Sentenza del Consiglio di
Stato n° 212 del 7 gennaio 2021 (QUI) sul ruolo del silenzio assenso nelle procedure di
autorizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Nel caso di specie il
Comune ha fatto decorrere i 90 giorni dalla presentazione della istanza da
parte del gestore di telefonia mobile, senza pronunciarsi per poi sollevare
successivamente il contrasto della localizzazione dell’impianto con il
regolamento comunale vigente...
Il Consiglio di Stato ricorda il principio espresso dal comma 9 articolo 87
del Codice delle Comunicazione Elettroniche di seguito Codice (DLgs
259/2003 - QUI) secondo
il quale il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza
di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un
provvedimento di diniego comunicata entro detto termine comportano la
formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza, che costituisce quindi
titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto stesso.
Non solo ma il Consiglio
di Stato (anche riprendendo precedente giurisprudenza) chiarisce la ratio di
accelerazione procedimentale del silenzio assenso di cui al citato articolo 87
del Codice. Afferma sul punto la sentenza del Consiglio di Stato
4941/2009 (QUI): “il complesso sistema procedimentale delineato
dall’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (il meccanismo del
silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) non esclude la
possibilità per cui, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il
titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l’istanza non sia
corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l’ente competente
abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto
negativo). Comunque, nell’ipotesi in questione, resta pur sempre salva la
possibilità per l’amministrazione competente di adottare gli atti di ritiro di
cui è menzione, per l’ipotesi di silenzio-assenso, al comma 3 dell’articolo 20
della legge 7 agosto 1990 n. 241“.
Nel caso di specie peraltro il Comune con le note impugnate ha rilevato la non conformità del progetto alle prescrizioni dell’articolo 4 del regolamento invece, sempre secondo la nuova sentenza qui esaminata, avrebbe dovuto, in luogo delle note impugnate e nel rispetto dei termini fissati dalla legge, procedere alla verifica di conformità con il regolamento comunale entro i 90 giorni dall’istanza del gestore, proponendo una diversa collocazione dell’impianto, oppure rilasciare l’autorizzazione richiesta. L’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzativo ottenuto con il silenzio avrebbe dovuto in ogni caso comportare l’adozione di un atto di annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 e non le mere note inviate.
Si ricorda che comunque (ex comma 8 articolo 87 Codice) il silenzio assenso non vale nel caso in cui ci sia stato il dissenso di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico. In questo caso la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri a prescindere dal decorso del termine dei 90 giorni di cui al già citato comma 9 articolo 87 del Codice.
Si veda anche Cons. Stato, Ad. Plen. 27
luglio 2016, n. 17 (QUI) ,
laddove ha ritenuto – confermando di fatto l’orientamento seguito dai giudici
di prime cure – che “il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4,
l. n. 394 del 1991 (legge quadro aree protette ndr.) non è stato
implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del
2005, che, nell'innovare l'art. 20 l. n. 241 del 1990, ha escluso che
l'istituto generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia
di tutela ambientale e paesaggistica”. Interpretazione confermata da
Consiglio di Stato sentenza 1063/2021 (QUI).
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