Nonostante
ciò penso che il Decreto costituisca già di per se un atto impugnabile non solo
sotto il profilo formale (provvedimenti di VIA producono comunque una efficacia
giuridica autonoma e sono quindi impugnabili di fronte alla giustizia
amministrativa) ma per ragioni sia interne al contenuto del decreto come pure alla
continuazione della procedura autorizzatoria.
Infatti sotto
il secondo aspetto una impugnazione al TAR del Lazio legata ad una richiesta di
sospensiva immediata può allungare ulteriormente la procedura autorizzatoria
finale e favorire quindi una contemporanea azione di pressione politica sul
Governo affinché non rilasci la autorizzazione finale.
Ma oltre a
questo aspetto diciamo procedurale ne sussistono altri che riguardano il merito
del Decreto del MITE e che vado ad illustrare nel proseguo di questo post…
OSSERVAZIONI
DELLA REGIONE DEL 22/7/2020
Nelle sue iniziali Osservazioni all’avvio del procedimento di VIA sul
progetto di centrale a gas proposto a Spezia la Regione così concludeva: “Osservazioni
generali: è stata rilevata la necessità di approfondire la valutazione delle
alternative di progetto comprensiva della opzione zero e di scenari capaci di
rappresentare uno sviluppo territoriale complessivo ; di motivare la
strategicità del sito in esame e chiarire le tempistiche di realizzazione del
nuovo impianto rispetto alla dismissione dell’impianto esistente”
Queste
osservazioni venivano riprese in copia e incolla nel Parere della Regione del 28
luglio 2020.
RICHIESTE
COMMISSIONE VIA VAS 18 MARZO 2021
La
Commissione VIA VAS presso il MITE dopo avere
esaminato la documentazione presentata da Enel a cominciare dallo Studio di Impatto
Ambientale ha formulato una richiesta di Integrazioni tra le quali
particolarmente significative, ai fini del ragionamento sono quelle del punto 1
che riporto di seguito:
“si
ritiene necessario vengano esaminate quelle alternative che prevedano una
produzione anche parziale basata sulle fonti rinnovabili o una più contenuta
taglia dell’impianto GT al fine di:
a)
contenere le emissioni di ammoniaca in fase 2, inquinante che determina un
incremento di particolato fine secondario che, seppur modesto, risulta
incompatibile con le criticità ambientali dell’area di interesse e comunque non
compensato dalla riduzione complessiva di PTS che incide principalmente sulla
componente primaria;
b)
rendere la proposta più coerente con gli obiettivi di transizione energetica e
con le più probabili richieste del mercato, considerata anche la produzione di
energia della centrale negli ultimi anni;
c)
ridurre l’impatto assoluto su tutti i comparti ambientali in considerazione
della reale attività del sito che, negli ultimi anni, risulta molto
ridimensionata rispetto alla produzione autorizzata. Ciò renderebbe più
realistico il confronto tra gli scenari proposti nel SIA che al momento si palesa
teorico;
d)
ridimensionare l’incremento netto degli impatti che deriva dal confronto con lo
scenario 2025 in cui le comunità territoriali si sono già proiettate in termini
di benefici ambientali rivenienti dalla chiusura della centrale.”
Particolarmente significative sono le prime due richieste (lettere a) e b) perché dimostrano due cose:
1. il progetto di centrale a gas
resta un impianto pericoloso per la salute degli spezzini vista la
particolarità situazione ambientale dell’area interessata
2. la centrale a carbone non è più
strategica per le esigenze del sistema elettrico nazionale come una volta
quindi questo rende possibile ragionare su altre ipotesi di generazione
elettrica non legate alle fonti fossili anche in chiave post 2025 (vedi sopra
la lettera d) quando si dovrà o si dovrebbe passare alla generazione elettrica
solo da fonti rinnovabili.
La
Commissione poi presenta anche richieste significative al punto 2 della sua
nota: quella di mettere a confronto a seconda del combustibile utilizzato la
evoluzione delle emissioni di CO2 fino al 2030. Questo, affermano le richieste
della Commissione, andrà fatto per tutti gli scenari considerati quindi anche
quelli che non prevedono la mega centrale a gas prevista dal progetto Enel, il
tutto rapportato ai nuovi obiettivi della UE sulla transizione energetica a
neutralità climatica.
RISPOSTE
ENEL DEL 16/4/2021 ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE VIA VAS
Cosa risponde Enel sul rapporto tra continuazione centrale a carbone a spezia e nuovo progetto di centrale a gas:
Enel sulla chiusura del carbone a Spezia afferma nella sua
risposta al Ministero della Transizione Ecologica: “La non realizzazione del
progetto della nuova unità a gas a La Spezia si tradurrebbe in una mancata
opportunità di concretizzare la chiusura degli impianti a carbone e di
realizzare il programma previsto per la transizione energetica che secondo le
riportate previsioni del PNIEC è subordinata anche alla programmazione e
realizzazione nell’immediato futuro degli impianti termoelettrici a gas
necessari per il sistema e delle relative infrastrutture”.
Il MITE rispondendo ad una interrogazione, lo scorso 1 dicembre, in Parlamento ha
dichiarato che è arrivata una comunicazione di Terna con la quale si afferma la
chiusura della centrale a carbone a partire dal 1 gennaio 2022.
Ma ancora prima la sottosegretaria al
MITE dichiara rispondendo ad una
interrogazione dell'ON. Gagliardi: "Ci aspettiamo a breve
autorizzazioni per nuovi impianti al Nord, stop a carbone ligure forse entro
l'anno” (QUI).
In realtà già al momento della presentazione delle integrazioni da
parte di Enel era venuto meno ogni collegamento tra chiusura della centrale a
carbone e necessità di sostituirla con una centrale a gas come spiegai QUI e più
recentemente QUI.
Cosa risponde Enel sulle alternative tecnologiche alla centrale a
gas proposta a Spezia
Sulla richiesta della Commissione VIA VAS presso il MITE di produrre
soluzione tecnologiche alternative al gas per il sito spezzino, Enel risponde
ponendo due scenari univoci come già constatato nel Parere della Regione del
28/7/2021 e nelle osservazioni della Regione del 22/7/2021:
Il Primo: centrale a gas più piccola di quella proposta
Il Secondo: integrare il progetto di centrale a gas nelle attuali
dimensioni con impianti 7,3 MW di capacità fotovoltaica, per una estensione
pari a circa 12 ha e 60 MW di capacità BESS (Battery Energy Storage System) per
una estensione di circa 2,3 ha, che verranno autorizzati con iter distinti dal
procedimento del gas.
Siamo quindi di fronte a due finti scenari alternativi il primo perché
non cambia nulla, il secondo perché solo integrativo al progetto di centrale a
gas proposto. Ma sulle alternative torno più avanti in questo post.
Cosa risponde Enel sul rapporto tra progetto centrale a gas e
scenari di riduzione emissioni CO2 sia del PNIEC che del Green Deal UE
Infine molto significativa è la risposta di Enel alla richiesta
del MITE, punto 2 della nota della Commissione VIA VAS, che
consisteva nel mettere a confronto a seconda del combustibile utilizzato la
evoluzione delle emissioni di CO2 fino al 2030. Questo, affermano le richieste
della Commissione, andrà fatto per tutti gli scenari considerati quindi anche
quelli che non prevedono la mega centrale a gas prevista dal progetto Enel, il
tutto rapportato ai nuovi obiettivi della UE sulla transizione energetica a
neutralità climatica.
Enel a questa richiesta risponde che anche nello scenario nuovo
del Green Deal della UE: “Si evidenzia che la produzione da GAS nel suo
complesso continua a coprire una parte importante della domanda, con decrementi
assoluti inferiori rispetto alla crescita delle FER in quanto parte della
generazione è sostitutiva di quella attuale a carbone. In questo senso, i nuovi
impianti”. Non solo ma secondo Enel la generazione a gas anche al 2030
(scenario Green Deal) vedrà la presenza di ben 100 Twh di contro a 248 da Fonti
Rinnovabili.”
Sul punto Enel rimuove il fatto che i nuovi obiettivi europei
proposti a inizio 2020 prevedono riduzioni delle emissioni di gas serra
ulteriori che richiederanno una revisione dello stesso PNIEC come ammesso
dallo stesso Governo Nazionale (QUI).
Lo stesso Studio di Impatto Ambientale del progetto di centrale a gas per
Spezia, presentato il 20/12/2019, non tiene conto quindi di quanto affermato
nella Comunicazione del 11.12.2019 COM(2019) 640 finale, intitolata ”Il
Green Deal europeo”.
Non casualmente il Parere (QUI)
del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Mercati del carbonio:
creazione, strutturazione e sfide per l’industria europea” prevede che i piani
di ripresa devono essere allineati all’obiettivo climatico dell’UE e devono
essere armonizzati con la finalità generale del Green Deal europeo.
PARERE
FINALE DELLA REGIONE 28 MAGGIO 2021
La Regione Liguria nel suo Parere conclusivo precedente
al Decreto VIA del MITE ha ribadito le gravi lacune nelle integrazioni
presentate da Enel, infatti nelle conclusioni di detto Parere si legge:
“Con il presente contributo si prende atto
che, diversamente da quanto richiesto dalla Regione Liguria, nella impostazione
del SIA permane una valutazione fondata sul confronto tra due soli scenari:
lo scenario con la futura a turbogas SP5 (fase 1
e 2)
lo scenario attuale con l’unità a carbone SP3
senza valutare tra le ragionevoli alternative
l’alternativa zero, cioè la previsione di dismissione dell’impianto e la
riconversione complessiva dell’area.
Nonostante tale assunzione che di fatto influisce
sul quadro di riferimento e sull’esito della valutazione ambientale è stata
condotta una istruttoria sulla documentazione di progetto… “
Come si vede il Parere è tutto meno che un parere favorevole al
progetto e quindi al rilascio della VIA positiva e questo taglia ogni
interpretazione del tipo: la Regione ha dato Parere favorevole quindi non può
impugnare il Decreto del MITE. La cosa grave è che nelle premesse del Decreto
si affermi invece il contrario e cioè che il Parere della Regione è favorevole,
dichiarando il falso o quanto meno interpretando in modo non corretto questo
atto della Regione.
POTENZIALE VIZI DELLA PROCEDURA DI VIA CONCLUSA CON IL DECRETO
MITE
Mancata ottemperanza alle richieste di integrazione della
Commissione VIA VAS
Alla luce di quanto sopra si possono già fin d’ora individuare alcuni significativi profili di illegittimità del Decreto di VIA che riguardano il merito della istruttoria svolta fino all’atto finale e che lo rendono sicuramente impugnabile da parte della Regione. Intanto in generale ed in premessa anche dallo stesso Parere finale della Regione risulta violato quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006 il mancato ottemperamento, da parte del proponente, alle richieste di integrazioni nei termini perentori stabiliti dalla Autorità Competente la procedura di VIA in corso deve essere archiviata
Le alternative tecnologiche analizzate sono insufficienti
Enel pone come alternative tecnologiche al progetto di centrale di
oltre 800 Mwe delle finte alternative. Infatti è ovvio che una centrale a gas
più piccola non ha senso in quanto produrrebbe comunque gli stessi effetti
ambientali se non peggiori di quella proposta. mentre il riferimento
all’impianto fotovoltaico da soli 7Mwe non è una alternativa ma semmai una
integrazione al progetto di centrale a gas.
Nella VIA le alternative devono essere realistiche non inventate
per giustificare la proposta iniziale come invece fa Enel nelle sue
integrazioni (Corte di Giustizia con sentenza del 7 novembre 2018 (causa
C461-17 - QUI)
Inoltre risulta violato il punto 2 allegato VII alla Parte II
del DLgs 152/2006 secondo il quale lo studio di impatto ambientale e quindi
il giudizio di VIA finale devono verificare: “2. Una descrizione delle principali
alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e
alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero,
adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con
indicazione delle principali ragioni della
scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della
scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione
delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.”
Rimozione della alternativa zero e impatto sulla salute pubblica
La documentazione presentata da Enel non mette a confronto il
progetto di centrale a gas con la situazione zero cioè senza alcun impianto
energetico nel sito interessato, ma invece mette a confronto il turbogas con la
esistente centrale a carbone come se fossimo di fronte ad un modifica dell’impianto
esistente e non invece, come è, ad un impianto completamente nuovo.
Mettendo a confronto gas con carbone è chiaro che è facile
dichiarare un miglioramento delle emissioni nella zona ma quello che manca è il
confronto tra: assenza di impianti energetici < > presenza del nuovo
turbogas < > presenza di altre fonti inquinanti.
Se fosse stato fatto questo confronto probabilmente si sarebbe
dimostrato che la centrale a gas pur migliorando le emissioni rispetto all’esistente
impianto a carbone produceva comunque un impatto cumulativo negativo nella
situazione esistente già precaria. Questa precarietà è ammessa dallo stesso
Parere del’Istituto Superiore di Sanità, interno al procedimento di VIA, il
quale evidenzia: “… che l’area oggetto di studio presenta alcune
criticità in relazione ai livelli di concentrazione di NO2 .. e per il PM10 e
il PM2,5 per i quali in alcune stazioni le concentrazioni annuali, registrate
in questi ultimi anni, sono superiore a quelle raccomandate dall’OMS a tutela
della salute”.
In relazione ai profili di rischio sanitario emersi dallo Studio
Sentieri anche in relazione all’area interessata dal sito di bonifica di
Pitelli il Parere ISS precisa: “l’area di interessa a prescindere da quali
ne siano le cause, risulta pertanto avere dei profili di salute specifici che
presentano rischi in eccesso. La diminuzione delle esposizioni associate
all’opera in esame dovrebbe contribuire ad un miglioramento del quadro di
insieme ma non si può escludere che la presenza nel territorio della centrale
termoelettrica abbia contribuito al determinarsi di tali profili di rischio”.
Il Parere ISS così conclude: “ … è necessario che il
proponente provveda quanto prima a produrre i profili di salute generali e
specifici delle popolazioni comunali interessate dalle emissioni dell’impianto
e il cui disegno di studio possa includere valutazioni ante-post operam tramite
modello di studio “differences in differences [NOTA 1].
Si raccomanda che l’esecuzione di tale studio sia effettuata da un Ente terzo”.
Rispetto a questo quadro si confermano le gravi lacune istruttorie
per valutare l’impatto sulla salute pubblica dl progetto in questione nel sito
interessato. Lacune non colmate dalla documentazione Enel come ammette lo
stesso Parere ISS e come si conferma nel Parere della Commissione VIA VAS
presupposto del Decreto VIA del MITE.
Infatti il Parere della Commissione VIA VAS a pagina 17 afferma: “Le
principali interazioni ambientali, fonti di rischio per la salute pubblica in
riferimento alla tipologia di opera in esame, sono costituite delle emissioni
atmosferiche e sonore. Il proponente afferma che essendo attese riduzioni di
impatto per entrambe le componenti, non è prevedibile alcun impatto
significativo sulla componente salute pubblica” Insomma la stessa
Commissione VIA VAS avvalla l’impostazione
di Enel di mettere a confronto carbone (impianto esistente) con gas (impianto
nuovo).
Non solo ma il Decreto VIA del MITE sulla base del Parere della
Commissione VIA VAS rinvia dopo l’entrata in funzione del turbogas la
valutazione del rischio salute pubblica in atto nel sito in questione. Infatti il
Decreto VIA prevede tra le prescrizioni da rispettare quella n°2: “Effettuare
uno studio epidemiologico a coorte storica”!
In altri termini si sono violati in primo luogo il principio di prevenzione tipico del
procedimento di VIA, in quanto la VIA “è una attività preventiva non
successiva” (Consiglio di Stato sez. IV 24/2/2008 n° 782).
Più specificamente si sono violati i seguenti punti richiesti dall’allegato
VII alla Parte II del Dlgs 152/2006 (contenuto studio di impatto
ambientale) in relazione:
- alla non completa e preventiva descrizione dello stato della
salute umana nell’area interessata (punto 4 allegato VII alla Parte II del DLgs
152/2006)
- alla non completa valutazione preventiva dei rischi potenziali
sulla salute umana (lettera d) punto 5 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)
- ad una adeguata valutazione dell’ambiente e la sua evoluzione
con o senza il nuovo progetto (punto 3 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)
- ad una adeguata valutazione preventiva dell’impatto cumulativo
del nuovo progetto con le fonti e i fattori inquinanti esistenti e che
continueranno a sussistere dopo l’entrata in esercizio del turbogas (lettera e
punto 5 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)
Sulla non adeguata valutazione del rapporto tra progetto centrale
a gas e scenari di riduzione emissioni CO2 sia del PNIEC che del Green Deal UE
Come abbiamo visto sopra le integrazioni presentate da Enel sulla
richiesta della Commissione VIA VAS su questo aspetto non sono esaustive.
In questo senso viene violato quanto previsto dalla lettera f)
punto 5 allegato VII alla parte II del DLgs 152/2006 che prevede la necessità
che la documentazione presentata nella istruttoria di VIA preveda una
descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti dovuti: “f) all'impatto del
progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento
climatico;”.
Il metodo con cui sono stati individuati i siti per le nuove
centrali a gas è in contrasto con il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC)
Enel nelle sue integrazioni cita il PNIEC per giustificare il suo
progetto come coerente con gli scenari energetici nazionali. In realtà il
PNIEC non indica i siti specifici dove verranno fatte le centrali a gas.
Il PNIEC anzi prevede un metodo di concertazione per decidere i
singoli siti dove sono previste le chiusure delle centrali a carbone, mai
rispettato fino ad ora. In particolare a pagina 111 del PNIEC, dove si
afferma: “Le valutazioni delle modifiche infrastrutturali eventualmente
necessarie ai fini della concreta attuazione del phase out del carbone dalla
produzione elettrica si baseranno sul confronto in appositi tavoli settoriali
(per zone di mercato elettrico, per singolo sito e specifico per la Sardegna),
con gli operatori, le autonomie locali, Terna, le parti sociali e le
associazioni ambientaliste e di categoria. I tavoli hanno lo scopo di valutare
le condizioni tecniche e normative, le infrastrutture necessarie, nonché le
modalità di salvaguardia dell’occupazione (per la quale sono state stanziate
apposite risorse)”.
Non solo ma la Dichiarazione di sintesi (22 gennaio
2020) relativa alla procedura di VAS del PNIEC, a pagina 10, afferma: “Il
Piano è un documento di natura strategica e non scende nel dettaglio degli
interventi, né li localizza sul territorio” per poi aggiungere: “Nelle fasi
attuative del Piano è previsto che i Ministeri competenti insieme alle Regioni
individuino le aree idonee e quelle non idonee”.
Tutto questo in palese contraddizione con quanto affermato a
pagina 7 del Parere della Commissione VIA VAS allegato al Decreto VIA del MITE
secondo il quale, sotto il profilo del quadro programmatico energetico in cui
si colloca il progetto, “il progetto in esame non mostra elementi di
criticità rispetto alla pianificazione energetica ai diversi livelli
istituzionali, soprattutto in termini di decarbonizzazione”
Quanto sopra inoltre ha impedito di svolgere un aspetto
fondamentale della procedura di VIA che riguardano le alternative localizzative
come previsto dal punto 2 allegato VII alla parte II del DLgs 152/2006.
Inoltre è stato violato quanto previsto dalla Dichiarazione di sintesi e quindi
dalle conclusioni della VAS sul PNIEC. In questo si profila un contrasto con
quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 articolo 10 del DLgs 152/2006
secondo il quale relativamente alla procedura di VIA di progetti compresi in
strumenti di programmazione che hanno avuto la VAS: “Nel corso della redazione
dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione
la documentazione e le conclusioni della VAS.”
INFINE… PROFILO DI CONTRASTO CON I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE STATO
REGIONE IN MATERIA ENERGIA DA SOLLEVARE IN SEDE DI NO ALLA INTESA DA PARTE
DELLE REGIONE LIGURIA ALLA AUTORIZZAZIONE FINALE DEL MITE.
La Corte Costituzionale con varie sentenze N° 6 DEL 2004 – 383 del
2005 – 224 del 2019 – 117 del 2013 ha
avuto modo di chiarire che: “la
chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi
di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica debba essere accompagnata dalla
previsione di idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso
forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa
dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve
ritenere per i poteri statali concernenti la determinazione dei criteri
generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione,
per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della
Conferenza unificata previsto dalla norma impugnata”.
In sostanza secondo la Corte Costituzionale il percorso che
porta alla decisione sulla Intesa da parte della Regione deve essere ispirato
al principio di collaborazione tra Stato e Regione e non deve quindi
essere visto come una sorta di potere di veto della Regione a priori vale a
dire da decidere autonomamente senza alcun confronto con lo Stato ma al
contempo questo confronto ci deve essere, promosso e gestito da entrambe le
parti cosa non avvenuta ad oggi e confermata dal Decreto VIA che non ha
minimamente tenuto conto delle richieste principali della Regione sulla analisi
delle alternative elemento fondante sia della procedura di VIA come sopra richiamato
ma anche del giudizio sulla Intesa della Regione al rilascio della
autorizzazione finale.
[NOTA 1]
Il
modello differences in differences è una metodologia utilizzata per stimare
l’effetto di un “trattamento” (ad esempio l’introduzione di un provvedimento di
policy) su un gruppo di soggetti (“trattati”), relativamente a un secondo
gruppo di soggetti non esposti al trattamento (gruppo di “controllo”). I due
gruppi vengono osservati in due periodi, uno precedente e uno successivo al
trattamento. I dati possono essere ripetizioni di cross section o dati panel.
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