La sentenza della Corte
Costituzionale n° 124 del 17 giugno 2021 (QUI) ha
dichiarato incostituzionale la norma regionale ligure che consente «il
riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un
fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non
utilizzati, anche diroccati, [...] in deroga alla disciplina dei vigenti
strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente
Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi
della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali
di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni».
Ancora una legge regionale
in materia ambientale bocciata dalla Corte Costituzionale dopo tante altre (QUI). Ma torniamo
alla nuova sentenza…
La questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30
del 2019 è fondata per violazione dell'art. 9 Cost. (QUI) con riferimento a un
ulteriore e autonomo precetto contenuto nella disposizione impugnata, che
deroga «alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984,
n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive
modificazioni e integrazioni».
Secondo la Corte
Costituzionale l'art. 9 Cost. (la Repubblica… Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione) sancisce il principio
fondamentale della tutela del paesaggio, che assurge a valore primario e
assoluto e investe i contenuti ambientali e culturali connessi alla «morfologia
del territorio», dunque all'«ambiente nel suo aspetto visivo» (sentenza n. 367
del 2007 QUI, punto 7.1. del Considerato in diritto).
La disposizione regionale,
sempre secondo la sentenza qui esaminata, entra in conflitto con tale principio
fondamentale, nella parte in cui consente la realizzazione degli interventi di
riutilizzo di locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati
in piani seminterrati, e di immobili non utilizzati, anche diruti, in deroga
alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale.
La disposizione impugnata
sancisce una deroga di particolare ampiezza al Piano territoriale di coordinamento
paesistico, preordinato a tutelare il paesaggio e l'ambiente e destinato a
trovare applicazione - come la stessa difesa regionale riconosce - fino
all'approvazione definitiva del Piano paesaggistico.
A fronte di una deroga di
tale latitudine, che peraltro si affianca alla deroga alla pianificazione
comunale, non esclude l'illegittimità costituzionale il fatto che sia
inderogabile la sola «disciplina dell'Assetto Insediativo di Livello Locale del
Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai
regimi normativi "PU" (parchi urbani) e "ANI-CE" (aree non
insediate - conservazione)». Si tratta, per la Corte Costituzionale, di un
aspetto di dettaglio, che non attenua la portata lesiva della deroga disposta
in via generale dalla normativa regionale.
Neppure si può ritenere
sufficiente che sia fatta salva la disciplina degli ambiti di rigenerazione
urbana o che l'art. 1 della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 escluda
dall'ambito applicativo della disciplina gli edifici rurali di valore
testimoniale (comma 4) e prescriva l'osservanza dei vigenti piani di bacino e
dei piani dei parchi (comma 5).
Non basta a tutelare i
valori affermati dall'art. 9 Cost. l'attribuzione ai Comuni del potere di
individuare le aree escluse dall'ambito applicativo della nuova disciplina
regionale (art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019).
Nelle more
dell'approvazione del Piano paesaggistico, e per un arco temporale che non è
possibile predeterminare con certezza, il legislatore regionale deroga alle
previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, che si ispira al
medesimo metodo della pianificazione, in quanto funzionale alla salvaguardia
più ampia ed efficace dell'ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi
di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall'art. 9
Cost. N.B. questo passaggio della sentenza mette in discussione un altra legge regionale ligure QUI.
Proprio la mancanza di un
Piano paesaggistico avrebbe imposto in modo più stringente la salvaguardia
delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, caratterizzato
da un'analoga vocazione di tutela, riconosciuta dal legislatore ligure (art. 68
della legge reg. Liguria n. 36 del 1997) e dalle difese della stessa parte
resistente.
Conclude la Corte
Costituzionale: la deroga censurata, nel consentire singoli e frammentari
interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal Piano
territoriale di coordinamento paesistico, collide con il valore primario del
paesaggio e dell'ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria,
immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione.
La Corte conferma con questa nuova sentenza un indirizzo chiaro sui limiti alla derogabilità dei Piani Paesaggistici, vedi QUI.
P.S.
Se penso alla recente legge urbanistica approvata dal Consiglio Regionale mi chiedo come questa possa passare il vaglio di costituzionalità dopo questa ennesima sentenza della Corte Costituzionale (per una analisi di questa legge vedi QUI).
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