasto della decisione del Ministero di cui al punto 5. con la delibera 14 di ARERA (Autorità energia) del settembre 2021 378/2021/R/EEL (QUI) relativamente alla richiesta di Terna (avanzata con comunicazione del 5 agosto 2021) di escludere la necessità dell'AIA per accedere al capacity market ha risposto che non è conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (QUI) in quanto:" - ai sensi del comma 10.6, lettera b), della deliberazione ARG/elt 98/11, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali con capacità produttiva nuova i soggetti che, per la stessa, siano in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica previste dalla legislazione vigente;
- la possibilità di partecipare con capacità nuova non autorizzata è stata ammessa dall’indirizzo ministeriale di cui alla comunicazione 27 giugno 2017, che, tuttavia, prevede che le procedure di svolgimento delle aste contengano gli elementi necessari a ridurre il rischio di azzardo morale e di selezione avversa e ad assicurare l’approvvigionamento al minimo costo e l’entrata in servizio nei tempi previsti della capacità necessaria ai fini dell’adeguatezza."
a) non creano indebite distorsioni del mercato;
b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia
di adeguatezza;
c) stabiliscono le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori
di capacità prima della procedura di selezione.
Rispetto a questi principi rilevo che in Italia:
Rispetto al principio di cui alla lettera a): avere prorogato ex post
la scadenza per ottenere le condizioni di accesso non ha certo favorito quei
produttori che si sono ritirati perché avevano valutato di non riuscire ad
ottenere in tempo le autorizzazioni (vedi caso progetto centrale a gas di
Tirreno Power a Vado Ligure);
Rispetto al principio di cui alla lettera b): giudicando gli
oltre 15.000 MWe di centrali a gas in autorizzazione non contestati
dall’attuale meccanismo italiano del capacity market siamo oltre le esigenze di
adeguatezza del sistema, non a caso recentemente si è dovuto far marcia
indietro da parte di Terna e del MITE sul reale deficit di potenza installata
nell’area nord Italia (QUI);
Rispetto al principio di cui alla lettera c): rilevo come tra le
condizioni tecniche non possano non esserci anche le autorizzazioni soprattutto
l’AIA che entra nel merito del modello gestionale dell’impianto.
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