La
legge 41/2023 (QUI) prevede nuova disciplina semplificatoria ma anche in deroga alla
normativa ordinaria sulla Valutazione di Impatto Ambientale. In particolare:
1. Si prevede che ai progetti di produzione di idrogeno verde ovvero da fonti rinnovabili si applica la procedura di VIA privilegiata (vedi comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006) delle opere finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale energia clima (PNIEC), dove la VIA è gestita da una Commissione tecnica speciale direttamente collegata con la Cabina di Regia di attuazione del PNRR.
2. Si dà attuazione al Regolamento (UE) 2022/2577 prevedendo la non
applicazione dal
22 aprile 2023) e fino al 30 giugno 2024 della VIA ad un elenco di progetti
relative a fonti rinnovabili
3. Si alzano le soglie per applicare la VIA ordinaria e la verifica
di assoggettabilità a VIA di impianti fotovoltaici e idroelettrici per la
generazione elettrica.
SEMPLIFICAZIONE VIA PER LO SVILUPPO DELL'IDROGENO VERDE
E RINNOVABILE
L’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 convertito
nella legge 41/2023 inserisce tra le opere sottoponibili a VIA statale (ex
allegato II DLgs 152/2006) anche gli impianti chimici integrati per la produzione
di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde
ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra loro.
Inoltre,
l’articolo 41 del Decreto Legge 13/2023 prevede che alla suddetta
categoria di progetti e ai connessi impianti da rinnovabili ove previsti, si
applichi quanto previsto dal comma 1 articolo 8 del DLgs 152/2006 secondo il
quale: con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data
precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior
valore di potenza installata o trasportata prevista.
IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI ESENTATI EX LEGE DALLA VIA
Il
Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (per un
commento QUI) stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese
ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia
da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie
rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi
il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione. Il Regolamento in
particolare, deroga all’applicazione della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale in modo generalizzato anche per progetti (come, ad esempio i Parchi
Eolici ma non solo) che possono avere rilevanti impatti soprattutto se
localizzati in zone protette.
L’articolo 47 della legge 41/2023 dà
attuazione in Italia di quanto previsto da detto Regolamento per cui a decorrere
dalla data di entrata in vigore di detta legge (dal 22 aprile 2023) e fino al
30 giugno 2024, sono esentati dalla applicazione dalla VIA:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva
sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e
delle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Decreto
legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 (QUI), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi
di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con
potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già
sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che
non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo,
sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o
programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle
aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
f)
progetti
di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate
dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna
ai sensi del comma 12 articolo 36 DLgs 93/2011 QUI), già sottoposti positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
N.B. la esenzione si applica, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi
previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sia in corso un procedimento di VIA.
NUOVE SOGLIE PER
APPLICARE LA VIA PER IL FOTOVOLTAICO E L’IDROELETTRICO
L’articolo 47 della legge 41/2023 prevede che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW (prima era 10) e 10 MW (prima 1 MW), purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI), ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo
20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI);
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (QUI).
Per conseguenza della nuova norma sopra riportata l’articolo 47 della legge 41/2023 abroga il terzo periodo del comma 9-bis articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI) che recitava: “Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 (QUI)”.
L’articolo 47 legge 41/2023 integra la lettera h) punto 2 allegato
alla parte II del DLgs 152/2006 che elenca le categorie di opere sottoponibili
a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni.
In particolare, la nuova versione della lettera h) è la seguente: "h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (QUI), con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici."
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