La proposta
di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia attualmente sembra
apparentemente ferma, alla luce del no
all’Intesa da parte della Regione Liguria. No deliberato grazie ad un quadro costituzionale
che considera l’energia come materia di legislazione concorrente stato –
regioni rendendo quindi obbligatoria l’Intesa con le Regioni per approvare
impianti come il rigassificatore.
Non solo ma sulle dimensioni di capacità di trattamento di rigassificazione il documento in esame fa una affermazione significativa, sempre a pagina 66, per cui con i nuovi apporti: “la capacità di rigassificazione crescerebbe dai 12 miliardi di m3 attuali…”, ora i due rigassificatori esistenti sono appunto Panigaglia (capacità attuale 3,4 miliardi di m3), Rovigo (8 miliardi di m3): totale appunto 12 miliardi di m3. Ne servono altri 20 per arrivare ai 32 previsti ottimali dalla Strategia Energetica Nazionale. L’unico rigassificatore certo è quello di Livorno che avrà una capacità di 4 miliardi di m3, gli altri 16 non possono essere garantiti dal quarto e ultimo rigassificatore previsto dal documento. Infatti tra quelli in corso di autorizzazione quello con la massima capacità è Gioia Tauro (12 miliardi), ne mancherebbero ancora 6 il che fa pensare come altamente probabile la riprese del progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia (da 3,4 a 8 miliardi quindi più o meno i 6 previsti).
Ma il quadro
normativo appare assolutamente in evoluzione
in modo contraddittorio perchè mentre l’evoluzione della normativa nazionale punta sulla semplificazione
autorizzatoria di questi impianti, sulla conferma della strategicità dell’impianto
di Panigaglia e sulla riduzione dei poteri regionali in materia, la
evoluzione della normativa europea
punta invece a stabilire norme più rigorose per la prevenzione dei
rischi di incidenti di impianti come quello Panigalia e soprattutto
ne mette in discussione la
localizzazione e quindi tanto più il potenziamento vicino a centri abitati.
Analizziamo di
seguito queste novità……
EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE: LA SEMPLIFICAZIONE DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI
Secondo il comma 1bis dell’articolo 38 della legge 134/2012 (vedi QUI) il
conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della
legge 24 novembre 2000, n.340 (per un
commento alla evoluzione della disciplina autorizzatoria dei rigassificatori
vedi QUI), oltre a
comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo
per il rilascio della concessione demaniale,
come peraltro già previsto dalla legge 99/2009 . Nell'ambito del procedimento
per il rilascio della concessione
demaniale di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione (vedi QUI), l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei
lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita
il Consiglio superiore dei lavori
pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta
giorni, decorsi i quali il parere
si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente
fino al rilascio della concessione,
e si procede alla conclusione del
procedimento di concessione demaniale entro
i successivi sessanta giorni.
Le disposizioni
suddette si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.
EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE:
LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
L’articolo 57bis della legge
35/2012 ha delegato il Governo a
decidere quali impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione
con l'estero, dovranno essere identificati come prioritari. Tra
questi sicuramente i rigassificatori
compreso l’ampliamento di quello di Panigaglia. Infatti la norma sopra citata fa rinvio ad
un’altra norma (articolo 3 del DLgs 93/2011 vedi qui) che considera tra gli impianti
strategici, da definire in numero minimo per "l'interesse" del
Paese anche quelli di rigassificazione del gas liquefatto!.
In attuazione, e quindi a conferma, di quanto sopra si veda il Decreto ministeriale che sta per essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (vedi QUI) che ha
approvato la Strategia Energetica
Nazionale e ovviamente tratta anche la questione dei rigassificatori.
In
particolare il documento parte dall’assunto per cui nel settore del gas le
scelte devono essere indirizzate all’obiettivo
di: “Integrare completamente il Paese con
il mercato e la rete europea, consentendo all’Italia di diventare un Paese di interscambio e
possibilmente di transito”, insomma trasformare la penisola in una
piattaforma del gas verso ad esempio il nord Europa.
Il documento
rileva poi (pag. 58): “la mancanza di una
significativa capacità di rigassificazione di GNL per operazioni di breve
termine (il rigassificatore di
Panigaglia presenta infatti limiti operativi per il tonnellaggio delle navi che
possono attraccarvi che lo escludono dal mercato internazionale del GNL e per
il rigassificatore offshore Adriatico vi è solo una limitata capacità
disponibile per il mercato).” Ma poche pagine dopo in modo apparentemente
contraddittorio afferma che: ” Per quanto riguarda la capacità di
rigassificazione, oltre quella dei due terminali già in esercizio e di quello di imminente operatività al largo
della costa toscana, si valuta che sia necessario un incremento di capacità
almeno di 8-16 miliardi di m3).”
Questi 16
miliardi di m3 massimi in più potrebbero essere ridotti solo ad 8 se venisse
realizzato il gasdotto TAP che connetterà Italia e Grecia via Albania,
permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dalla zona del Caucaso, del Mar Caspio e, potenzialmente, del Medio Oriente.
E’ vero che
il documento non esclude la possibilità di altri rigassificatori ma questi
saranno fuori i meccanismi di garanzie e sovvenzioni pubbliche secondo il
principio del recupero garantito dei costi, quindi con l’aria che tira
difficilmente andranno in porto almeno a breve termine.
Si da quindi
per scontato il permanere della strategicità
del rigassificatore di Panigaglia visto che al massimo verranno realizzati
solo altri due rigassificatori, oltre
agli esistenti Panigaglia e Rovigo, Livorno e un altro tutto da
definire tra in vari in corsa.
Non solo ma sulle dimensioni di capacità di trattamento di rigassificazione il documento in esame fa una affermazione significativa, sempre a pagina 66, per cui con i nuovi apporti: “la capacità di rigassificazione crescerebbe dai 12 miliardi di m3 attuali…”, ora i due rigassificatori esistenti sono appunto Panigaglia (capacità attuale 3,4 miliardi di m3), Rovigo (8 miliardi di m3): totale appunto 12 miliardi di m3. Ne servono altri 20 per arrivare ai 32 previsti ottimali dalla Strategia Energetica Nazionale. L’unico rigassificatore certo è quello di Livorno che avrà una capacità di 4 miliardi di m3, gli altri 16 non possono essere garantiti dal quarto e ultimo rigassificatore previsto dal documento. Infatti tra quelli in corso di autorizzazione quello con la massima capacità è Gioia Tauro (12 miliardi), ne mancherebbero ancora 6 il che fa pensare come altamente probabile la riprese del progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia (da 3,4 a 8 miliardi quindi più o meno i 6 previsti).
EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE:
IL DISEGNO DI LEGGE SULLE COMPETENZE STATO REGIONI
Esiste un disegno di
legge costituzionale presentato sia dal Governo Monti (vedi QUI), che da numerosi deputati del PD (vedi QUI) che prevede il trasferimento alla competenza esclusiva
della legislazione statale la materia della produzione e trasposto di energia
di interesse nazionale. Se passa questa legge per fare un esempio concreto il
no alla Intesa della Regione Liguria all’ampliamento del rigassificatore
verrebbe aggirato e tutto il potere andrebbe al Governo!
EVOLUZIONE NORMATIVA EUROPEA:
LA NUOVA DIRETTIVA SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI
CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE
La nuova Direttiva (per il testo vedi QUI), si applica anche al rigassificatore di
Panigaglia e introduce rilevanti novità
alla
normativa sulla prevenzione del rischio incidente da industrie che trattano
sostanze pericolose (per un commento completo vedi QUI).
In
particolare quella più rilevante (che entrerà in vigore entro il 1/6/2015) è
quella per cui gli stati membri della UE dovranno individuare: “gli stabilimenti per i quali il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della
posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di
sostanze pericolose in essi presenti”.
In coerenza
con tale affermazione il nuovo Rapporto
di Sicurezza a cui dovrà adeguarsi anche l’impianto di Panigaglia (entro il
1/6/2016) dovrà prevedere non solo la
generica descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante
ma con la presente Direttiva occorre anche: “la identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti
urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le
conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino”.
Infatti i Piani di emergenza esterna dovranno
prevedere anche: “…… le reazioni agli
scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando
i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;”.
Un'altra novità
particolarmente significativa anche in relazione all’impianto di Panigaglia è
quella secondo cui nella pianificazione
territoriale le autorità competenti (in Italia: Regioni, Provincie e Comuni e nel caso spezzino la stessa Autorità
Portuale) dovranno: “ mantenere opportune
distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e……le
principali vie di trasporto”. Ora basti pensare alla attuale collocazione
del rigassificatore di Panigaglia rispetto alla strada napoleonica che collega
Portovenere alla città per capire come già questo dato rende assolutamente
inaccettabile la permanenza di un impianto come quello di Panigaglia e ancora
di più il suo consolidamento con il raddoppio del GNL trattato. Non a caso ai
sensi dell’articolo 19 della nuova Direttiva: “Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di
qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure
adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti
siano nettamente insufficienti.“
Relativamente
alla partecipazione del pubblico una
novità interessante è quella per cui devono essere messi costantemente a
disposizione del pubblico, anche in formato elettronico:
1. “La data dell'ultima
visita in loco (ispezione ordinaria) o l'indicazione di dove tali informazioni
sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere,
su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo
piano di ispezione…….”.
2. “ Informazioni generali relative alla natura dei pericoli
di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e
sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e
delle misure di controllo per affrontarli.”
3. la nuova Direttiva precisa ulteriormente, rispetto alla
Direttiva abrogata, il ruolo della partecipazione del pubblico definendo con
precisione l’oggetto delle informazioni propedeutiche alla partecipazione
attiva, l’efficacia delle osservazioni del pubblico e le conclusioni dei
processi di consultazione/partecipazione nelle conclusioni delle istruttorie
propedeutiche alle decisioni della Autorità competente nazionale. In
particolare si rinvia agli Stati membri la definizione di una vera e propria
procedimentalizzazione della partecipazione del pubblico nelle istruttorie
previste dalla presente Direttiva. Tutto questo non era previsto dalla vecchia
Direttiva che si limitava a valorizzare la partecipazione informata del
pubblico e non quella attiva.
4. Su quanto possano le conclusioni della consultazione del
pubblico incidere sulla decisione dipende molto da come verrà organizzata la
consultazione da parte degli Stati membri. Infatti ex comma 7 articolo 15 della presente
Direttiva: “Gli Stati membri determinano
le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico
interessato. Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per
le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il
pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e
partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.”
CONCLUSIONI
Se noi
guardiamo la normativa nazionale questa tende a favorire il permanere dell’impianto
di Panigaglia compreso il suo ampliamento, ma la nuova Direttiva europea sul
controllo e la prevenzione degli incidenti rilevanti nelle industrie va in direzione esattamente opposta
dimostrando la incompatibilità del rigassificatore nell’attuale sito e la necessità di valorizzare il ruolo attivo della cittadinanza
locale relativamente alla attuale gestione dell’impianto e ad ogni decisione futura su di esso.
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