martedì 14 dicembre 2021

I motivi in base ai quali la Regione Liguria ha titolo per impugnare il Decreto di VIA favorevole alla centrale a gas proposta a Spezia

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MITE) di concerto con quello della Cultura che ha dato giudizio di VIA positivo al progetto di centrale a gas non chiude la partita in quanto ora occorrerà l’autorizzazione finale da parte del MITE previa Intesa con la Regione Liguria e passaggio in Conferenza dei Servizi con la partecipazione dei Comuni di Arcola e La Spezia che dovranno dare il loro parere anche sulla conformità urbanistica del progetto (vedi QUI).

Nonostante ciò penso che il Decreto costituisca già di per se un atto impugnabile non solo sotto il profilo formale (provvedimenti di VIA producono comunque una efficacia giuridica autonoma e sono quindi impugnabili di fronte alla giustizia amministrativa) ma per ragioni sia interne al contenuto del decreto come pure alla continuazione della procedura autorizzatoria.

Infatti sotto il secondo aspetto una impugnazione al TAR del Lazio legata ad una richiesta di sospensiva immediata può allungare ulteriormente la procedura autorizzatoria finale e favorire quindi una contemporanea azione di pressione politica sul Governo affinché non rilasci la autorizzazione finale.

Ma oltre a questo aspetto diciamo procedurale ne sussistono altri che riguardano il merito del Decreto del MITE e che vado ad illustrare nel proseguo di questo post…  


OSSERVAZIONI DELLA REGIONE DEL 22/7/2020

Nelle sue iniziali Osservazioni all’avvio del procedimento di VIA sul progetto di centrale a gas proposto a Spezia la Regione così concludeva: “Osservazioni generali: è stata rilevata la necessità di approfondire la valutazione delle alternative di progetto comprensiva della opzione zero e di scenari capaci di rappresentare uno sviluppo territoriale complessivo ; di motivare la strategicità del sito in esame e chiarire le tempistiche di realizzazione del nuovo impianto rispetto alla dismissione dell’impianto esistente

Queste osservazioni venivano riprese in copia e incolla nel Parere della Regione del 28 luglio 2020.



RICHIESTE COMMISSIONE VIA VAS 18 MARZO 2021

La Commissione VIA VAS presso il MITE dopo avere esaminato la documentazione presentata da Enel a cominciare dallo Studio di Impatto Ambientale ha formulato una richiesta di Integrazioni tra le quali particolarmente significative, ai fini del ragionamento sono quelle del punto 1 che riporto di seguito:

si ritiene necessario vengano esaminate quelle alternative che prevedano una produzione anche parziale basata sulle fonti rinnovabili o una più contenuta taglia dell’impianto GT al fine di:

a) contenere le emissioni di ammoniaca in fase 2, inquinante che determina un incremento di particolato fine secondario che, seppur modesto, risulta incompatibile con le criticità ambientali dell’area di interesse e comunque non compensato dalla riduzione complessiva di PTS che incide principalmente sulla componente primaria;

b) rendere la proposta più coerente con gli obiettivi di transizione energetica e con le più probabili richieste del mercato, considerata anche la produzione di energia della centrale negli ultimi anni;

c) ridurre l’impatto assoluto su tutti i comparti ambientali in considerazione della reale attività del sito che, negli ultimi anni, risulta molto ridimensionata rispetto alla produzione autorizzata. Ciò renderebbe più realistico il confronto tra gli scenari proposti nel SIA che al momento si palesa teorico;

d) ridimensionare l’incremento netto degli impatti che deriva dal confronto con lo scenario 2025 in cui le comunità territoriali si sono già proiettate in termini di benefici ambientali rivenienti dalla chiusura della centrale.”


Particolarmente significative sono le prime due richieste (lettere a) e b) perché dimostrano due cose:

1. il progetto di centrale a gas resta un impianto pericoloso per la salute degli spezzini vista la particolarità situazione ambientale dell’area interessata 

2. la centrale a carbone non è più strategica per le esigenze del sistema elettrico nazionale come una volta quindi questo rende possibile ragionare su altre ipotesi di generazione elettrica non legate alle fonti fossili anche in chiave post 2025 (vedi sopra la lettera d) quando si dovrà o si dovrebbe passare alla generazione elettrica solo da fonti rinnovabili.


La Commissione poi presenta anche richieste significative al punto 2 della sua nota: quella di mettere a confronto a seconda del combustibile utilizzato la evoluzione delle emissioni di CO2 fino al 2030. Questo, affermano le richieste della Commissione, andrà fatto per tutti gli scenari considerati quindi anche quelli che non prevedono la mega centrale a gas prevista dal progetto Enel, il tutto rapportato ai nuovi obiettivi della UE sulla transizione energetica a neutralità climatica.


 

RISPOSTE ENEL DEL 16/4/2021 ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE VIA VAS

Cosa risponde Enel sul rapporto tra continuazione centrale a carbone a spezia e nuovo progetto di centrale a gas:

Enel sulla chiusura del carbone a Spezia afferma nella sua risposta al Ministero della Transizione Ecologica: “La non realizzazione del progetto della nuova unità a gas a La Spezia si tradurrebbe in una mancata opportunità di concretizzare la chiusura degli impianti a carbone e di realizzare il programma previsto per la transizione energetica che secondo le riportate previsioni del PNIEC è subordinata anche alla programmazione e realizzazione nell’immediato futuro degli impianti termoelettrici a gas necessari per il sistema e delle relative infrastrutture”.

Il  MITE rispondendo ad una interrogazione, lo scorso 1 dicembre, in Parlamento ha dichiarato che è arrivata una comunicazione di Terna con la quale si afferma la chiusura della centrale a carbone a partire dal 1 gennaio 2022.

Ma ancora prima la sottosegretaria al MITE dichiara rispondendo ad una interrogazione dell'ON. Gagliardi: "Ci aspettiamo a breve autorizzazioni per nuovi impianti al Nord, stop a carbone ligure forse entro l'anno” (QUI).

In realtà già al momento della presentazione delle integrazioni da parte di Enel era venuto meno ogni collegamento tra chiusura della centrale a carbone e necessità di sostituirla con una centrale a gas come spiegai QUI e più recentemente QUI.

 

Cosa risponde Enel sulle alternative tecnologiche alla centrale a gas proposta a Spezia

Sulla richiesta della Commissione VIA VAS presso il MITE di produrre soluzione tecnologiche alternative al gas per il sito spezzino, Enel risponde ponendo due scenari univoci come già constatato nel Parere della Regione del 28/7/2021 e nelle osservazioni della Regione del 22/7/2021:

Il Primo: centrale a gas più piccola di quella proposta

Il Secondo: integrare il progetto di centrale a gas nelle attuali dimensioni con impianti 7,3 MW di capacità fotovoltaica, per una estensione pari a circa 12 ha e 60 MW di capacità BESS (Battery Energy Storage System) per una estensione di circa 2,3 ha, che verranno autorizzati con iter distinti dal procedimento del gas.

Siamo quindi di fronte a due finti scenari alternativi il primo perché non cambia nulla, il secondo perché solo integrativo al progetto di centrale a gas proposto. Ma sulle alternative torno più avanti in questo post.

 

Cosa risponde Enel sul rapporto tra progetto centrale a gas e scenari di riduzione emissioni CO2 sia del PNIEC che del Green Deal UE

Infine molto significativa è la risposta di Enel alla richiesta del MITE, punto 2 della nota della Commissione VIA VAS, che consisteva nel mettere a confronto a seconda del combustibile utilizzato la evoluzione delle emissioni di CO2 fino al 2030. Questo, affermano le richieste della Commissione, andrà fatto per tutti gli scenari considerati quindi anche quelli che non prevedono la mega centrale a gas prevista dal progetto Enel, il tutto rapportato ai nuovi obiettivi della UE sulla transizione energetica a neutralità climatica.

Enel a questa richiesta risponde che anche nello scenario nuovo del Green Deal della UE: “Si evidenzia che la produzione da GAS nel suo complesso continua a coprire una parte importante della domanda, con decrementi assoluti inferiori rispetto alla crescita delle FER in quanto parte della generazione è sostitutiva di quella attuale a carbone. In questo senso, i nuovi impianti”. Non solo ma secondo Enel la generazione a gas anche al 2030 (scenario Green Deal) vedrà la presenza di ben 100 Twh di contro a 248 da Fonti Rinnovabili.”

Sul punto Enel rimuove il fatto che i nuovi obiettivi europei proposti a inizio 2020 prevedono riduzioni delle emissioni di gas serra ulteriori che richiederanno una revisione dello stesso PNIEC come ammesso dallo stesso Governo Nazionale (QUI). Lo stesso Studio di Impatto Ambientale del progetto di centrale a gas per Spezia, presentato il 20/12/2019, non tiene conto quindi di quanto affermato nella Comunicazione del 11.12.2019 COM(2019) 640 finale, intitolata ”Il Green Deal europeo”.

Non casualmente il Parere (QUI) del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Mercati del carbonio: creazione, strutturazione e sfide per l’industria europea” prevede che i piani di ripresa devono essere allineati all’obiettivo climatico dell’UE e devono essere armonizzati con la finalità generale del Green Deal europeo.


 

PARERE FINALE DELLA REGIONE 28 MAGGIO 2021

La Regione Liguria nel suo Parere conclusivo precedente al Decreto VIA del MITE ha ribadito le gravi lacune nelle integrazioni presentate da Enel, infatti nelle conclusioni di detto Parere si legge:

Con il presente contributo si prende atto che, diversamente da quanto richiesto dalla Regione Liguria, nella impostazione del SIA permane una valutazione fondata sul confronto tra due soli scenari:

lo scenario con la futura a turbogas SP5 (fase 1 e 2)

lo scenario attuale con l’unità a carbone SP3

senza valutare tra le ragionevoli alternative l’alternativa zero, cioè la previsione di dismissione dell’impianto e la riconversione complessiva dell’area.

Nonostante tale assunzione che di fatto influisce sul quadro di riferimento e sull’esito della valutazione ambientale è stata condotta una istruttoria sulla documentazione di progetto…

Come si vede il Parere è tutto meno che un parere favorevole al progetto e quindi al rilascio della VIA positiva e questo taglia ogni interpretazione del tipo: la Regione ha dato Parere favorevole quindi non può impugnare il Decreto del MITE. La cosa grave è che nelle premesse del Decreto si affermi invece il contrario e cioè che il Parere della Regione è favorevole, dichiarando il falso o quanto meno interpretando in modo non corretto questo atto della Regione.


 

POTENZIALE VIZI DELLA PROCEDURA DI VIA CONCLUSA CON IL DECRETO MITE


Mancata ottemperanza alle richieste di integrazione della Commissione VIA VAS

Alla luce di quanto sopra si possono già fin d’ora individuare alcuni significativi profili di illegittimità del Decreto di VIA che riguardano il merito della istruttoria svolta fino all’atto finale e che lo rendono sicuramente impugnabile da parte della Regione.  Intanto in generale ed in premessa anche dallo stesso Parere finale della Regione risulta violato quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006 il mancato ottemperamento, da parte del proponente, alle richieste di integrazioni nei termini perentori stabiliti dalla Autorità Competente la procedura di VIA in corso deve essere archiviata

 

Le alternative tecnologiche analizzate sono insufficienti

Enel pone come alternative tecnologiche al progetto di centrale di oltre 800 Mwe delle finte alternative. Infatti è ovvio che una centrale a gas più piccola non ha senso in quanto produrrebbe comunque gli stessi effetti ambientali se non peggiori di quella proposta. mentre il riferimento all’impianto fotovoltaico da soli 7Mwe non è una alternativa ma semmai una integrazione al progetto di centrale a gas.

Nella VIA le alternative devono essere realistiche non inventate per giustificare la proposta iniziale come invece fa Enel nelle sue integrazioni (Corte di Giustizia con sentenza del 7 novembre 2018 (causa C461-17 - QUI)

Inoltre risulta violato il punto 2 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il quale lo studio di impatto ambientale e quindi il giudizio di VIA finale devono verificare: “2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla  tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della  scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta  progettuale, sotto  il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.”


Rimozione della alternativa zero e impatto sulla salute pubblica

La documentazione presentata da Enel non mette a confronto il progetto di centrale a gas con la situazione zero cioè senza alcun impianto energetico nel sito interessato, ma invece mette a confronto il turbogas con la esistente centrale a carbone come se fossimo di fronte ad un modifica dell’impianto esistente e non invece, come è, ad un impianto completamente nuovo.

Mettendo a confronto gas con carbone è chiaro che è facile dichiarare un miglioramento delle emissioni nella zona ma quello che manca è il confronto tra: assenza di impianti energetici < > presenza del nuovo turbogas < > presenza di altre fonti inquinanti.

Se fosse stato fatto questo confronto probabilmente si sarebbe dimostrato che la centrale a gas pur migliorando le emissioni rispetto all’esistente impianto a carbone produceva comunque un impatto cumulativo negativo nella situazione esistente già precaria. Questa precarietà è ammessa dallo stesso Parere del’Istituto Superiore di Sanità, interno al procedimento di VIA, il quale evidenzia: “… che l’area oggetto di studio presenta alcune criticità in relazione ai livelli di concentrazione di NO2 .. e per il PM10 e il PM2,5 per i quali in alcune stazioni le concentrazioni annuali, registrate in questi ultimi anni, sono superiore a quelle raccomandate dall’OMS a tutela della salute”.

In relazione ai profili di rischio sanitario emersi dallo Studio Sentieri anche in relazione all’area interessata dal sito di bonifica di Pitelli il Parere ISS precisa: “l’area di interessa a prescindere da quali ne siano le cause, risulta pertanto avere dei profili di salute specifici che presentano rischi in eccesso. La diminuzione delle esposizioni associate all’opera in esame dovrebbe contribuire ad un miglioramento del quadro di insieme ma non si può escludere che la presenza nel territorio della centrale termoelettrica abbia contribuito al determinarsi di tali profili di rischio”.

Il Parere ISS così conclude: “ … è necessario che il proponente provveda quanto prima a produrre i profili di salute generali e specifici delle popolazioni comunali interessate dalle emissioni dell’impianto e il cui disegno di studio possa includere valutazioni ante-post operam tramite modello di studio “differences in differences [NOTA 1]. Si raccomanda che l’esecuzione di tale studio sia effettuata da un Ente terzo”.

Rispetto a questo quadro si confermano le gravi lacune istruttorie per valutare l’impatto sulla salute pubblica dl progetto in questione nel sito interessato. Lacune non colmate dalla documentazione Enel come ammette lo stesso Parere ISS e come si conferma nel Parere della Commissione VIA VAS presupposto del Decreto VIA del MITE.

Infatti il Parere della Commissione VIA VAS a pagina 17 afferma: “Le principali interazioni ambientali, fonti di rischio per la salute pubblica in riferimento alla tipologia di opera in esame, sono costituite delle emissioni atmosferiche e sonore. Il proponente afferma che essendo attese riduzioni di impatto per entrambe le componenti, non è prevedibile alcun impatto significativo sulla componente salute pubblica” Insomma la stessa Commissione VIA VAS avvalla  l’impostazione di Enel di mettere a confronto carbone (impianto esistente) con gas (impianto nuovo).

Non solo ma il Decreto VIA del MITE sulla base del Parere della Commissione VIA VAS rinvia dopo l’entrata in funzione del turbogas la valutazione del rischio salute pubblica in atto nel sito in questione. Infatti il Decreto VIA prevede tra le prescrizioni da rispettare quella n°2: “Effettuare uno studio epidemiologico a coorte storica”!

In altri termini si sono violati in primo luogo il principio di prevenzione tipico del procedimento di VIA, in quanto la VIA “è una attività preventiva non successiva” (Consiglio di Stato sez. IV 24/2/2008 n° 782).

Più specificamente si sono violati i seguenti punti richiesti dall’allegato VII alla Parte II del Dlgs 152/2006 (contenuto studio di impatto ambientale) in relazione:

- alla non completa e preventiva descrizione dello stato della salute umana nell’area interessata (punto 4 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)

- alla non completa valutazione preventiva dei rischi potenziali sulla salute umana (lettera d) punto 5 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)

- ad una adeguata valutazione dell’ambiente e la sua evoluzione con o senza il nuovo progetto (punto 3 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)

- ad una adeguata valutazione preventiva dell’impatto cumulativo del nuovo progetto con le fonti e i fattori inquinanti esistenti e che continueranno a sussistere dopo l’entrata in esercizio del turbogas (lettera e punto 5 allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006)

 

Sulla non adeguata valutazione del rapporto tra progetto centrale a gas e scenari di riduzione emissioni CO2 sia del PNIEC che del Green Deal UE

Come abbiamo visto sopra le integrazioni presentate da Enel sulla richiesta della Commissione VIA VAS su questo aspetto non sono esaustive.

In questo senso viene violato quanto previsto dalla lettera f) punto 5 allegato VII alla parte II del DLgs 152/2006 che prevede la necessità che la documentazione presentata nella istruttoria di VIA preveda una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti dovuti: “f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto  serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;”.  

 

Il metodo con cui sono stati individuati i siti per le nuove centrali a gas è in contrasto con il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC)

Enel nelle sue integrazioni cita il PNIEC per giustificare il suo progetto come coerente con gli scenari energetici nazionali. In realtà il PNIEC non indica i siti specifici dove verranno fatte le centrali a gas.

Il PNIEC anzi prevede un metodo di concertazione per decidere i singoli siti dove sono previste le chiusure delle centrali a carbone, mai rispettato fino ad ora. In particolare a pagina 111 del PNIEC, dove si afferma: “Le valutazioni delle modifiche infrastrutturali eventualmente necessarie ai fini della concreta attuazione del phase out del carbone dalla produzione elettrica si baseranno sul confronto in appositi tavoli settoriali (per zone di mercato elettrico, per singolo sito e specifico per la Sardegna), con gli operatori, le autonomie locali, Terna, le parti sociali e le associazioni ambientaliste e di categoria. I tavoli hanno lo scopo di valutare le condizioni tecniche e normative, le infrastrutture necessarie, nonché le modalità di salvaguardia dell’occupazione (per la quale sono state stanziate apposite risorse)”.

Non solo ma la Dichiarazione di sintesi (22 gennaio 2020) relativa alla procedura di VAS del PNIEC, a pagina 10, afferma: “Il Piano è un documento di natura strategica e non scende nel dettaglio degli interventi, né li localizza sul territorio” per poi aggiungere: “Nelle fasi attuative del Piano è previsto che i Ministeri competenti insieme alle Regioni individuino le aree idonee e quelle non idonee”.  

Tutto questo in palese contraddizione con quanto affermato a pagina 7 del Parere della Commissione VIA VAS allegato al Decreto VIA del MITE secondo il quale, sotto il profilo del quadro programmatico energetico in cui si colloca il progetto, “il progetto in esame non mostra elementi di criticità rispetto alla pianificazione energetica ai diversi livelli istituzionali, soprattutto in termini di decarbonizzazione

Quanto sopra inoltre ha impedito di svolgere un aspetto fondamentale della procedura di VIA che riguardano le alternative localizzative come previsto dal punto 2 allegato VII alla parte II del DLgs 152/2006. Inoltre è stato violato quanto previsto dalla Dichiarazione di sintesi e quindi dalle conclusioni della VAS sul PNIEC. In questo si profila un contrasto con quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 articolo 10 del DLgs 152/2006 secondo il quale relativamente alla procedura di VIA di progetti compresi in strumenti di programmazione che hanno avuto la VAS: “Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.”



INFINE… PROFILO DI CONTRASTO CON I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE STATO REGIONE IN MATERIA ENERGIA DA SOLLEVARE IN SEDE DI NO ALLA INTESA DA PARTE DELLE REGIONE LIGURIA ALLA AUTORIZZAZIONE FINALE DEL MITE.

La Corte Costituzionale con varie sentenze N° 6 DEL 2004 – 383 del 2005 – 224 del 2019 – 117 del 2013  ha avuto modo di chiarire che:  “la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica debba essere accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per i poteri statali concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata previsto dalla norma impugnata”.

In sostanza secondo la Corte Costituzionale il percorso che porta alla decisione sulla Intesa da parte della Regione deve essere ispirato al principio di collaborazione tra Stato e Regione e non deve quindi essere visto come una sorta di potere di veto della Regione a priori vale a dire da decidere autonomamente senza alcun confronto con lo Stato ma al contempo questo confronto ci deve essere, promosso e gestito da entrambe le parti cosa non avvenuta ad oggi e confermata dal Decreto VIA che non ha minimamente tenuto conto delle richieste principali della Regione sulla analisi delle alternative elemento fondante sia della procedura di VIA come sopra richiamato ma anche del giudizio sulla Intesa della Regione al rilascio della autorizzazione finale.



[NOTA 1] Il modello differences in differences è una metodologia utilizzata per stimare l’effetto di un “trattamento” (ad esempio l’introduzione di un provvedimento di policy) su un gruppo di soggetti (“trattati”), relativamente a un secondo gruppo di soggetti non esposti al trattamento (gruppo di “controllo”). I due gruppi vengono osservati in due periodi, uno precedente e uno successivo al trattamento. I dati possono essere ripetizioni di cross section o dati panel.

          



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