Luci ed ombre della norma
del Decreto legge semplificazioni per l’attuazione del Piano Nazionale Ripresa
e Resilienza (PNRR) che modifica la disciplina della Intesa Regione Stato per
la autorizzazione degli impianti di produzione energia elettrica sopra i
300MWe.
La nuova norma da un lato
conferma la necessità della Intesa secondo indirizzi precedenti della Corte
Costituzionale (QUI),
chiarisce che occorre il parere del Comune territorialmente interessato. Le
ombra stanno nella sospensione, fino alla autorizzazione finale, ogni atti
urbanistico edilizio comunale.
Vediamo più precisamente
queste modifiche…
L’articolo 31 del
Decreto Legge 77/2021 (QUI) modifica
l’articolo 1 della legge 55/2002 (misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). Il comma 1 di questo articolo 1 prevede l’Intesa
con la Regione per la autorizzazione di impianti superiori ai 300 Mwe.
Secondo la modifica
introdotta dall’articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 in caso di mancata
definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 2 [NOTA 1], si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290.
Sostanzialmente questo rinvio alla legge 290 del 2003 (QUI) conferma la necessità della Intesa con la Regione prima del rilascio della
autorizzazione ministeriale (ora competenza del MITE).
La nuova norma chiarisce la necessità del parere del Comune territorialmente interessato, sulla conformità urbanistica. Il rilascio del parere comunale non può incidere sul rispetto del termine entro il quale é prevista la conclusione del procedimento. In altri termini se non viene rilasciato entro il termine di conclusione del procedimento di autorizzazioni decade il diritto del Comune a presentarlo.
Sempre secondo il sopra richiamato articolo 1-sexies dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, é sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. In altri termini la destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale è congelata almeno per quattro anni dall’avvio del procedimento di autorizzazione successivo alla conclusione del procedimento di VIA.
[NOTA 1] L'istruttoria si conclude una volta acquisita la
VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
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