La legge n° 147 del 3/10/2025 (QUI) che ha convertito il Decreto-legge
116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti
ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento
ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie
contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti
pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la
applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la
possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006.
Per alcuni reati riformati dalla nuova legge scatta anche la possibilità di
utilizzare nell’indagine la intercettazione telefonica (articolo 266 codice di
procedura penale- QUI) come, ad
esempio, per l’abbandono di rifiuti pericolosi la gestione di rifiuti pericolosi
senza autorizzazione compresi i non pericolosi se ci sono danni alle acque e messa
in pericolo della vita di persone, spedizioni illegali di rifiuti. Tutte fattispecie
punibili, con la riforma, fino a 5 anni di reclusione.
Per facilitare la lettura prima pubblico una sintesi della nuova legge per poi seguire con una analisi puntuale di tutte le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 147 del 2025 ..
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ SANZIONATORIA IN MATERIA DI GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI
1. Vengono inasprite le sanzioni pecuniarie per l’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte dei privati.
2. Vengono stabilite nuove sanzioni anche detentive per l’abbandono di rifiuti da parte di imprese ed enti.
3. Vengono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie per chi abbandono mozziconi da fumo ma anche piccoli oggetti anche da veicoli.
4. Vengono stabilite sanzioni penali detentive per chi abbandona rifiuti producendo un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone nonché un deterioramento per l’ambiente. Le sanzioni sono più pesanti se il fatto è commesso da titolari di imprese ed enti.
5. Sanzioni detentive pesanti per chi abbandona rifiuti pericolosi.
6. Aumentate le pene detentive per chi gestisce rifiuti senza autorizzazione. Le pene sono peggiorate se dal fatto derivi un rischio per salute e vita delle persone o un danno per l’ambiente.
7. Ritiro della patente e confisca del mezzo per chi gestisce attività trasporto rifiuti senza autorizzazione.
8. Pene detentive peggiorate per chi gestisce discarica senza autorizzazione con ulteriore aggravamento della pena se in discarica sono collocati rifiuti pericolosi e si producono danni alle persone e all’ambiente.
9. Viene introdotto un nuovo sistema sanzionatorio (anche di pene detentive) per il reato di combustione illecita di rifiuti anche nel caso del comportamento preliminare alla combustione illecita come nel caso di abbandono in un luogo da parte di privati e imprese per poi bruciare i rifiuti.
10. Nuove sanzioni pecuniarie per non corretta gestione dei registri di carico scarico con possibile sospensione dal ruolo di responsabile tecnico della gestione dei rifiuti ai fini della iscrizione all’Albo gestori o addirittura la possibile confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti. Fino ad arrivare alla sospensione della patente e della iscrizione all’Albo Gestori rifiuti.
11. Pene detentive per chi trasporta rifiuti pericolosi senza Formulario di Identificazione.
12. Pene detentiva per spedizione illegale rifiuti con aggravanti nel caso di rifiuti pericolosi, con aumento delle pene se effettuata nell’ambito dell’attività di impresa.
13. Se l’abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari, abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti, spedizioni illegali di rifiuti, è frutto di un comportamento colposo le pene sono ridotte.
14. Nel caso di reati relativi all’abbandono di pericolosi, gestione rifiuti non autorizzati con danni alla salute pubblica e all’ambiente, gestione di discarica non autorizzata, spedizione illegali non si applica comunque la tenuità del fatto
15. Aggravamento pene per traffico illecito di rifiuti quando questo produca danni alla salute pubblica e all’ambiente
16. Viene previsto l’arresto in flagranza per i reati più gravi in materia di rifiuti compresi quelli di disastro ambientale, inquinamento ambientale.
17. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono di materiale ad alta radioattività.
18. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono di materiale ad alta radioattività: la novità rispetto al precedente è che in questo si prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in pericolo della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova versione viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione precedente non c’era.
19. Si prevede la applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende mafiose (ec Codice Antomafia) anche nel caso di procedimenti a carico per i reati in materia di gestione illecita dei rifiuti.
20. Viene previsto l’utilizzo della carta nazionale dell'uso del suolo dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura per accertare reati in materia di gestione illegale dei rifiuti e delitti ambientali
SANZIONI PECUNIARIE PER ABBANDONO DA PARTE DI PRIVATI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 255 DLgs 152/2006
sull’abbandono di rifiuti non pericolosi prevedendo abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee è punito con
l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro (nella versione
precedente erano da mille euro a
diecimila euro).
Inoltre, viene aggiunto questo passaggio: “Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)”.
SANZIONI PENALI PER ABBANDONO DA PARTE DI IMPRESE ED ENTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 aggiunge all’articolo 255 DLgs 152/2006 questo
comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di
imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 (1. L'abbandono e il deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.) e 2 (2. È altresì vietata l'immissione
di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni
o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro”.
SANZIONI PER CHI ABBANDONA, ANCHE CON L’AUTO, RIFIUTI
ACCANTO AI CONTENITORI PER LA RACCOLTA LUNGO LE STRADE
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o
deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo
le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso
di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria
del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 (QUI)
del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
VIOLAZIONE DIVIETI ABBANDONO MOZZICONI DA FUMO E PICCOLI
OGGETTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 255
del DLgs 152/2006 con il seguente: “Fuori
dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) (Divieto di
insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli
in sosta o in movimento), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando
l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro".
ARTICOLO 232-BIS DLGS 152/2006: “1. I comuni provvedono a
installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale
appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per
l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i
produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo,
nelle acque e negli scarichi.”
ARTICOLO 232-TER DLGS 152/2006: "Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi"
L'accertamento delle violazioni di cui sopra può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce un nuovo articolo 255-bis al DLgs
152/2006.
Il nuovo articolo così recita:
“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2 (QUI),
226, comma 2 (QUI),
e 231, commi 1 e 2 (QUI),
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee sono punite con la reclusione da sei mesi a cinque
anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle
acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora
o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 (QUI)
Dlgs 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative
pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati
mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due
a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione
II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce un nuovo articolo 255-ter al DLgs
152/2006.
“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria,
o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.”
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di
cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a
cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la
pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”
NUOVE SANZIONI PER REATO DI ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI
SENZA AUTORIZZAZIONE
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 256 del DLgs 152/2006 che
disciplina le sanzioni sulla gestione dei rifiuti senza autorizzazione.
In particolare, secondo il nuovo comma 1 dell’articolo
256: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1 (Svolgimento attività senza la obbligatoria AIA),
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti
riguardano rifiuti pericolosi, la pena é della reclusione da uno a cinque anni.”
Le pene nella versione precedente del comma 1 articolo
256 erano le seguenti:
1. le stesse per i non pericolosi <<a) con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro
se si tratta di rifiuti non pericolosi;>>
2. inferiori per i pericolosi: <<b) con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.>>.
CASI DI AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER MANCANZA DI
AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI ANCHE NON PERICOLOSI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 256: “La
pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a
cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti
riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei
anni e sei mesi.”
SANZIONI PER MANCATA AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE
RIFIUTI SVOLTA CON MEZZI DI MOTORIZZAZIONE
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce il comma 1-ter all’articolo 256 del DLgs 152/2008: “Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Inoltre, secondo il nuovo comma 1-quater dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 una volta arrivata la sentenza di condanna definitiva (o previo patteggiamento articolo 444 CPP) questa comporta la confisca del mezzo usato per commettere il reato salvo lo stesso appartenga a persona diversa che ha commesso il reato.
NUOVE SANZIONI PER GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 sostituisce il comma 3 all’articolo 256 del
DLgs 152/2006: “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un
anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”
La versione precedente prevedeva sanzioni minori come di
seguito riportato: <<chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. >>
CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER GESTIONE DI
DISCARICA NON AUTORIZZATA
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce
un comma 3-bis all’articolo 256 del DLgs 152/2006: “La realizzazione o
gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a
sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 (definizioni di sito di bonifica e potenzialmente
contaminato) o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è
della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.”
Secondo il nuovo 3-ter dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 alla sentenza di condanna definitiva o previa patteggiamento (articolo 444 CPP) consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
NUOVE SANZIONI PER INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELLA
AUTORIZZAZIONE
Il nuovo comma 4 dell’articolo 256 come modificato dall’articolo
1 Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”
In questa nuova versione si distingue tra pericolosi e no,
mentre la riduzione di pena della precedente versione del comma 4 articolo 256
riguardava sia pericolosi che no.
NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO MISCELAZIONE
RIFIUTI PERICOLOSI EX ARTICOLO 187 DLGS 152/2006
Secondo la nuova versione del comma 5 articolo 256 DLgs
152/2006 come modificato dall'articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito
nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025: “5. Chiunque, in violazione
del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”. La
sanzione è la stessa della versione precedente.
NUOVE SANZIONI PER REATO COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
Il comma 1 articolo 256-bis del DLgs 152/2006 prevede che
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la
reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il
responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del
danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la
bonifica.
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce un nuovo comma 2 all’articolo
256-bis che recita: “Le stesse pene (del reato di appiccamento
illecito di fuoco ai rifiuti) si applicano a colui che tiene le condotte di
cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 (abbandono rifiuti di privati, imprese
ed enti come sopra riportato) in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis
(abbandono rifiuti in casi particolari), 255-ter (abbandono rifiuti
pericolosi), 256 (gestione di rifiuti non autorizzata) e 259
(spedizione illegale dei rifiuti) sono commessi in funzione della successiva
combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono
essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.”
CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER COMBUSTIONE
ILLECITA DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce un comma 3-bis all’articolo 256-bis
DLgs 152/2006: “La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la
reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al
periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette
anni”
Se ai fatti suddetti segue l'incendio, le pene ivi
previste sono aumentate sino alla metà.
La pena è aumentata di un terzo se i fatti suddetti sono commessi (sia nei casi di aggravanti che di generica combustione illecita di rifiuti) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti
NUOVE SANZIONI PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DI
CARICO E SCARICO
Si ricorda che nei registri sono indicati per ogni
tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità
dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali
preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli
estremi del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti
(articolo 190 DLgs 152/2006)
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica il comma 2 articolo 258 DLgs 152/2006 che ora così recita: “2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro (nella versione precedente erano duemila e diecimila). Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo usato per commettere il reato.
SANZIONE ACCESSORIA PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTI
DI CARICO E SCARICO
All'accertamento della violazione di cui al comma 2
articolo 258 come sopra riportato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si
tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
All'accertamento della violazione consegue altresì la
sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti
pericolosi
La sospensione della patente comporta una sanzione pesante se applicata a operatori di piccole dimensioni che producono occasionalmente rifiuti speciali ma sono tenuti agli stessi adempimenti delle grandi imprese.
NUOVE SANZIONI PER MANCANZA DI FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE NEL TRASPORTO DEI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica il comma 4 articolo 258 che ora così
recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto
di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti
o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a diecimila euro. Fatta salva la applicazione del comma 5 (articolo 258
DLgs 152/2006 QUI),
si applica la pena della reclusione da uno a tre anni (nella versione
precedente reclusione fino a due
anni ex art 483 CP: QUI)
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.”
Secondo il nuovo comma 4.bis dell’articolo 258 DLgs 152/2006: alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo (trasporto pericolosi) e terzo periodo (certificati analisi rifiuti falsificati), consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È stato fatto notare (QUI)
che: “in nessun caso è prevista la sospensione della patente di guida del
conducente nemmeno per chi trasporta illegalmente rifiuti pericolosi senza il
formulario, determinando una disparità evidente: chi commette un illecito ben
più grave rischia la confisca del mezzo ma non perde la patente, mentre chi
compie una mera irregolarità amministrativa nel registro può subire la
sospensione fino a otto mesi”.
NUOVA DISCIPLINA SANZIONI SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 259 del DLgs 152/2006 sulla
spedizione illegale di rifiuti, che ora così recita: “Chiunque effettua una
spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli
2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006 (QUI)
e dell'articolo 3 (QUI),
punto 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
(versione precedente: ammenda da 1.550
euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni). La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. “
AGGRAVANTI NELLA ATTIVITÀ DI IMPRESA
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce un nuovo articolo 259-bis nel DLgs 152/2006 secondo il quale: “1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell’attività di un'impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”
DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 introduce il nuovo articolo 259-ter nel DLgs 152/2006 secondo il quale: nel caso che i fatti relativi: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis), abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter), attività gestione rifiuti non autorizzati (articolo 256), spedizione illegale di rifiuti (articolo 259): sono commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
NUOVE NORME E SANZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO
DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI E INTERCETTARE MAGGIORI QUANTITÀ DI RIFIUTI DA
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 al fine di contrastare il fenomeno
dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche, al Decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49 apporta una serie di modifiche:
L’articolo 11 del Dlgs 49/2014 al comma 1 viene modificato (vedi parte in corsivo) come segue: “I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali”.
All’articolo 38 del Dlgs 49/2014 si inseriscono nuove
tipologie di sanzioni in materia di gestione rifiuti elettronici:
- “1-bis. La mancata comunicazione, da parte del
distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento
dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi
dell'articolo 11, comma 4 (QUI),
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000
a euro 10.000. “
- “1-ter. La violazione da parte del distributore degli
obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (il Centro di
coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni: b) i dati
inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.), comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o
incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle
suddette sanzioni amministrative ridotte della metà”.
ESCLUSIONE DALLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO GLI
ILLECITI SOPRA ANALIZZATI:
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 131-bis del Codice penale
(esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) i reati di cui
ai seguenti articoli come modificati dallo stesso Decreto-legge come sopra
illustrato:
- abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs
152/2006;
- attività di gestione rifiuti non autorizzata con
conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);
- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo
256 DLgs 152/2006);
- spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 DLgs
152/2006).
AGGRAVAMENTO PENE PER TRAFFICO ILLEGALE E ABBANDONO DI
MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ
L’articolo 452-sexies del Codice penale prevede al primo
comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente
di materiale ad alta radioattività."
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 452-sexies sostituendo il comma 2 che ora recita:
“La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è
commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi
dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.
La novità rispetto al precedente è che in questo si
prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in pericolo
della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova versione
viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione precedente
non c’era.
AGGRAVAMENTO DELLE PENE PER CONSEGUENZE PARTICOLARI DEL
REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
L’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale prevede:
“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.”
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 452-quaterdecies del Codice penale introducendo il seguente comma 3: “Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade
di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.
APPLICAZIONE DEI REATI ILLUSTRATI IN PRECEDENZA
ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA
L’articolo 382-bis del Codice di procedura penale prevede
che: “1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice
penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base
di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque,
entro le quarantotto ore dal fatto.”
L’articolo 3 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 prevede l’articolo 382-bis si applichi anche
per i seguenti reati:
- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis del Codice
penale);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale (articolo 452-ter del Codice penale);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice
penale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(articolo 452-sexies del Codice penale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (articolo 452-quaterdecies del Codice penale);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
(articolo 255-bis DLgs 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs
152/2006);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (articolo
256 DLgs 152/2006);
- attività di gestione rifiuti non autorizzata con
conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);
- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo
256 DLgs 152/2006);
- conseguenze aggravanti per gestione discarica non
autorizzata (comma 3-bis articolo 256 DLgs 152/2006)
- Spedizioni illegali di rifiuti (articolo 259 DLgs
152/2006)
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE MAFIOSE
L’articolo 5 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica il comma 1 articolo 34 del Dlgs
159/2011(Codice leggi antimafia: QUI)
che ora recita:
“1. Quando, a seguito degli accertamenti di
cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di
infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai
sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (ora DLGS 36/2023 Libro V) dall'Autorità
nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il
libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di
carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle
condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis
del codice penale (QUI) o
possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è
stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o
patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero
per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale),
452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività) e
452-quaterdecies (attività organizzate per traffico illecito di rifiuti),
603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i
delitti di cui agli articoli 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256, commi
1, secondo periodo (attività di gestione rifiuti pericolosi non autorizzata),
1-bis (casi di aggravamento delle sanzioni per gestione rifiuti senza
autorizzazione), 3 (gestione discarica non autorizzata) e 3-bis (casi di aggravamento pene per gestione
discarica non autorizzata) , 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del
presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione
giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o
indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su
proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.”
Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi
in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle
attività economiche possa agevolare l’attività di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis
(inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies
(traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies
(attività organizzate per traffico illecito di rifiuti) del Codice penale, per
i delitti di cui agli articoli 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256,
comma 1, secondo periodo (attività di gestione rifiuti pericolosi non
autorizzata), del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n°152, nonché,
limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti
di cui agli articoli 256, commi 1-bis (casi di aggravamento delle sanzioni per
gestione rifiuti senza autorizzazione), 3 (gestione discarica non autorizzata)
e 3-bis (casi di aggravamento pene per gestione discarica non autorizzata),
256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di
rifiuti) del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione
giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.
AGGRAVAMENTO SANZIONI PER ILLECITI AMBIENTALI NELLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE
ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
L’articolo 6 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica le sanzioni ex articolo 25-undecies
DLgs 231/2001 (QUI),
aumentandole, per quote pecuniarie per gli illeciti ambientali in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e associazioni senza
personalità.
DIVIETI DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI RIFIUTI
L’articolo 7 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella
legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l’articolo 15 del Codice della Strada
introducendo tra i divieti anche i seguenti:
-insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze
con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;
- depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli
articoli 232-bis (mozziconi prodotti da fumo) e 232-ter (rifiuti di
piccolissime dimensioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai
veicoli in sosta o in movimento.
Viene anche modificato l’articolo 201 del codice della
strada sulla notifica delle violazioni. In particolare, si introduce un nuovo
comma che prevede relativamente al verificare della violazione del divieto di
depositare rifiuti di piccole dimensioni, si applicano le procedure di cui al
comma 5-ter articolo 201 (QUI)
del Codice della strada. A tal fine
possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di
videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei
centri abitati.
PENE ACCESSORIE NEI DELITTI AMBIENTALI
L’articolo 2-bis del Decreto-Legge 116/2025 convertito
nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 prevede che le persone condannate con
sentenza definitiva per uno dei delitti ambientali del titolo VI-bis (QUI)
del Codice penale quali quelli agli articoli: 452-bis (inquinamento ambientale),
452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (attività organizzate per traffico
illecito di rifiuti) non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un
anno né superiore a cinque anni:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriali;
c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della
camera di commercio per l'esercizio del commercio all’ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso i mercati
annonari all'ingrosso;
d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali,
comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di
attività imprenditoriali.
Conseguenze della interdizione di cui sopra:
Determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed
erogazioni sopra elencate, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura
degli organi competenti.
UTILIZZO DELLA CARTA NAZIONALE DELL'USO DEL SUOLO
DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER ACCERTARE ILLECITI AMBIENTALI
L’articolo 8 del Decreto-legge 116/2025 prevede che a tutela e salvaguardia dell’ambiente, della
salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di
prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni
previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies,
452-sexies del codice
penale, al fine della rilevazione
di eventuali variazioni morfologiche e
chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle
rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale
dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
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