lunedì 1 febbraio 2021

La Corte Costituzionale sul ruolo delle guardie venatorie nel contenimento degli ungulati

La Corte Costituzionale con sentenza n° 6 del 2021 (QUI) interviene su una normativa regionale che disciplina il ruolo delle guardie venatorie volontarie in materia di attività di contenimento della presenza di ungulati. La sentenza come vedremo distingue la disciplina della caccia selettiva (competenza esclusiva dello stato nella materia ambiente) dalla tutela della sicurezza urbana dalla presenza di ungulati selvatici.

 



LA NORMA REGIONALE OGGETTO DI GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

In particolare la norma regionale oggetto di impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale riguarda due periodi di uno stesso articolo:

Prima norma contestata: “la struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica;....

Secondo norma contestata: “ … a tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi”.

 

MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA PRIMA NORMA CONTESTATA

Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale interviene nella materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare giurata l'attuazione delle misure di controllo faunistico, in violazione di quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 (QUI).

In particolare il comma 2 di detto articolo 19 recita: “2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale  controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.”  

Quindi secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attribuzione, da parte della legge regionale, dell'attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti diversi da quelli indicati dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale. Pertanto, la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, avrebbe determinato un'illegittima invasione nelle competenze statali in materia ambientale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost

 

 

MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA SECONDA NORMA CONTESTATA

Viene contestata la norma regionale (sopra riportata) che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica, nell'attuazione degli interventi di controllo faunistico. Secondo la difesa dello Stato la norma è suscettibile di ambiguità interpretative, non essendo specificato né quale sia l'autorità competente, né quali siano i provvedimenti adottabili, così da comportare possibili illegittime invasioni nell'ambito della materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.


 

 

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE


Relativamente alla contestazione sulla prima norma regionale, la Corte Costituzionale la considera non fondata

Secondo la Corte è vero che la norma regionale prevede sostanzialmente anche l’abbattimento degli ungulati ma in area urbana in quanto detta presenza mette in discussione la sicurezza pubblica, quindi, conclude la Corte, non siamo nel campo della caccia selettiva e quindi non siamo nell’ambito della materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato. Precisa ulteriormente la Corte come sia: “evidente che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ciò distingue i richiamati interventi di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 «per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”.

 

Relativamente alla contestazione della seconda norma regionale, la Corte Costituzionale la considera infondata

Secondo la Corte la norma impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all'autorità competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l'incolumità pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto.

Invero, è proprio la genericità della prescrizione dettata dalla norma regionale contestata ad escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato e l'interferenza nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.

 

 


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