martedì 13 luglio 2021

Nuova disciplina sulla Intesa Stato Regioni per le autorizzazioni alle centrali di generazione elettrica

Luci ed ombre della norma del Decreto legge semplificazioni per l’attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che modifica la disciplina della Intesa Regione Stato per la autorizzazione degli impianti di produzione energia elettrica sopra i 300MWe.

La nuova norma da un lato conferma la necessità della Intesa secondo indirizzi precedenti della Corte Costituzionale (QUI), chiarisce che occorre il parere del Comune territorialmente interessato. Le ombra stanno nella sospensione, fino alla autorizzazione finale, ogni atti urbanistico edilizio comunale.

Vediamo più precisamente queste modifiche…

 

L’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021  (QUI) modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). Il comma 1 di questo articolo 1 prevede l’Intesa con la Regione per la autorizzazione di impianti superiori ai 300 Mwe.

Secondo la modifica introdotta dall’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 [NOTA 1], si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29   agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290. Sostanzialmente questo rinvio alla legge 290 del 2003 (QUI) conferma la necessità della Intesa con la Regione prima del rilascio della autorizzazione ministeriale (ora competenza del MITE).

La nuova norma chiarisce la necessità del parere del Comune territorialmente interessato, sulla conformità urbanistica. Il rilascio del parere comunale non può incidere sul rispetto del termine entro il quale é prevista la conclusione del procedimento. In altri termini se non viene rilasciato entro il termine di conclusione del procedimento di autorizzazioni decade il diritto del Comune a presentarlo.

Sempre secondo il sopra richiamato articolo 1-sexies dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, é sospesa ogni determinazione comunale in  ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate,  fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. In altri termini la destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale è congelata almeno per quattro anni dall’avvio del procedimento di autorizzazione successivo alla conclusione del procedimento di VIA.

 



[NOTA 1] L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.


 

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