La
Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio
per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
Sono
previste, dall’articolo 12 del Decreto-Legge, sanzioni più pesanti per la
estrazione illegale di risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe
modificando in tal senso il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici.
Vengono
inoltre introdurre nuove norme su:
1. recupero acque piovane per uso agricolo
2. procedure semplificate per il riutilizzo acque reflue depurate
per uso irriguo con poteri sostitutivi del Commissario
3. riutilizzo fanghi di depurazione
4. riduzione della applicazione della VIA agli impianti di desalinizzazione (modificando la recente legge salva mare) e specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue da detti impianti
5. istituzione presso ogni Autorità di Bacino Distrettuale di un Osservatorio sul governo integrato delle risorse idriche.
Di
seguito un’analisi puntuale di queste novità e una sintesi del piano che la
Francia ha predisposto contro la crisi idrica in atto in tutta Europa,
rimuovendo però l’eccesso di consumo idrico dalle centrali nucleari.
COMMISSARIAMENTO OPERE URGENTI
Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (dal 15 aprile
2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli
interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi
idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del
Commissari straordinario nominato con apposito DPCM. La ricognizione indica,
per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA
VINCOLATE DA OBBLIGHI CONTRATTUALI
La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15 giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento.
ESERCIZIO POTERI SOSTITUVI IN CASO DI DISSENSO
In
caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo
le modalità sopra richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere
sostitutivo ex articolo 12 legge 108/2021 (QUI) quindi
con deroghe anche a norme ambientali.
MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI
DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA
Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi
a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con
la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e
delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle
concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza,
in funzione dell'uso della risorsa.
VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO
Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da
permesso di costruire o altro titolo abilitativo (sono fatte salve norme
paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri cubi di
acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO
Al
fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile,
il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate
prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime
di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre
2023 dalla Regione o dalla Provincia
autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 2020 (QUI).
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.
Il
rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione,
parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato.
L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di
depurazione sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue.
Il
termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni
dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario,
d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e
conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE)
Il
Decreto-Legge qui esaminato modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale
che ora risulta così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque
solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni
qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei
fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre".
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE
La
legge 60/2022 c.d. Salva Mare (QUI) prevedeva che detti impianti sono sottoposti a
VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II
del DLgs 152/2006.
Il
nuovo Decreto-Legge all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o
superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera
appositamente introdotta nell’allegato IV dal nuovo Decreto-Legge), sono
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis.
SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
Inoltre,
si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
della salute (di intesa con la Conferenza stato regioni città), sono definiti
criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari
correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il
riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA
OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI
IDRICI
Il
nuovo Decreto-legge introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che
prevede la istituzione presso ciascuna
Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un
osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.
L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (QUI).
PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
IL PIANO PER L’ACQUA IN FRANCIA
Presentato
il 30 Marzo 2023 dal Presidente Macron il Plan Eau (piano di azione per
la gestione resiliente e concertata dell’acqua).
Il
Piano ha un duplice obiettivo:
1. a breve
termine: prepararsi per la prossima estate ed evitare il più possibile tagli
all'acqua potabile;
2. entro il
2030: ottenere un risparmio idrico del 10% in tutti i settori.
Il
Piano presenta quindi un elenco di 53 azioni per raggiungere questi obiettivi.
In
Francia circa "un litro di acqua potabile su cinque va in perdita",
e anche un litro su due in alcuni territori, secondo l'esecutivo. Per combattere questo
spreco, il piano prevede di stanziare 180 milioni di euro dei 475 milioni
aggiuntivi all'anno per assorbire urgentemente le perdite nei comuni più in
difficoltà su questo punto (170 città sono elencate come "punti
neri").
Il
piano fissa anche l'obiettivo di riutilizzare il 10% delle acque reflue entro il 2030.
Il Presidente della Repubblica vuole il riutilizzo di "300
milioni di metri cubi, ovvero tre piscine olimpioniche per comune [...] o 3.500
bottiglie d'acqua per persona francese all'anno."
Il Piano rimuove in gran parte
la problematica del consumo di acqua dalle numerose centrali nucleari francesi.
L’Associazione
Réseau Sortir du Nucléaire ha fatto notare in un suo comunicato (QUI) che il
51% di tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee estratte viene
utilizzato per raffreddare le centrali nucleari. Di questi, solo il 12%
verrebbe consumato (cioè non restituito ai fiumi di origine). Ma non è sempre
stato così. Il 28 marzo, era ancora possibile leggere sul sito web del
Ministero della Transizione Ecologica che il raffreddamento delle centrali
elettriche era la seconda attività più dispendiosa in termini di acqua con il
31% di tutte le risorse idriche consumate. Il giorno prima del discorso del
Capo dello Stato, questa quota era scesa al 12%, cioè appena al di sotto del
consumo di acqua potabile! E questo senza che vengano forniti i dettagli dei
calcoli e delle fonti utilizzate. Cos'altro fa questa distinzione tra copertura
idrica "consumata" e "ritirata"? Per l'acqua potabile, il
"consumo" comprende essenzialmente i bisogni domestici (bere, lavarsi,
utilizzare lavatrici, lavastoviglie, sciacquone, ecc.) e quelli delle comunità.
Quasi tutta questa acqua viene scaricata nell'ambiente naturale dopo la
purificazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'energia nucleare, la quota di
acqua scaricata (il famoso 51% menzionato da E. Macron) è caricata con sostanze
chimiche, radioattività (compreso il trizio) e viene riscaldata (inquinamento
termico) dal processo. Non può quindi essere utilizzato per altri scopi. È
quindi anche un'acqua consumata.
Queste
tematiche sono state oggetto di una petizione da parte della associazione (QUI).
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