La legge 134/2012 (articolo 38bis vedi QUI), ha
introdotto una norma potenzialmente pericolosa per l’ambiente e la salute degli
spezzini e che potrebbe regalare all’Enel una gestione ancor più libera, da
vincoli normativi ambientali, della centrale di Vallegrande.
INDIVIDUAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARI PER SITUAZIONI DI
EMERGENZA E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO
La norma in
esame prevede al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico
nelle situazioni di emergenza gas e
garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, che con decreto ministeriale entro il 31 luglio
di ogni anno, vengano individuate le centrali (con sezioni sopra i 300 MW) che
dovranno far fronte a detta emergenza alimentandosi con olio combustibile o
altri combustibili diversi dal gas.
OBBLIGHI DEI GESTORI DEGLI
IMPIANTI SOGGETTI A RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
I gestori
degli impianti di cui sopra garantiscono la disponibilità degli impianti stessi
per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di
ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di
urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo
necessario al superamento della
situazione di emergenza.
DEROGHE PER GLI IMPIANTI IN
GESTIONE DI EMERGENZA ALLE PRESCRIZIONI SU EMISSIONI PIÙ RESTRITTIVE DEI LIMITI
DI LEGGE
Gli impianti
in esame sono sicuramente soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
ai sensi del punto 1 allegato I alla Direttiva 2010/75/UE: Combustione di
combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 50 MW. La normativa
sull’AIA permette alla Autorità
Competente al rilascio dell’AIA (per gli impianti in esame: il Ministero
dell’Ambiente) di derogare sia
ai limiti di legge che alle tecnologie disinquinanti ufficiali nel caso in cui
si dimostri che ci sia una specificità ambientale e sanitaria del sito
interessato dall’impianto,
Il comma 3
articolo 38bis della legge in esame afferma invece che:” Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio
degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti
si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti
dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni
nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle
specifiche autorizzazioni di esercizio,
ivi incluse le autorizzazioni
integrate ambientali. Sono sospesi
altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione
previsti nelle medesime autorizzazioni.”
Conseguenze: in questo modo e per tre mesi all’anno di
fatto si sospende l’applicazione della parte più innovativa della normativa
sull’AIA ad impianti inquinanti senza che nella scelta degli impianti
interessati dalla deroga siano presi in considerazione anche parametri
ambientali e sanitari legati alla specificità del sito. Infatti come abbiamo visto
i parametri per scegliere gli impianti sono quelli
di trasparenza e di contenimento degli oneri al fine di ridurre il consumo
termoelettrico di gas naturale che come è noto è il combustibile meno
inquinante.
ULTERIORI
ESENZIONI
Ferme
restando le deroghe sopra esaminate per
il periodo tra gennaio e 31 marzo di ogni anno di
gestione in emergenza, i gestori degli impianti interessati dal programma di
emergenza sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani
di monitoraggio e controllo, con deroga
alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali
per il caso di utilizzo di combustibili liquidi (vedi olio combustibile),
nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni.
Conseguenze: Ricordo che le prescrizioni relative al
monitoraggio di controllo dell’attuazione della autorizzazione integrata
ambientale (AIA) sono fondamentali per verificare le condizioni di una
revisione della stessa AIA al fine di tutelare maggiormente la salute dei
cittadini.
Le
esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati
in esercizio al di fuori del periodo di emergenza dal 1/1 al 31/3 di ogni anno.
Inoltre
ai gestori degli impianti rientranti in questo programma di emergenza non si
applica la norma che li obbliga a tenere in perfetta efficienza le proprie centrali pena la loro chiusura per
decreto ministeriale.
LA NORMA DESCRITTA SOPRA E LA
CENTRALE ENEL DI SPEZIA
Se la
struttura impiantistica della centrale Enel di Spezia resterà quella attuale
(due sezioni da 300 e rotti MW a ciclo combinato e una sezione da 600 Mw a
carbone) , la applicazione della norma sopra esaminata andrà tenuta in attenta
osservazione.
Infatti la
centrale di Spezia ha due sezioni quelle da 300 MW che dovrebbero potenzialmente
andare a gas ma che in realtà sono sottoutilizzate e potrebbero comunque andare
anche ad olio combustibile.
Quindi a
prescindere da quello che potrà stabilire l’AIA potrebbe succedere che le
sezioni da 300 MW, attualmente poco utilizzate, vengano inserite nel programma
di emergenza fondato appunto sulle esigenze energetiche nazionali, sul
risparmio dei maggiori costi per l’uso del metano e non certo sulle esigenze
ambientali e sanitarie dei siti sedi di detti impianti.
CONCLUSIONI
Questo
ulteriore rischio conferma la necessità di
avanzare la richiesta di chiusura del gruppo a carbone in sede di
rilascio dell’AIA per la centrale di Spezia. Richiesta di chiusura che può
fondarsi come ho spiegato più volte in questo blog su una adeguatamente
motivato PARERE SANITARIO del Sindaco. Parere da rilasciare secondo le
indicazioni che ho spiegato da ultimo QUI.
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