mercoledì 17 febbraio 2021

Centrale a gas a Spezia: basta con la confusione sul potere di Intesa della Regione

Sulla Intesa Governo Regione Liguria relativamente alla autorizzazione finale al progetto di centrale a gas, continuo a leggere e sentire dichiarazioni molto confuse soprattutto da un punto di vista normativo. Una confusione che si è rilevata anche nell’ultimo Consiglio Comunale spezzino dello scorso lunedì 15 febbraio.

Da un lato chi sostiene la attuale giunta di centro destra in Regione tende a minimizzare il potere di Intesa della Regione in questa materia, dall’altro chi si oppone alla Giunta Regionale avanza affermazioni e iniziative con scarsi e contraddittori fondamenti giuridici.

 

LE INTEPRETAZIONI CONFUSE DELLA POLITICA SPEZZINA

Sul primo aspetto nel centro destra spezzino si sostiene che l’atto di Intesa della Regione è un mero parere tecnico con scarso peso  giuridico. Non è così l’Intesa ha un valore giuridico importante perché senza l’Intesa il Ministero per lo Sviluppo Economico non può chiudere il procedimento e quindi rilasciare la autorizzazione finale (successiva alle procedure ambientali: VIA ed AIA). Non solo ma la decisione sulla Intesa approvata con Delibera di Giunta Regionale e non con Determina Dirigenziale. Sia sufficiente l’esempio del diniego di Intesa da parte della Regione Liguria all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia (Portovenere). Quel diniego non fu deliberato come  un parere tecnico tanto meno come atto dirigenziale ma con una Delibera di Giunta Regionale (DGR 393 del 3 aprile 2009QUI). Poi quel progetto si fermò non solo per il diniego di Intesa della Regione ma anche perché la stessa Snam ed il Governo di allora decisero di non proseguire nell’iter di autorizzazione di quel progetto.

Quel diniego di Intesa sull’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia peraltro dimostra, carte alla mano come si dice, che l’esercizio del diniego del potere di Intesa può essere svolto anche sin da ora senza aspettare l’autorizzazione finale del progetto di centrale a gas, ovviamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dalla chiarissima giurisprudenza della Corte Costituzionale

Allo stesso tempo erra anche il centro sinistra spezzino quando cerca di dimostrare  che l’Intesa se negata fermerebbe definitivamente il progetto di centrale a gas. Le cose non stanno così ma evidentemente la logica di usare il diritto come arma politica in questo Paese ha una lunga storia e vale come si vede sia per il centro destra che per il centro sinistra evidentemente

 

 

COME, LA CORTE COSTITUZIONALE, HA INTERPRETATO IL POTERE DI INTESA STATO REGIONI IN MATERIA ENERGETICA

La Corte Costituzionale in varie sentenze che vado ad illustrare ha interpretato la applicazione della legge ordinaria in materia:  la legge 55/2002 (QUI) confermata da legge successiva  (legge 290/2003  QUI ).

Queste leggi sono stato oggetto di sentenze della Corte Costituzionali anche e soprattutto proprio sulla interpretazione della efficacia giuridica della Intesa della Regione su progetti di impianti energetici per fonti fossili.

Analizziamo sinteticamente cosa ha deciso la Corte Costituzionale in queste sentenze…

 

Sentenza Corte Costituzionale n° 6 del 2004  (QUI)

La sentenza ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge 55/2002. Questa legge prevede che progetti come quello della centrale a gas siano autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.

La Corte Costituzionale dichiarando la legittimità costituzionale di questa legge ha avuto modo di affermare che l’Intesa regionale  è una intesa forte, quindi se negata comporta che il Ministero dello Sviluppo Economico non possa rilasciare la autorizzazione finale.

Apparentemente se uno si limita a leggere questo passaggio della sentenza sembrerebbe che la negazione della Intesa abbia un valore assoluto nel bloccare qualsiasi progetto di impianto non voluto dalla Regione territorialmente interessata.

Ma la sentenza non si limita a fare la suddetta affermazione spiega anche  la natura giuridica del potere di Intesa riconosciuto alla Regione. Afferma la Corte Costituzionale: “le singole amministrazioni regionali - che si volessero attributarie delle potestà autorizzatorie contemplate dalla disciplina impugnata - sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno“. In altri termini già nel 2004 la Corte Costituzionale chiarisce che il potere di Intesa della Regione non può trasformarsi in una sorta di sostituzione del Ministero dello Sviluppo Economico nella decisione su autorizzare o meno una centrale termoelettrica superiore a i 300 MW. L’Intesa va quindi vista all’interno del principio di leale collaborazione Stato Regioni, come affermato da una sentenza successiva sempre della Corte Costituzionale e sempre sulla materia Intesa regionale su impianti e infrastrutture energetiche

 

Sentenza Corte Costituzionale 383/2005 (QUI)

La sentenza giudica il ricorso della Regione Toscana che ha impugnato un comma di un articolo della legge 239/2003 (già citato in precedenza) secondo il quale per le autorizzazioni delle centrali sopra i 300MW si applica la procedura della legge 55/2002. Come abbiamo visto la sentenza n° 6 del 2004 aveva dichiarato la legittimità della norma del 2002 proprio perché prevede l’Intesa con la Regione, ma la nuova sentenza del 2005 ha precisato che: “la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica debba essere accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per i poteri statali concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata previsto dalla norma impugnata”.

In sostanza secondo la Corte Costituzionale il percorso che porta alla decisione sulla Intesa da parte della Regione deve essere ispirato al principio di collaborazione tra Stato e Regione e non  deve quindi essere visto come una sorta di potere di veto della Regione a priori vale a dire da decidere autonomamente senza alcun confronto con lo Stato.

 

Come deve essere esercitata questa collaborazione? Lo spiega la Sentenza Corte Costituzionale del 2019 n° 224 (QUI)

La sentenza chiarisce come l’Intesa debba essere esercitata in chiave collaborativa Stato-Regione. Afferma la sentenza: “La natura dell’intesa fa sì che l’eventuale diniego non possa mai avere carattere generale”, altrimenti si porrebbe in contrasto “con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che esige il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, nonché l’enunciazione dei motivi di un eventuale diniego, il quale non può risolversi in un mero rifiuto (in tal senso anche le sentenze n. 114 del 2017 e n. 142 del 2016); in assenza di tale enunciazione, infatti, sarebbe frustrata la stessa fase di trattative tesa a superare il dissenso regionale, di cui non sarebbero desumibili le ragioni. L’atto d’intesa, quindi, è il risultato di un apposito procedimento, che trova nella legge e nei principi costituzionali la sua disciplina e i suoi limiti.”

Aggiunge la Corte Costituzionale: “Com'é noto, infatti, nel rispetto della potestà  legislativa concorrente Stato-Regioni in materia energetica, la Regione non gode di un potere di veto sui progetti in materia di idrocarburi (è  richiamata, ex multis, la sentenza di questa Corte n. 131 del 2016). Nel caso di specie, invece, la ricorrente avrebbe abusato del potere attribuitole dalla legge, pretendendo illegittimamente di esercitare un potere di veto sul progetto (si richiama la sentenza di questa Corte n. 239 del 2013). Infatti, il fatto che la Regione abbia opposto un rifiuto aprioristico e non abbia compiuto alcuna attività volta al raggiungimento dell'intesa avrebbe reso di per sé illegittima la deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 2016, considerata altresì la mancanza, nella relativa motivazione, di adeguate evidenze circa il necessario previo esperimento delle trattative imposte dall'indole bilaterale dell'intesa”.

La  sentenza  sopra riportata fa riferimento alle funzioni statali in materia di  prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ma il principio vale ovviamente anche per le altre funzioni in materia energetica su cui è richiesta intesa con la regione in coerenza con le precedenti sentenze sopra citate.


 

AD ULTERIORE CONFERMA SI VEDA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE DICHIARA INCOSTITUZIONALE UNA LEGGE REGIONALE CHE OBBLIGA IN MODO PREVENTIVO E ASSOLUTO A NEGARE L’INTESA IN MATERIA ENERGETICA

La sentenza n° 117 del 2013 ha giudicato la legittimità costituzionale dell’articolo 37 della legge regionale della Basilicata che affermava: “ Articolo 37 - Provvedimenti urgenti in materia di governo del territorio e per la riduzione del consumo di suolo. 1. La Regione Basilicata nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall’entrata in vigore della presente norma non rilascerà l’intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”.

Quindi si tratta di una legge che impegna la Regione e negare l’Intesa a priori a prescindere da ogni processo/procedimento collaborativo con lo Stato e  senza neppure dover motivare tale diniego.

La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa norma  regionale perché: “si pone in contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che esige il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, nonché l’enunciazione dei motivi di un eventuale diniego, il quale non può risolversi in un mero rifiuto (in tal senso anche le sentenze n. 114 del 2017 e n. 142 del 2016); in assenza di tale enunciazione, infatti, sarebbe frustrata la stessa fase di trattative tesa a superare il dissenso regionale, di cui non sarebbero“ desumibili le ragioni.”


 

MA NON FINISCE QUI: PERCHE' LA LEGGE STESSA STABILISCE (IN COERENZA CON LE SENTENZE SOPRA ESPOSTE) CHE DOPO IL DINIEGO DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE NON SI BLOCCHI TUTTO

Qui occorre leggere il comma 8-bis articolo 1 legge 239/2004 (QUI) intitolata Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” introdotto dall'art. 38, comma 1, legge n. 134 del 2012.

Questo comma afferma: “8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”

Rilevo che il suddetto comma 8-bis fa riferimento alle funzioni di cui al comma 8 articolo 1 della legge 239/2004 tra le quali rientrano al punto 7: “7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW”. Questo punto è tutt’ora in vigore in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n° 383 del 2005 ha dichiarato incostituzionale solo la parte in cui al posto della Intesa si prevedeva solo un mero parere della Conferenza Stato Regioni.

Insomma la legge è chiara, anche per le centrali termoelettriche sopra i 300 MW, se la Regione nega l’Intesa la questione va in Consiglio dei Ministri. Questo significa che la vecchia legge 55 del 2002 (citata all’inizio quando ho scritto della sentenza della Corte Costituzionale n° 6 del 2004) quando afferma la necessaria Intesa non vuole significare che se questa viene negata ogni decisione si ferma, ma piuttosto si avvia un confronto collaborativo tra Governo e Regione secondo le indicazioni delle sentenze della Corte Costituzionale sopra descritte.

 

 

SUL RAPPORTO TRA VARIANTE URBANISTICA E INTESA STATO REGIONI

Sul punto la Corte Costituzionale n° 383 del 2005 afferma: “L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al “governo del territorio” e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.”

Insomma la destinazione urbanistica dell’area per potere pesare nella decisione sulla installazione di nuovi impianti  non può essere posta autonomamente dal Comune ma inserita nel percorso di confronto tra interessi pubblici differenziati che sottende proprio alla procedura di Intesa Stato Regioni in materia di energia come descritta sopra.

 



 

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