lunedì 8 febbraio 2021

Consiglio di Stato quali contenuti dei Regolamenti Comunali Antenne

Il Consiglio di Stato, con sentenza n° 206 del 7 gennaio 2021 (QUI), è nuovamente intervenuto sui limiti che i Comuni hanno nel regolamentare la localizzazione delle antenne di telefonia mobile nel territorio di competenza.

La sentenza è interessante perché pur riaffermando principi noti (non rimossi neppure dopo il recente decreto semplificazioni, QUI), ne prevede una applicazione ad una casistica particolare relativa al regolamento oggetto della sentenza.

 

AREE PRIORITARIE DOVE COLLOCARE LE ANTENNE SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE CONTESTATO

Cosa dice il regolamento comunale

Il regolamento comunale all’articolo 3 prevede che l’istallazione degli impianti debba avvenire in maniera prioritaria su aree di proprietà dell’amministrazione comunale, su aree servite da viabilità, su aree inserite nelle componenti del piano regolatore quali agro romano, infrastrutture per la mobilità e tecnologiche, servizi pubblici livello urbano, verde pubblico, eccetera e infine su aree immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione, nonché che debba essere privilegiato l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni in aree non densamente abitate, il loro alloggiamento su strutture già esistenti, la localizzazione su immobili o aree di proprietà comunale o su edifici che risultino essere i più alti fra tutti quelli contigui.

 

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato

Deve ritenersi condivisibile la statuizione del primo giudice sull’art 3 del regolamento, in quanto le prescrizioni ivi contenute sono riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati. Le aree individuate sono infatti definite come preferenziali ed è espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime “risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”. Inoltre per la specifica localizzazione vengono indicati criteri “da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Le previsioni dell’art.3 quindi sono compatibili con i principi stabiliti dalla giurisprudenza, che in questa sede devono essere confermati, e in particolare quello per cui la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purchè sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio; è compito dell’amministrazione, nel confronto con gli operatori, garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dall’art. 3.

 

 

DISTANZE DELLE ANTENNE DAI SITI SENSIBILI SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE CONTESTATO

Cosa dice il regolamento comunale

L’articolo 4 di detto piano afferma: “è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno”.

 

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato

La norma  dell’articolo del regolamento si presenta come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale come affermato nella relazione tecnica depositata agli atti, non specificamente contraddetta dall’amministrazione. Il Comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative. Allo scopo sarebbe stato sufficiente non inserire al quarto comma dell’articolo 3 le parole “con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’articolo 4 del presente regolamento”. Inoltre, il calcolo della distanza a partire dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno, comprendendo anche le pertinenze dei siti sensibili, appare, specie per gli effetti che può determinare in alcune aree della città, come un ulteriore elemento di limitazione generalizzata.

 

 


RICOLLOCAZIONE ANTENNE SITE IN AREE DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E NATURALISTICO SECONDO IL REGOLAMENTO CONTESTATO


Cosa dice il regolamento comunale

L’articolo 7 del regolamento prevede la delocalizzazione delle installazioni ricadenti nella città storica ed in particolare nel centro storico patrimonio dell’Unesco.

 

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato

Per quanto riguarda l’art. 7, occorre precisare che gli interventi posti in essere dal Comune per garantire il rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente appare conforme alle competenze stabilite dalla legge. In tal senso è legittimo che il regolamento preveda (art. 2 comma 2 lett. d) azioni di riqualificazione “anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti”. La disposizione contestata deve essere interpretata in questo ambito, laddove precisa che “la riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli articoli 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 (QUI), dal disposto di cui alla legge n. 221 del 2012”. Il richiamo al particolare contesto delle aree del centro storico si limita a indicare che di esso si dovrà tenere conto nelle azioni di riqualificazione di cui all’articolo 2 del regolamento “nei modi concordati anche con gli operatori” per la rimozione e rilocalizzazione “degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti”. Diversamente da quanto afferma l’appellante quindi l’articolo 7 non prevede “la delocalizzazione delle installazioni ricadenti nella città storica”, ma la considerazione anche di tale collocazione nell’attuazione degli interventi di risanamento.

 

 

RISANAMENTO E RICOLLOCAZIONE ANTENNE SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE CONTESTATO

Cosa dice il regolamento comunale

L’articolo 7 del regolamento prevede che il Comune possa promuovere interventi di risanamento degli impianti e la loro rimozione e ricollocazione quando venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione o la non conformità ai vincoli di carattere paesaggistico ed ambientale.

 

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato

L’articolo 7 non attribuisce al Comune il potere di adottare piani di risanamento in contrasto con la normativa statale che riserva tale potere alle regioni, ma prevede che il comune possa promuovere “azioni di risanamento” proprio nell’esercizio di quei compiti sussidiari previsti anche dalla legislazione regionale che attribuiscono agli enti locali compiti di vigilanza e controllo, come riconosciuto dalla stessa appellante.

 

 

 

RETROATTIVITÀ DELLE NORME DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTESTATO

Cosa dice il regolamento comunale

Gli articoli 4 e 10  del regolamento prevedono l’applicazione e l’efficacia retroattiva della nuova disciplina.

 

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato

Per quanto riguarda l’articolo 4 è condivisibile l’osservazione del primo giudice secondo cui esso non configura l’imposizione di un vincolo di carattere retroattivo dato che la ricollocazione deve essere preceduta dalla individuazione e attivazione contestuale di un altro sito utile ai fini dell’erogazione del servizio. Il punto di equilibrio che la stessa giurisprudenza richiede per bilanciare le diverse esigenze di tutela degli interessi in campo è ulteriormente rafforzato alla luce della necessaria riforma dello stesso articolo 4 nella parte in cui prevede l’automatico divieto di installare gli impianti a una distanza inferiore a 100 m. dai siti sensibili; l’individuazione del sito alternativo, attraverso la cooperazione tra i soggetti, diviene infatti elemento imprescindibile anche per l’installazione dell’impianto e non solo per la sua eventuale delocalizzazione.

Quanto all’articolo 10 si deve concordare con l’interpretazione fornita dal Tar in ordine ad una lettura sistematica del regolamento secondo cui anche la norma transitoria è funzionale al raggiungimento del contemperamento degli interessi in gioco. Tuttavia, proprio in questa prospettiva appare illogica e potenzialmente idonea a violare i principi invocati dall’appellante in materia di autotutela o di revoca dei provvedimenti la formulazione regolamentare che estende in modo generalizzato alla totalità degli atti pregressi il possibile vaglio di illegittimità sopravvenuta. La censura proposta sull’articolo 10 deve quindi essere accolta anche considerando che l’amministrazione deve procedere alla rivisitazione delle autorizzazioni concesse in presenza del superamento dei limiti di esposizione o di non conformità ai vincoli di carattere paesaggistico ed ambientale da valutare caso per caso e comunque individuando idonee soluzioni alternative. La questione dell’attribuzione delle relative spese e degli eventuali indennizzi deve essere valutata in questo contesto tenendo conto sia della responsabilità degli operatori nell’esercizio della loro attività sia dell’affidamento maturato nel tempo.

 

 

CONFORMITÀ DELLE NORME CHE PREVEDONO REGOLAMENTO E PIANI COMUNALI CON IL DIRITTO UE

La richiesta della società di telefonia mobile di rinvio alla Corte di Giustizia UE

La società chiede rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sul quesito concernente la compatibilità in particolare con la direttiva quadro n. 2002/21/CE dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001 che consentirebbe ai comuni di vietare con i propri regolamenti la localizzazione degli impianti di telefonia mobile in maniera generica ed inderogabile in prossimità dei siti sensibili.

 

La ordinanza della Corte di Giustizia UE

Con ordinanza (QUIdel 16 gennaio 2020 (causa C/368-19) la Corte di Giustizia ha già dichiarato manifestamente irricevibile la domanda pregiudiziale avanzata a suo tempo dal Consiglio di Stato. Per una analisi di questa decisione vedi QUI.  

 

Il Consiglio di Stato nella sentenza esaminata in questo post, alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE, ritiene di non doversi avvalere della possibilità di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, non richiesta peraltro dalla società appellante, considerato che dalla stessa ordinanza della Corte di giustizia si ricavano elementi di valutazione utili ai fini della decisione. In particolare, la limitazione di applicabilità agli impianti di telefonia mobile delle sole direttive “quadro” e “autorizzazioni” consente di ritenere che le disposizioni europee relative all’adozione di procedure semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatorie e quelle relative all’utilizzo neutrale ed efficiente delle frequenze non siano in quanto tali in contrasto con una normativa nazionale che preveda la potestà regolamentare dei comuni in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. 




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