mercoledì 3 maggio 2023

Il recupero inerti, se con scorie e ceneri, richiede l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Sentenza del Consiglio di Stato n° 305 del 10 gennaio 2023 (QUI) che interviene su una sentenza in primo grado e successivo appello relativamente alla controversia che vede l’annullamento di una autorizzazione integrata ambientale (AIA) ad un impianto di recupero rifiuti inerti che trattava anche scorie e ceneri senza avere per questa attività una AIA.  

In termini più generali la sentenza afferma che in un impianto o attività assoggettata o assoggettabile ad AIA quest’ultima assorbe anche le attività che prese separatamente non sarebbero assoggettabili ad AIA.

 

La ditta appellante sostiene che in realtà la attività di recupero inerti era legittima quindi non doveva essere annullata l’AIA per tutta l’attività sia quella per inerti che quella per scorie e ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato invece le disposizioni sono chiare in proposito e sorreggono la tesi dell’amministrazione che ha annullato l’AIA e quindi fermato l’intera attività non solo quella relativa alle scorie e ceneri. Infatti, l’attività IPPC descritta all’allegato VIII punto 5.3 lett. b) DLgs 152/2006 (QUI) si riferisce a: “b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg. al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: (…) 3) trattamento di scorie e ceneri;”.

Ne consegue che tutta l’attività di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di inerti per l’edilizia nel suo complesso costituisce attività IPPC, poiché comporta il trattamento di scorie e ceneri.

In presenza di un chiaro dettato normativo non sussiste alcun difetto di motivazione del provvedimento che su di esso si è basato.

 

Precisa ulteriormente la sentenza del Consiglio di Stato che il titolo legittimante per il recupero degli inerti non IPPC e per il trattamento delle scorie e delle ceneri pesanti è sempre stato unitario poiché unitario è il processo produttivo relativo al recupero degli inerti descritto e autorizzato dall’A.I.A. del 2013 e confermato dall’A.I.A. del 2018 dell’attività oggetto della sentenza.

Pertanto, il titolo autorizzativo unico non può essere scisso ed essere ritenuto valido solo per la parte di attività di recupero degli inerti non IPPC, poiché ciò implicherebbe l’autorizzazione alla prosecuzione di un processo produttivo differente rispetto a quello autorizzato dall’amministrazione con l’A.I.A.

 

Il Consiglio di Stato a supporto ulteriore della suddetta tesi cita la giurisprudenza della parte penale della controversia in oggetto. In particolare la Corte di cassazione nella pronuncia n. 38753 del 21 agosto 2008 aveva affermato che le specifiche finalità di prevenzione e riduzione dell’inquinamento perseguite dal legislatore con il d.lgs. n. 46 del 2014 “impongono una rigorosa e restrittiva interpretazione, tale da non vanificare gli effetti di questa particolare disciplina e che, pare quasi superfluo precisarlo, non può prescindere da una altrettanto rigorosa disamina dei contenuti del titolo abilitativo e della corrispondenza fra quanto autorizzato e le condizioni effettive di svolgimento dell’attività, senza che tale verifica possa arrestarsi di fronte alla mera disponibilità dell’autorizzazione.”.

 

 

 

 

 

 


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