lunedì 22 febbraio 2021

Domani in Consiglio Regionale sulla centrale Enel spezzina: cosa dovrebbero votare per rendere utile il dibattito

Domani il Consiglio Regionale della Liguria tratterà un ordine del giorno (vedi qui a fianco) di una forza politica di maggioranza sulla centrale Enel spezzina e una mozione presentata da una parte del centro sinistra.

Non mi frega un tubo delle polemiche politiche, quelle le lascio ai tifosi, ma da persona che ha studiato a fondo il problema sia della chiusura della centrale a carbone che della gestione della transizione alla generazione elettrica da sole fonti rinnovabili entro il 2025 affermo che sarebbe ora di finirla con la pantomina di questi documenti inutili.



I signori consiglieri del centro destra estensori del suddetto odg continuano a fare riferimento alla Conferenza dei Servizi dell’ottobre 2019. Si tratta della Conferenza le cui conclusioni hanno prodotto l’ultima Autorizzazione Integrata Ambientale ordinaria - AIA ( ve ne è stato una successiva ma come mera modifica non sostanziale) sulla centrale a carbone esistente a Spezia.

Il difetto di fondo di questo ragionamento, che fa il paio con le tesi del Sindaco spezzino (vedi QUI), è che ci sia un legame diretto tra quanto viene deciso nella autorizzazione ambientale alla centrale esistente (l’AIA) e la continuazione all’esercizio della centrale a carbone per ragioni di stabilità del sistema elettrico nazionale.

Stavolta più che commentare riporto, ad uso anche dei Consiglieri Regionali se vorranno leggere, il testo della normativa che disciplina la questione della continuazione di esercizio della centrale a carbone esistente a Spezia.


La legge che rileva ai fini del ragionamento che voglio svolgere è la legge 27 ottobre 2003, n. 290 recante: "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità".

Questa legge contiene due articoli che chiariscono con grande chiarezza come funziona il rapporto tra centrali esistenti ed esigenze del sistema elettrico nazionale

Art. 1-quinquies: Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico

Recita questo articolo: “1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quindi come si vede la messa fuori servizio di una centrale esistente non dipende dalla autorizzazione ambientale in vigore per il singolo impianto (infatti non viene minimamente citato dall’articolo sopra riportato) ma dalle decisioni del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha sostituito quello delle Attività Produttive) sentito il Gestore della Rete (ora Terna SpA).  Il comma 2 del suddetto articolo 1-quinquies aggiunge che questi impianti devono essere mantenuti in stato di efficienza secondo gli standard decisi dal Ministero dello Sviluppo Economico, proposti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e previo parere di Terna Spa.

 

Art. 1.: Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche
Recita il comma 1 di questo articolo: “1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di (( singole )) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n.60.”

Come di vede se l’articolo 1-quinquies era quello che fondava giuridicamente  la competenza a chiudere o tenere aperte le centrali e quali condizioni, l’articolo 1 stabilisce anche come potranno essere tenute in esercizio nel caso sia necessario alla copertura del fabbisogno nazionale: anche in deroga alle prescrizioni stabilite dalle vigente autorizzazioni (nel caso in esame l’AIA del 2019) e delle leggi vigenti (ora il DLgs 152/2006 Parte V).  Peraltro una norma simile è prevista anche dall’articolo 38-bis [NOTA 1] della legge 134/2012 anche se la ratio in questo caso è la diminuzione dell’uso del gas (in caso di emergenza sui fabbisogni nazionali) per la generazione elettrica, di questa norma ne avevo trattato QUI quando era uscita.

 

Insomma dalle suddette norme si comprende chiaramente come la Conferenza dei Servizi e la relativa AIA non c’entrano molto con la possibile continuazione dell’esercizio della centrale a carbone. Quindi deliberare una richiesta di impegni che leghi le due questioni non ha molto senso se non per fare confusione.

Ma di confusione non  abbiamo bisogno se vogliamo cambiare la situazione attuale (centrale a carbone in funzione e poi possibile, quando verrà autorizzata, grande centrale a gas di circa 800 MWe).  


Peraltro volendo essere bipartisan domani in Consiglio Regionale è in discussione anche una mozione presentata da una parte della minoranza di centro sinistra. La mozione in questo caso è più articolata rispetto all’odg del centro destra ma ha tre limiti notevoli:

1. non è aggiornata alle ultime novità verificatesi in questi ultimi mesi;

2. nel suo dispositivo contiene troppe richieste, alcune generiche, che non colgono i veri nodi della questione e soprattutto la tempistica. Insomma il rischio è che il dispositivo sia inapplicabile nel modo in cui è scritto.

3. insomma la mozione forse andava bene quando venne presentata ma ormai è superata e andrebbe riformata e snellita quanto meno nel suo dispositivo.

 

 

COSA OCCORRE CHIEDERE QUINDI ANCHE CON ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO REGIONALE

1. La Regione deve impegnarsi da subito non solo a dichiarare genericamente che non darà l’Intesa al nuovo progetto di centrale a gas previsto a Spezia, ma deve fin da ora impostare la motivazione di quel diniego di Intesa fondandolo sui margini di flessibilità che le norme europee sul mercato comune della energia elettrica  e il Piano Nazionale Integrato Energia Clima  (PNIEC) lasciano per decidere su quali fonti fondare la transizione al 2025 aggiungendo anche i nuovi obiettivi del Green Deal che richiedono al più presto una revisione degli stessi PNIEC;

2. sulla base di questa impostazione chiedere che vengano accelerati i progetti in corso di autorizzazione presso il Ministero Ambiente sia per le fonti rinnovabili (impianti di accumulo compresi sia da realizzare che da riattivare garantendo così la programmabilità degli impianti a fonti rinnovabili per la stabilità del sistema elettrico) che per il potenziamento degli impianti a gas esistenti , per questi ultimi nella sola area Nord si prevedono 1200 Mwe che permetterebbero di evitare sicuramente la continuazione della centrale a carbone dopo il 31 dicembre 2021 ma anche la prospettata nuova centrale a gas a Spezia;

3. Utilizzare la pressione derivante dall’esercizio del potere di Intesa nel senso prospettato al punto 1 per avviare immediatamente un tavolo di confronto Stato Regione Enti Locali parti sociali ed Enel , dando attuazione a quanto previsto dallo stesso PNIEC a pagina 111: “Le valutazioni delle modifiche infrastrutturali eventualmente necessarie ai fini della concreta attuazione del phase out del carbone dalla produzione elettrica si baseranno sul confronto in appositi tavoli settoriali (per zone di mercato elettrico, per singolo sito e specifico per la Sardegna), con gli operatori, le autonomie locali, Terna, le parti sociali e le associazioni ambientaliste e di categoria. I tavoli hanno lo scopo di valutare le condizioni tecniche e normative, le infrastrutture necessarie, nonché le modalità di salvaguardia dell’occupazione (per la quale sono state stanziate apposite risorse)”. Questo peraltro può essere l'unico modo per dare valore alla Variante Urbanistica approvata dal Consiglio Comunale spezzino che altrimenti resterebbe superata dalla futura autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico sul progetto di centrale a gas.

4. sempre utilizzando la pressione derivante da quanto scritto al punto 1 aprire un confronto con il governo sulla gestione del meccanismo del capacity market [NOTA 2] attualmente tutto indirizzato a favore delle fonti fossili e del gas in particolare. Questo perché il Regolamento UE (2019/943)  che ha previsto detto meccanismo all’articolo 24 afferma che la valutazione nazionale delle risorse per garantire, nella fase di transizione alle fonti rinnovabili,  la stabilità del mercato interno della energia elettrica verrà svolta a livello regionale. Non solo ma detto Regolamento non vincola la istituzione dei meccanismi di capacità all’uso delle fonti fossili delle generazione termoelettrica e quindi neppure a tetti obbligatori da garantire come si evince dagli articoli 21 (Principi generali per i meccanismi di capacità) e 22  (principi di concezione per i meccanismi di capacità). Voglio ricorda che in Italia il meccanismo capacity market è stato approvato con Decreto Ministeriale (QUI) quindi non servirebbe neppure una legge per modificarlo. Certo ci sono le aste assegnate ma questo si può superare con un accordo al tavolo di concertazione suddetto che garantisca ai produttori la realizzazione di progetti diversi dalle nuove centrali a gas.  


Questi sono i punti che dovrebbero domani essere approvati in Consiglio Regionale per impegnare in tal senso la Giunta e il suo Presidente e quindi di conseguenza il Governo Nazionale. Ovviamente il mio è un modesto suggerimento, vedremo in concreto cosa verrà votato domani.

 

 

 



[NOTA 1] Art. 38-bis. Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento

" 1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l’individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell’arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.

3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell’atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall’attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall’attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico."

 

[NOTA 2] il capacity market, che poggia su due criteri fondamentali: un premio alla capacità degli impianti di generazione o di accumulo determinato in modo competitivo, fornendo una redditività minima - che altrimenti non sarebbe sempre garantita – per permettere la realizzazione degli investimenti necessari a raggiungere il phase out degli impianti a carbone in un contesto di sicurezza energetica complessiva; e l’obbligo per gli operatori di rendere disponibile la capacità assegnata per soddisfare  la  richiesta di energia elettrica  in ogni momento ad un prezzo contenuto per i consumatori, il cosiddetto prezzo strike, settato per coprire il costo di produzione più elevato nel parco di generazione italiano, limitando al contempo eventuali extra-profitti.” (Da: https://lightbox.terna.it/it)

 





 

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