martedì 27 agosto 2024

Direttiva UE Riparazione dei beni difettosi e tutela dei consumatori

La Direttiva 2024/1799 (QUI) stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente.

La nuova Direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. La norma UE una volta recepita dovrà integrare l'articolo 135-ter (QUI) del Codice del Consumo 

Vediamo più precisamente il contenuto di questa nuova Direttiva...


 

DEFINIZIONI

Per responsabilità del venditore si intende ex articolo 10 Direttiva 2019/771 (QUI): Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento.

Per «riparazione» si intende: la riparazione quale definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781 (QUI) e cioè una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato.

Per «riparatore» si intende: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori.

Per bene si intende: qualsiasi bene materiale (escluso acqua energia elettrica e gas) ed inoltre qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»).


 

 

MODULO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE PER ATTIVARE LE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA

I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I alla nuova Direttiva 2024/1799. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione (e sulle condizioni di riparazione) è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

 


 

COMPITI DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.



 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA RIPARAZIONE

La riparazione è effettuata alle condizioni seguenti:

a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;

b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;

c) il fabbricante può fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione; e

d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

 


 

PIATTAFORMA ONLINE EUROPEA PER LA RIPARAZIONE

È istituita una piattaforma online europea per la riparazione («piattaforma online europea») per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La piattaforma online europea è costituita dalle sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e comprende link alle piattaforme online nazionali per la riparazione («piattaforme online nazionali»).

Entro 31 luglio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti: 

a) il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea; o 

b) le piattaforme online nazionali che hanno istituito o istituiranno.

 


 

RECEPIMENTO DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 luglio 2026.

 

 





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