lunedì 1 febbraio 2021

La Corte Costituzionale sui limiti dei poteri regionali nel regolare il rumore da un autodromo

La Corte Costituzionale con sentenza n° 3 del 2021 (QUI) è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale di una norma regionale relativa alla disciplina del rumore prodotto dal circuito automobilistico e motociclistico del Mugello situato nel Comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze.

Lo Stato contestava la norma regionale su vari aspetti come vedremo non accettati del tutto dalla decisione finale della Corte Costituzionale o superati dalle modifiche introdotte dalla Regione.

In sintesi la sentenza della Corte Costituzionale non ha dato ragione alla Regione Toscana anzi semmai è quest'ultima che, prima della sentenza in questione,  ha adeguato la sua normativa che altrimenti sarebbe stata chiaramente incostituzionale. Solo su un punto, rispetto alle 4 questioni esaminate, come illustro nel post che segue, la Corte Costituzionale ha dichiarato la costituzionalità della norma toscana (quella relativa alle deroghe ai valori limiti di emissione sonora e durata delle stesse) ma anche qui solo ed unicamente perché la norma toscana si deve limitare (afferma la Corte Costituzionale) a rispettare i limiti alle deroghe posti dalla normativa statale.

Morale ha vinto lo stato perché la Regione Toscana ha "alzato bandiera bianca" prima ancora che arrivasse la sentenza da cui la dichiarazione della Corte Costituzionale di cessazione della materia del contendere (per due motivi di impugnazione) e della rinuncia al ricorso, da parte dello Stato, per un altro . Infine per il quarto motivazione di impugnazione la Corte ha effettivamente dichiarato la costituzionalità della norma regionale ma solo perché tiene conto della normativa nazionale senza aggirarla. 


LE MOTIVAZIONI DELLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO 

Primo motivo: Mancanza parere Arpa e coinvolgimento Comuni nella regolamentazione del rumore dell’autodromo

La norma regionale demandando la disciplina delle attività dell'autodromo del Mugello a una convenzione, da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo, in cui si regolamenti tra l'altro l'implementazione del sistema di monitoraggio acustico - ometterebbe di prevedere sia il parere obbligatorio dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito invece dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sia il necessario coinvolgimento dei Comuni contigui. In tal modo la norma regionale ledeva la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

 

Secondo motivo: Deroghe ai limiti emissioni sonore in contrasto con il Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

Nella norma regionale le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente - si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo sotto il profilo della tutela della salute, giacché:

- la norma regionale impugnata non richiamerebbe «i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga, desumibili dall'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione»;

- essa, inoltre non disporrebbe espressamente che i valori derogabili sarebbero esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 304 del 2001 (QUI);

- prevedendo un limite massimo di giornate in deroga pari a duecentottanta giorni di «attività continuativa», la disposizione regionale introdurrebbe poi un concetto indeterminato, facendo sì che anche un solo giorno di interruzione dell'attività dell'autodromo possa ritenersi sufficiente a far ripartire il conteggio delle giornate in deroga ammissibili, a fronte della previsione, da parte dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1, Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova già esistenti;

- nel prevedere la concessione della deroga, la medesima disposizione ometterebbe infine di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, come invece imposto dall'art. 3, comma 8, del citato d.P.R. n. 304 del 2001.

 

Terzo motivo: Superamento limiti temporali per la durata della attività dell’autodromo

Vietando l'esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino - sottintenderebbe la possibilità di svolgere attività motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe così in contrasto con l'art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001, il quale consente lo svolgimento di attività motoristiche (diverse da manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) «nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30».

La norma regionale impugnata, contravvenendo ai limiti temporali citati, contrasterebbe con il diritto ad un ambiente salubre, il quale si porrebbe in intima connessione con il diritto alla salute, secondo l'interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 effettuata da questa stessa Corte, si vedano sentenze n. 641 del 1987 (QUI) e n. 399 del 1996 (QUI).

 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sul primo  motivo di illegittimità costituzionale la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto nel frattempo nella nuova normativa regionale intervenuta  è ora espressamente sancito l'obbligo di sentire i Comuni interessati, nonché il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nel procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo del Mugello sulle «misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.

Sul terzo motivo si dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto la norma regionale impugnata risulta abrogata.

Sul secondo motivo la nuova normativa regionale ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di attività continuativa in cui è possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di uno dei profili di censura del secondo motivo di ricorso. Per questo la Presidenza del Consiglio dei Ministri rinuncia al ricorso.

La Presidenza non rinuncia, sempre relativamente al secondo motivo, ad impugnare il profilo relativo alla mancata espressa previsione “che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell'art. 3 DPR n. 304/2001”. Sul punto la Corte Costituzionale ritiene che la disposizione regionale impugnata si limita dunque a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l'obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa, ma limitandosi a stabilire la durata quinquennale delle deroghe previste dall'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001 - previsione, quest'ultima, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non solleva obiezioni di sorta. Conclude quindi su questo punto, la Corte, di non dichiarare la illegittimità costituzionale di questa parte di normativa regionale impugnata.

 


 

 



 

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