lunedì 12 luglio 2021

La Corte Costituzionale boccia l’ennesima legge della Regione Liguria contro il Paesaggio

La sentenza della Corte Costituzionale n° 124 del 17 giugno 2021 (QUI) ha dichiarato incostituzionale la norma regionale ligure che consente «il riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diroccati, [...] in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni».

Ancora una legge regionale in materia ambientale bocciata dalla Corte Costituzionale dopo tante altre (QUI). Ma torniamo alla nuova sentenza…

 

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 è fondata per violazione dell'art. 9 Cost. (QUI) con riferimento a un ulteriore e autonomo precetto contenuto nella disposizione impugnata, che deroga «alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni».

Secondo la Corte Costituzionale l'art. 9 Cost. (la Repubblica… Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) sancisce il principio fondamentale della tutela del paesaggio, che assurge a valore primario e assoluto e investe i contenuti ambientali e culturali connessi alla «morfologia del territorio», dunque all'«ambiente nel suo aspetto visivo» (sentenza n. 367 del 2007 QUI, punto 7.1. del Considerato in diritto).

La disposizione regionale, sempre secondo la sentenza qui esaminata, entra in conflitto con tale principio fondamentale, nella parte in cui consente la realizzazione degli interventi di riutilizzo di locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili non utilizzati, anche diruti, in deroga alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale.

La disposizione impugnata sancisce una deroga di particolare ampiezza al Piano territoriale di coordinamento paesistico, preordinato a tutelare il paesaggio e l'ambiente e destinato a trovare applicazione - come la stessa difesa regionale riconosce - fino all'approvazione definitiva del Piano paesaggistico.

A fronte di una deroga di tale latitudine, che peraltro si affianca alla deroga alla pianificazione comunale, non esclude l'illegittimità costituzionale il fatto che sia inderogabile la sola «disciplina dell'Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi "PU" (parchi urbani) e "ANI-CE" (aree non insediate - conservazione)». Si tratta, per la Corte Costituzionale, di un aspetto di dettaglio, che non attenua la portata lesiva della deroga disposta in via generale dalla normativa regionale.

Neppure si può ritenere sufficiente che sia fatta salva la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana o che l'art. 1 della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 escluda dall'ambito applicativo della disciplina gli edifici rurali di valore testimoniale (comma 4) e prescriva l'osservanza dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi (comma 5).

Non basta a tutelare i valori affermati dall'art. 9 Cost. l'attribuzione ai Comuni del potere di individuare le aree escluse dall'ambito applicativo della nuova disciplina regionale (art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019).

Nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico, e per un arco temporale che non è possibile predeterminare con certezza, il legislatore regionale deroga alle previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, che si ispira al medesimo metodo della pianificazione, in quanto funzionale alla salvaguardia più ampia ed efficace dell'ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall'art. 9 Cost. N.B. questo passaggio della sentenza mette in discussione un altra legge regionale ligure QUI.

Proprio la mancanza di un Piano paesaggistico avrebbe imposto in modo più stringente la salvaguardia delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, caratterizzato da un'analoga vocazione di tutela, riconosciuta dal legislatore ligure (art. 68 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997) e dalle difese della stessa parte resistente.

Conclude la Corte Costituzionale: la deroga censurata, nel consentire singoli e frammentari interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico, collide con il valore primario del paesaggio e dell'ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria, immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione.

La Corte conferma con questa nuova sentenza un indirizzo chiaro sui limiti alla derogabilità dei Piani Paesaggistici, vedi QUI


P.S.

Se penso alla recente legge urbanistica approvata dal Consiglio Regionale mi chiedo come questa possa passare il vaglio di costituzionalità dopo questa ennesima sentenza della Corte Costituzionale (per una analisi di questa legge vedi QUI).

 

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