giovedì 8 luglio 2021

Le nuove norme sulle semplificazioni per le istallazioni di reti e impianti di comunicazione elettronica

Il nuovo (ennesimo sarebbe meglio precisare) Decreto Legge semplificazioni accelera ulteriormente le decisioni per installare infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinate dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (DLgs 259/2003 QUI). 

N.B. siamo alla modifica n° 35 di questo Codice!

Si tratta del Decreto Legge n° 77 del  31 maggio 2021Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella legge 108/2021 (QUI).

Con il nuovo Decreto Legge:

1. Si accelerano i tempi per concedere il suolo pubblico alle infrastrutture di comunicazione elettronica.

2. Si rende praticamente obbligatoria la Conferenza dei Servizi in una logica, come vedremo nel merito del post che segue, punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal commissario.

3. si deroga a varie norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004)

4. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione legislativa e amministrativa decisionista. N.B. il Codice delle Comunicazioni Elettroniche

 

Ma vediamo nel merito le modifiche apportate…

 

 

CONCESSIONI DIRITTI DI USO PER INSTALLARE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica l’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (QUI).

Secondo il comma 1 articolo 86 riformato le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni (prima erano 6 mesi) dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

 

 

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

 

Codice Beni Culturali e del Paesaggio

L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 relativamente alla necessità di rispettare il Codice dei Beni Culturali aggiunge sempre al primo comma dell’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che però questo deve avvenire secondo le procedure semplificate degli articoli 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.  Vediamo quali sono queste ulteriori semplificazioni introdotte dal nuovo Decreto semplificazioni.

 

Istanza Unica

L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica il comma 4 articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche affermando L'istanza per realizzazione infrastrutture di comunicazione elettroniche ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

 

La Conferenza dei Servizi

L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che disciplina i procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Vediamo di seguito queste modifiche in materia di Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso.

Nella versione originaria del Codice delle Comunicazioni Elettroniche si prevedeva la Conferenza dei Servizi solo nella ipotesi di dissenso di una Amministrazione interessata.

La nuova versione afferma invece che comunque quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,  concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento  convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (quindi Arpa e per le installazione militari si veda codice ordinamento militare [NOTA 1] ).

La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di  concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei  lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

Secondo il nuovo comma 8 alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni della Conferenza dei Servizi come disciplinata dalla legge 241/1990 (QUI) ma con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies [NOTA 2] possibilità peraltro già indicata dall’originario comma 8 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 che si riporta di seguito e che afferma il silenzio assenso.

 

 

Silenzio assenso e dissenso motivato

Secondo il nuovo comma 9 articolo 87 le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta  giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, (Arpa) e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.

Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni suddetti, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 vale a dire che il responsabile o l'unità organizzativa a cui è attribuita la funzione di potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo  e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario

Decorso il suddetto termine di 90 giorni, l'amministrazione procedente comunica, entro   il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

Queste procedure accelerate si applicano, modificando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, anche Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico.

 

La riforma appare punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal commissario.

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti   ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite   dal nuovo comma 9, sopra descritto, ex articolo 87 Codice Comunicazioni Elettroniche.

Siamo di fronte alle ennesime accelerazioni e semplificazioni per riuscire ad approvare le installazioni in tempi brevissimi (quindi con istruttorie chiaramente penalizzate) e bypassando il dissenso anche ambientale e sanitario. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione legislativa e amministrativa decisionista.

 

 

INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E METODO MICROTRINCEA

Comunicazione preavviso inizio lavori 

Il comma 4 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 prevede che qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la  metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, l'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso  di almeno quindici  giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

 

Le suddette attività sono tutte in deroga alle seguenti norme:

1. agli articoli 5 e 7 del DLgs 33/2016 (QUI) relativo alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

2. ai regolamenti comunali (dizione generica quindi valida anche per quelli edilizi ed urbanistici oltre che relativi alle infrastrutture per la comunicazione elettronica

3. alle autorizzazioni eventuali previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

4. a quanto previsto dal comma 2-bis del DLgs 33/2016 : nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex Codice Beni Culturali, l’obbligo di trasmissione, da parte dell'Operatore di  comunicazione elettronica, alla Soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore  medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.

5. a quanto previsto dal comma 2-ter del DLgs 33/2016 che prevede ai fini della autorizzazione archeologica che le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.

 

 

SEMPLIFICAZIONI IMPIANTI UMTS  E VARIANTI IMPIANTI ESISTENTI AUTORIZZATI

Il comma 5 articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 relativamente agli impianti umts (articolo 87-bis del Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

In particolare sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

 

 



[NOTA 1] secondo il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, si applica la normativa civile  (legge quadro 36/2001 e codice delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative.

[NOTA 2]Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della

salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente”.

 

 

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