La
legge 41/2023 (QUI) individua nuovi compiti per la Agenzia del Demanio nella
transizione energetica. Come è noto alla Agenzia (QUI) è assegnata la cura del patrimonio immobiliare dello Stato, con la responsabilità
di amministrare un portafoglio di circa 43 mila beni per un valore di 62
miliardi di euro.
La
nuova legge prevede che:
1. l’Agenzia individua nel suo patrimonio immobiliare gli immobili
in cui installare impianti da fonti rinnovabili
2. l’Agenzia può costituire Comunità Energetiche con le altre
Amministrazioni dello Stato (N.B. Per capire cosa sono le comunità energetiche
è interessante questo Vademecum di ENEA del 2021 QUI). Sulle
Comunità Energetiche il legislatore è intervenuto recentemente QUI.
Inoltre, l’articolo 47 della legge 41/2023 estende la possibilità ai Comuni di dare in concessione aree nella propria disponibilità per realizzare impianti utili per i fabbisogni delle comunità energetiche
Sempre l’articolo 47 della legge 41/2023 ha esteso la istituzione delle comunità energetiche anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA
ENERGETICA NAZIONALE
L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito
nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita
sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio
energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in
programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di
concerto con le amministrazioni usuarie,
dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di
energia da fonti
rinnovabili.
Sono
esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n.
34, norma che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei
beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali
e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati QUI).
Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra.
I
beni di cui sopra rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare
impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199 (QUI) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 (Procedure autorizzative
specifiche per le Aree Idonee) del medesimo Decreto
legislativo n. 199 del 2021.
Al
fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di
proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione
del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di
investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e
contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,
previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il
proprio contributo alla resilienza
energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNITÀ ENERGETICHE
L’articolo 16 della legge 41/2023 prevede che l'Agenzia del
demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le
amministrazioni dello Stato [NOTA 1],
nonché con le altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con
facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto
legislativo anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali
nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto:
- dall'articolo 20, comma 2 della legge 34/2022: contributo del
Ministero della Difesa alla sicurezza energetica (QUI);
- dall'articolo 10, comma 2, della legge 175/2022: Contributo
del Ministero dell'interno, del Ministero della
giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale
(QUI).
CONCESSIONI DA PARTE DEI
COMUNI DI AREE PER REALIZZARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito
nella legge 41/2023 prevede che fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 [NOTA 2], gli enti
locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei
principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di
trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie
disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i
fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.
Per le finalità di cui sopra gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.
COMUNITÀ ENERGETICHE
ESTENSIONE SOGGETTI PROMOTORI
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito in legge
41/2023 modificando
l’articolo 31 del DLgs 199/2021 (QUI) prevede che le comunità energetiche siano costituite anche da
associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
Sempre
l’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 prevede che le comunità
energetiche, i cui poteri di controllo
siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma
individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di
categoria, da cooperative agricole che
svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (definizione
imprenditore agricolo - QUI), da cooperative o loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 [NOTA 3], del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono
accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di
Stato, agli incentivi di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI), per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete,
per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse
sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2,
lettere a) e b) del medesimo articolo 8
del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica
prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità
energetiche rimane nella loro
disponibilità.
Le medesime previsioni e deroghe di cui sopra si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a)
imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b)
imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari
(codice Ateco 10 -QUI), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore
della trasformazione del sughero;
c)
cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente
dai propri associati.
Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 (QUI) con il quale
sono stati presentati emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che
abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Il
Parere:
1. introduce una nuova definizione di comunità di energia
rinnovabile quale soggetto giuridico:
a)
che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla
partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato
da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati
dal soggetto giuridico in questione;
b)
i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese
le amministrazioni comunali;
c)
il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali
a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui
opera, piuttosto che profitti finanziari;
2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di
regioni ed enti locali nel promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili.
[NOTA 1] “Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie” (Comma 2
articolo 1 DLgs 165/2001).
[NOTA 2] "2.
I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la
realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di
cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto
previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."
[NOTA 3] "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 , terzo comma,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti
alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."
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