Il nuovo (ennesimo sarebbe meglio precisare) Decreto Legge semplificazioni accelera ulteriormente le decisioni per installare infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinate dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (DLgs 259/2003 QUI).
N.B.
siamo alla modifica n° 35 di questo Codice!
Si tratta del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella legge 108/2021 (QUI).
Con il nuovo Decreto Legge:
1. Si accelerano i tempi per
concedere il suolo pubblico alle infrastrutture di comunicazione elettronica.
2. Si rende praticamente
obbligatoria la Conferenza dei Servizi in una logica, come vedremo nel merito
del post che segue, punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e
sicurezza pubblica in quanto pur restando la opposizione ex articolo
14-quinquies questa comunque ora appare comunque assorbita dal termine
perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal commissario.
3. si deroga a varie norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004)
4. Tra i 12 mesi previsti
dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato)
forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione
legislativa e amministrativa decisionista. N.B. il Codice delle Comunicazioni
Elettroniche
Ma vediamo nel merito le
modifiche apportate…
CONCESSIONI
DIRITTI DI USO PER INSTALLARE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica l’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (QUI).
Secondo il comma 1
articolo 86 riformato le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano
senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni (prima erano 6 mesi)
dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e
rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche
o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato
a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire
reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Codice Beni Culturali
e del Paesaggio
L’articolo 40 del
Decreto Legge 77/2021 relativamente
alla necessità di rispettare il Codice dei Beni Culturali aggiunge sempre al
primo comma dell’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che
però questo deve avvenire secondo le procedure semplificate degli articoli 87 e
88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Vediamo quali sono queste ulteriori
semplificazioni introdotte dal nuovo Decreto semplificazioni.
Istanza Unica
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica il comma 4 articolo
87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche affermando L'istanza per
realizzazione infrastrutture di comunicazione elettroniche ha valenza di
istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per
tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il
soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
La Conferenza
dei Servizi
L’articolo 40 del Decreto Legge 77/2021 modifica i
commi 6, 7 e 8 dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che
disciplina i procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici. Vediamo di seguito queste modifiche in
materia di Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso.
Nella versione originaria del Codice delle Comunicazioni Elettroniche si prevedeva la Conferenza dei Servizi solo nella ipotesi di dissenso di una Amministrazione interessata.
La nuova versione afferma invece
che comunque quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione
di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni
Culturali e del Paesaggio), da adottare a conclusione di distinti procedimenti
di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici, il responsabile del procedimento
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (quindi Arpa e per
le installazione militari si veda codice ordinamento militare [NOTA 1] ).
La determinazione
positiva della conferenza sostituisce ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di competenza di tutte le amministrazioni,
enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene comunque informato il Ministero.
Secondo il nuovo comma 8 alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni della Conferenza dei Servizi come disciplinata dalla legge 241/1990 (QUI) ma con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies [NOTA 2] possibilità peraltro già indicata dall’originario comma 8 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 che si riporta di seguito e che afferma il silenzio assenso.
Silenzio
assenso e dissenso motivato
Secondo il nuovo comma 9 articolo
87 le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,
entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non
sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo
da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, (Arpa) e
non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni
culturali.
Nei predetti casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine dei 90 giorni suddetti, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 vale a dire che il responsabile o
l'unità organizzativa a cui è attribuita la funzione di potere sostitutivo,
d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario
Decorso il suddetto
termine di 90 giorni, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi.
Queste procedure accelerate si applicano, modificando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, anche Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico.
La riforma appare
punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in
quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora
appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del
potere sostitutivo o dal commissario.
Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal nuovo comma 9, sopra descritto, ex articolo 87 Codice Comunicazioni Elettroniche.
Siamo di fronte alle ennesime accelerazioni e semplificazioni per riuscire ad approvare le installazioni in tempi brevissimi (quindi con istruttorie chiaramente penalizzate) e bypassando il dissenso anche ambientale e sanitario. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione legislativa e amministrativa decisionista.
INFRASTRUTTURE
A BANDA LARGA E METODO MICROTRINCEA
Comunicazione preavviso inizio lavori
Il comma 4 articolo 40 del
Decreto Legge 77/2021 prevede che qualora sia tecnicamente fattibile per
l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene
effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di
uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00
cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano
ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i
predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga
effettuati con la metodologia della
micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale con minitrincea, l'operatore di rete si limita a comunicare,
con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla
soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore
medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera
interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto
delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente
titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche
di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di
posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore
stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo
di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
Le suddette attività sono
tutte in deroga alle seguenti norme:
1. agli articoli 5 e 7 del DLgs 33/2016 (QUI)
relativo alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità
2. ai regolamenti comunali (dizione generica quindi
valida anche per quelli edilizi ed urbanistici oltre che relativi alle
infrastrutture per la comunicazione elettronica
3. alle autorizzazioni eventuali previste dal Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio
4. a quanto previsto dal comma 2-bis del DLgs 33/2016 :
nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex Codice Beni Culturali, l’obbligo
di trasmissione, da parte dell'Operatore di
comunicazione elettronica, alla Soprintendenza e all'autorità locale
competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e
a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di
documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.
5. a quanto previsto dal comma 2-ter del DLgs 33/2016 che
prevede ai fini della autorizzazione archeologica che le attività di scavo
siano precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in
relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.
SEMPLIFICAZIONI
IMPIANTI UMTS E VARIANTI IMPIANTI
ESISTENTI AUTORIZZATI
Il comma 5 articolo 40 del
Decreto Legge 77/2021 relativamente agli impianti umts (articolo 87-bis del
Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice
Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice
dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle altezze
non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a
1,5 metri quadrati.
In particolare sulla
autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori
si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
[NOTA 1] secondo il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice
dell'ordinamento militare, si applica la normativa civile (legge
quadro 36/2001 e codice delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate od operative.
[NOTA 2] “Avverso la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della
salute e della pubblica
incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.
Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente”.
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