giovedì 25 maggio 2023

Nuove semplificazioni e deroghe alla VIA per gli impianti da fonti rinnovabili

La legge 41/2023 (QUI) prevede nuova disciplina semplificatoria ma anche in deroga alla normativa ordinaria sulla Valutazione di Impatto Ambientale. In particolare:

1. Si prevede che ai progetti di produzione di idrogeno verde ovvero da fonti rinnovabili si applica la procedura di VIA privilegiata (vedi comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006) delle opere finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale energia clima (PNIEC), dove la VIA è gestita da una Commissione tecnica speciale direttamente collegata con la Cabina di Regia di attuazione del PNRR.

2. Si dà attuazione al Regolamento (UE) 2022/2577 prevedendo la non applicazione dal 22 aprile 2023) e fino al 30 giugno 2024 della VIA ad un elenco di progetti relative a fonti rinnovabili

3. Si alzano le soglie per applicare la VIA ordinaria e la verifica di assoggettabilità a VIA di impianti fotovoltaici e idroelettrici per la generazione elettrica.

 

 

SEMPLIFICAZIONE VIA PER LO SVILUPPO DELL'IDROGENO VERDE E RINNOVABILE

L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 inserisce tra le opere sottoponibili a VIA statale (ex allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.

Inoltre, l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta categoria di progetti e ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8 del DLgs 152/2006 secondo il quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il  clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto  tra quelli a cui, ai sensi  del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine  decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.

 

 

 

IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI ESENTATI EX LEGE DALLA VIA

Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (per un commento QUI) stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione. Il Regolamento in particolare, deroga all’applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in modo generalizzato anche per progetti (come, ad esempio i Parchi Eolici ma non solo) che possono avere rilevanti impatti soprattutto se localizzati in zone protette.

 

L’articolo 47 della legge 41/2023 dà attuazione in Italia di quanto previsto da detto Regolamento per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta legge (dal 22 aprile 2023) e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalla applicazione dalla VIA:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture  indispensabili alla costruzione  e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo 8  novembre  2021,  n. 199 (QUI), contemplate nell'ambito di piani o programmi  già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già   sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area   occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione   ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

f) progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia  da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna ai sensi del comma 12 articolo 36 DLgs 93/2011 QUI), già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

N.B. la esenzione si applica, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di VIA.

 



 

NUOVE SOGLIE PER APPLICARE LA VIA PER IL FOTOVOLTAICO E L’IDROELETTRICO

L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW (prima era 10) e 10 MW (prima 1 MW), purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI), ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI);

c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (QUI).

Per conseguenza della nuova norma sopra riportata l’articolo 47 della legge 41/2023 abroga il terzo periodo del comma 9-bis articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI) che recitava:Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al   comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si  trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente  elencate  e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 (QUI)”.

 

L’articolo 47 legge 41/2023 integra la lettera h) punto 2 allegato alla parte II del DLgs 152/2006 che elenca le categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni.

In particolare, la nuova versione della lettera h) è la seguente: "h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (QUI), con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici."

 

 

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