martedì 19 marzo 2013

Le ultime novità sul rigassificatore di Panigaglia

La proposta di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia attualmente sembra apparentemente ferma, alla luce del no all’Intesa da parte della Regione Liguria. No deliberato grazie ad un quadro costituzionale che considera l’energia come materia di legislazione concorrente stato – regioni rendendo quindi obbligatoria l’Intesa con le Regioni per approvare impianti come il rigassificatore.

Ma il quadro normativo appare assolutamente in evoluzione  in modo contraddittorio perchè mentre l’evoluzione della normativa nazionale punta sulla semplificazione autorizzatoria di questi impianti, sulla conferma della strategicità dell’impianto di Panigaglia e sulla riduzione dei poteri regionali in materia,  la evoluzione della normativa europea  punta invece a stabilire norme più rigorose per la prevenzione dei rischi di incidenti di impianti come quello Panigalia e soprattutto ne mette in discussione  la localizzazione e quindi tanto più il potenziamento vicino a centri abitati.

Analizziamo di seguito queste novità…… 





EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE: LA SEMPLIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
Secondo il comma 1bis dell’articolo 38 della legge 134/2012 (vedi  QUIil conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o  limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000,  n.340 (per un commento alla evoluzione della disciplina autorizzatoria dei rigassificatori vedi QUI), oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per  il rilascio della concessione demaniale, come peraltro già previsto dalla legge 99/2009 . Nell'ambito del procedimento per il  rilascio della  concessione  demaniale  di  cui all'articolo 52 del  codice  della  navigazione (vedi QUI),  l'eventuale  parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso  tale  termine,  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  invita  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali  il  parere  si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche  che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio  della concessione, e  si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro  i  successivi sessanta  giorni. 
Le disposizioni suddette si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.



EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE: LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
L’articolo 57bis della legge 35/2012 ha delegato  il Governo a decidere quali impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero, dovranno essere identificati come prioritari. Tra questi sicuramente i rigassificatori compreso l’ampliamento di quello di Panigaglia.  Infatti la norma sopra citata fa rinvio ad un’altra norma (articolo 3 del DLgs 93/2011 vedi quiche considera tra gli impianti strategici, da definire in numero minimo per "l'interesse" del Paese anche quelli di rigassificazione del gas liquefatto!.

In attuazione, e quindi a conferma, di quanto sopra si veda il Decreto ministeriale che sta per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (vedi QUI)  che ha approvato la Strategia Energetica Nazionale e ovviamente tratta anche la questione dei rigassificatori.
In particolare il documento parte dall’assunto per cui nel settore del gas le scelte devono essere indirizzate all’obiettivo di: “Integrare completamente il Paese con il mercato e la rete europea, consentendo all’Italia di  diventare un Paese di interscambio e possibilmente di transito”, insomma trasformare la penisola in una piattaforma del gas verso ad esempio il nord Europa.
Il documento rileva poi (pag. 58): “la mancanza di una significativa capacità di rigassificazione di GNL per operazioni di breve termine (il  rigassificatore di Panigaglia presenta infatti limiti operativi per il tonnellaggio delle navi che possono attraccarvi che lo escludono dal mercato internazionale del GNL e per il rigassificatore offshore Adriatico vi è solo una limitata capacità disponibile per il mercato).” Ma poche pagine dopo in modo apparentemente contraddittorio afferma che: ” Per quanto riguarda la capacità di rigassificazione, oltre quella dei due terminali già in esercizio e di quello di imminente operatività al largo della costa toscana, si valuta che sia necessario un incremento di capacità almeno di 8-16  miliardi di m3).”
Questi 16 miliardi di m3 massimi in più potrebbero essere ridotti solo ad 8 se venisse realizzato il gasdotto TAP che connetterà Italia e Grecia via Albania, permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso, del Mar Caspio e, potenzialmente, del Medio Oriente.  
E’ vero che il documento non esclude la possibilità di altri rigassificatori ma questi saranno fuori i meccanismi di garanzie e sovvenzioni pubbliche secondo il principio del recupero garantito dei costi, quindi con l’aria che tira difficilmente andranno in porto almeno a breve termine.

Si da quindi per scontato il permanere della strategicità del rigassificatore di Panigaglia visto che al massimo verranno realizzati solo altri due rigassificatori,  oltre agli esistenti Panigaglia e Rovigo,  Livorno e un altro  tutto da definire tra in vari in corsa. 

Non solo ma sulle dimensioni di capacità di trattamento di rigassificazione il documento in esame fa una affermazione significativa,  sempre a pagina 66,  per cui con i nuovi apporti: “la capacità di rigassificazione crescerebbe dai 12 miliardi di m3 attuali…”,    ora i due rigassificatori esistenti sono appunto Panigaglia (capacità attuale 3,4 miliardi di m3), Rovigo (8 miliardi di m3): totale appunto 12 miliardi di m3.  Ne servono altri 20 per arrivare ai 32 previsti ottimali dalla Strategia Energetica Nazionale.  L’unico rigassificatore certo è quello di Livorno che avrà una capacità di 4 miliardi di m3, gli altri 16 non possono essere garantiti dal quarto e ultimo rigassificatore previsto dal documento. Infatti tra quelli in corso di autorizzazione quello con la massima capacità è Gioia Tauro (12 miliardi), ne mancherebbero ancora 6 il che fa pensare come altamente probabile la riprese del progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia (da 3,4 a 8 miliardi quindi più o meno i 6 previsti).




EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE: IL DISEGNO DI LEGGE SULLE COMPETENZE STATO REGIONI
Esiste un disegno di legge costituzionale presentato sia dal Governo Monti (vedi QUI),  che da numerosi deputati del PD (vedi QUIche prevede il trasferimento alla competenza esclusiva della legislazione statale la materia della produzione e trasposto di energia di interesse nazionale. Se passa questa legge per fare un esempio concreto il no alla Intesa della Regione Liguria all’ampliamento del rigassificatore verrebbe aggirato e tutto il potere andrebbe al Governo!



EVOLUZIONE NORMATIVA EUROPEA: LA NUOVA DIRETTIVA  SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE
La nuova Direttiva  (per il testo vedi QUI), si applica anche al rigassificatore di Panigaglia e introduce rilevanti novità   alla normativa sulla prevenzione del rischio incidente da industrie che trattano sostanze pericolose (per un commento completo vedi  QUI). 
In particolare quella più rilevante (che entrerà in vigore entro il 1/6/2015) è quella per cui gli stati membri della UE dovranno individuare: “gli stabilimenti per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti”.
In coerenza con tale affermazione il nuovo Rapporto di Sicurezza a cui dovrà adeguarsi anche l’impianto di Panigaglia (entro il 1/6/2016)  dovrà prevedere non solo la generica descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante ma con la presente Direttiva occorre anche: “la identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino”.
Infatti i Piani di emergenza esterna dovranno prevedere anche: “…… le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;”.

Un'altra novità particolarmente significativa anche in relazione all’impianto di Panigaglia è quella secondo cui nella pianificazione territoriale le autorità competenti (in Italia: Regioni, Provincie e  Comuni e nel caso spezzino la stessa Autorità Portuale) dovranno: “ mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e……le principali vie di trasporto”. Ora basti pensare alla attuale collocazione del rigassificatore di Panigaglia rispetto alla strada napoleonica che collega Portovenere alla città per capire come già questo dato rende assolutamente inaccettabile la permanenza di un impianto come quello di Panigaglia e ancora di più il suo consolidamento con il raddoppio del GNL trattato. Non a caso ai sensi dell’articolo 19 della nuova Direttiva: “Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti.“

Relativamente alla partecipazione del pubblico una novità interessante è quella per cui devono essere messi costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico:
1.La data dell'ultima visita in loco (ispezione ordinaria) o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione…….”.
2. “ Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e delle misure di controllo per affrontarli.”
3. la nuova Direttiva precisa ulteriormente, rispetto alla Direttiva abrogata, il ruolo della partecipazione del pubblico definendo con precisione l’oggetto delle informazioni propedeutiche alla partecipazione attiva, l’efficacia delle osservazioni del pubblico e le conclusioni dei processi di consultazione/partecipazione nelle conclusioni delle istruttorie propedeutiche alle decisioni della Autorità competente nazionale. In particolare si rinvia agli Stati membri la definizione di una vera e propria procedimentalizzazione della partecipazione del pubblico nelle istruttorie previste dalla presente Direttiva. Tutto questo non era previsto dalla vecchia Direttiva che si limitava a valorizzare la partecipazione informata del pubblico e non quella attiva.  
4. Su quanto possano le conclusioni della consultazione del pubblico incidere sulla decisione dipende molto da come verrà organizzata la consultazione da parte degli Stati membri.  Infatti ex comma 7 articolo 15 della presente Direttiva: “Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato. Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.



CONCLUSIONI
Se noi guardiamo la normativa nazionale questa tende a favorire il permanere dell’impianto di Panigaglia compreso il suo ampliamento, ma la nuova Direttiva europea sul controllo e la prevenzione degli incidenti rilevanti nelle industrie  va in direzione esattamente opposta dimostrando la incompatibilità del rigassificatore nell’attuale sito e la necessità di valorizzare il ruolo attivo della cittadinanza locale relativamente alla attuale gestione dell’impianto e ad ogni decisione futura su di esso.
   














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