La Corte costituzionale con sentenza n° 136 del 28
luglio 2025 (QUI) ha
giudicato la costituzionalità della legge nazionale 115/2024 (QUI)
che definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie
prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di
governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche.
Dietro le esigenze geopolitiche dettate dalle necessarie materie prime strategiche per la transizione c.d. ecologica la legge 115/2024 (e successivamente il Programma nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: QUI) contengono molte criticità rappresentate in particolare da eccessi semplificatori e derogatori in relazione alle norme ambientali sulla valutazione e autorizzazione delle attività di estrazione delle suddette materie. Non casualmente la Corte Costituzionale, nella sentenza di seguito esaminata, afferma che la legge 115/2024 è riconducibile alla materia della difesa.
Per una analisi più approfondita della legge 115/2024 rinvio al mio post QUI, per quella del Programma nazionale delle risorse minerarie vedi QUI.
La sentenza della Corte costituzionale pare sottovalutare dette criticità dimenticando quanto affermato in una precedente sentenza: la tutela dell’ambiente ammette semplificazioni senza accelerazioni decisioniste QUI.
In realtà anche questa sentenza si inserisce nella tendenza alla militarizzazione delle leggi sulla transizione ecologica: QUI.
Di seguito riassumo in premessa le criticità della legge 115/2024 per poi analizzare puntualmente le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.
PREMESSA LE PRINCIPALI CRITICITÀ ACCELERATORIE E
DEROGATORIE DELLA LEGGE 115/2024 E DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI ESPLORAZIONE
DELLE RISORSE MINERARIE
Criticità della legge 115/2024
1. riduzione termini istruttorie questo
grazie ad una discutibile norma del Regolamento 2024/1252 che all’articolo
11 paragrafo 10 secondo comma afferma: “I termini definiti nel
presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non
pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.”
2. La concessione alla
coltivazione delle Materie prime critiche costituisce vincolo preordinato
all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale
urbanistica.
3. Vengono stabilite particolari
condizioni per escludere la applicazione della VIA e della valutazione di
incidenza (ex normativa tutela biodiversità) per i progetti di ricerca
sulle materie prime critiche. Procedura quindi in deroga all’elenco di
categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità e VIA ordinaria
per le quali almeno la verifica va svolta secondo la procedura ex articolo
12 Dlgs 152/2006 e i parametri ivi stabiliti. In sostanza si prevede
una procedura speciale sulla applicabilità della VIA e della Valutazione di
Incidenza non prevista dal testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) e neppure
dalla Direttiva UE sulla VIA.
4. Per i rifiuti di estrazione storici intesi
come i rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o
abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex Dlgs
117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive.
5. In caso di contenzioso contro progetti
strategici di materie prime critiche si applica la disciplina di accelerazione
dei giudizi di fronte alla giustizia amministrativa prevista per i progetti
finanziati dal PNRR.
Criticità del Programma Nazionale di esplorazione delle
risorse minerarie
Il Programma contiene elementi di criticità consistenti
soprattutto nel ribadire le deroghe alla VIA e alla Valutazione di Incidenza
(per i siti protetti dalla normativa sulla Biodiversità), termini ristretti per
le autorizzazioni, concessioni minerarie in deroga alla pianificazione vigente
previste dalla sopra citata legge 115/2024.
Questo nonostante che in un suo Report (QUI) della Agenzia
Internazionale per le fonti rinnovabili (IRENA) si affermi che le
interruzioni dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto
minimo sulla sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione energetica.
Il Programma contiene le indicazioni per redigere Piani
di Comunicazione e di Coinvolgimento dei portatori di interesse ma in una
logica appunto di annuncio e di costruzione della accettabilità sociale di
interventi da realizzare comunque.
Preoccupante, ma dentro quella è l’attuale situazione
internazionale, anche il passaggio (pagina 14 del Programma) per cui: “la
carenza di materie prime critiche può significare l’impossibilità di sviluppare
una industria competitiva in tutti i settori ad alta tecnologia compresa la
realizzazione di sistemi di difesa avanzati che, nell’attuale preoccupante
contesto geopolitico, stanno diventando sempre più importanti”. A conferma
dell’ormai sempre più progressivo spostamento della transizione ecologica
dentro lo scontro geopolitico mondiale in atto sul possesso di risorse
energetiche e materie prime.
ANALISI DELLA SENTENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE N° 136 DEL 28/7/2025
Premessa
La sentenza afferma che le questioni di costituzionalità
contro detta legge sollevate dalla Regione sono infondate in quanto la potestà
legislativa statale di cui sono espressione le disposizioni impugnate è stata
esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro
unitario e si sostanzia nell’adozione di norme fondamentali di riforma
economico-sociale, che sono peraltro riconducibili a materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato a carattere trasversale.
Vediamo in particolare le motivazioni della sentenza
della Corte Costituzionale ..
1. Necessità di legge statale per attuare il Regolamento UE
sulle materie prime critiche
La sentenza afferma che per dare attuazione al Regolamento
(UE) 2024/1252 (QUI),
che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro
e sostenibile di materie prime critiche, occorre una legge esclusivamente
statale in quanto eventuali interventi regionali limitati ai rispettivi
territori rischierebbero di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare
quell’eterogeneità e difetto di coordinamento che il diritto dell’Unione si
propone di eliminare. D’altro canto, i limiti derivanti dall’ordinamento
euro-unitario operano anche nei confronti delle competenze legislative delle regioni
speciali, i cui statuti, ivi compreso quello della Regione autonoma della
Sardegna, vincolano l’esercizio della relativa potestà legislativa, anche
primaria, al rispetto degli «obblighi internazionali», che, nell’odierno
contesto, si intendono riferiti anche ai vincoli derivanti dal diritto
dell’Unione (sentenza n. 286 del 2005).
Quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, le disposizioni impugnate vincolano le potestà legislative conferite dallo statuto alla Regione, operando come limite al relativo esercizio (sentenze n. 22 del 2025, 112 del 2011 e n. 170 del 2001), la legge 115/2024 nel disciplinare:
- il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lettera b -
- le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i progetti strategici (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2),
- l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale delle suddette materie (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lettera b).
Aggiunge la sentenza che le disposizioni impugnate rappresentano lo strumento attraverso il quale il
legislatore statale ha inteso assicurare il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Regolamento n. 2024/1252/UE per garantire l’indispensabile
approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie fondamentali per l’autonomia
strategica e la resilienza economica dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri.
L’insussistenza della lamentata lesione delle potestà legislative regionali è confermata anche dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali, in primis, la tutela della concorrenza e quella dell’ambiente e dell’ecosistema.
In particolare, le disposizioni impugnate afferiscono quindi, per oggetto, ratio e finalità, alla tutela della concorrenza, attribuita dall’art. 117, primo comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto, nel dettare una disciplina uniforme sull’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche, esse sono direttamente strumentali a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno, al riguardo, rilevare che, nella giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza è vista come «una delle leve della politica economica statale» e non può pertanto «essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», quanto piuttosto anche «in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004). Le disposizioni impugnate rientrano nella descritta accezione di concorrenza, in quanto mirano a rafforzare e potenziare l’approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, sia nella fase della mappatura e raccolta delle informazioni geologiche sia nella fase della concreta realizzazione dei progetti strategici, nell’intento di creare le condizioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato, con le relative conseguenze sullo sviluppo degli scambi transfrontalieri di tali materie.
2. La legge 115/2024 riguarda anche la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, attribuita alla competenza legislativa
esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera s), cost.
Questo perché:
1. dando attuazione al Regolamento UE 2024/1252 ne
recepisce gli obiettivi, espressamente proponendosi di definire «misure urgenti
finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento
sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate “strategiche”» ai
sensi del suddetto regolamento, «in ragione del ruolo fondamentale delle stesse
nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia
della resilienza economica e dell’autonomia strategica».
2. disciplina le procedure semplificate della VIA
3. coinvolgimento, nelle procedure autorizzatorie e nelle
attività di programmazione e pianificazione, di soggetti pubblici incardinati
presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi rappresentanti, come il
CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le materie prime
critiche e strategiche.
4. Disciplina attività di riciclaggio delle materie prime
critiche
3. Il ruolo di materie trasversali che possono prevalere
su quelle di legislazione concorrente stato regioni
Sul punto la Corte Costituzionale ha più volte affermato
che materie che «assumono, per la loro natura trasversale, carattere
prevalente, […] “possono influire su altre materie attribuite alla competenza
legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a incidere sulla
totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano” (sentenza n. 2 del
2014 e, inoltre sentenze n. 291 e n. 18 del
2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 431, n. 430, n. 401 del 2007
e n. 80 del 2006)» (sentenza n. 287 del 2016), purché la relativa competenza
statale si svolga entro i «limiti strettamente necessari per assicurare gli
interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta» (tra le
altre, sentenza n. 104 del 2021, con richiami a precedente giurisprudenza).
Le disposizioni impugnate non eccedono i suddetti limiti,
in quanto, nel dettare una disciplina uniforme sull’approvvigionamento sicuro e
sostenibile delle materie prime critiche, riguardano esclusivamente le
procedure autorizzatorie e di pianificazione nazionale strumentali alla
realizzazione dei progetti riconosciuti strategici dalla Commissione UE,
nell’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e realizzare
le cosiddette transizioni verde e digitale.
4. Le materie prime critiche rientrano nella materia
della difesa
Secondo la sentenza la legge nazionale impugnata è
riconducibile anche alla materia della difesa, attribuita dall’art. 117,
secondo comma, lettera d), Cost. alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato. Ciò in ragione dell’utilizzo delle materie prime
critiche nei settori aerospaziali e della difesa, più volte sottolineato dal Regolamento
(UE) 2024/1252 (considerando n. 1 e n. 2).
5. Legittimità costituzionale della istituzione di un Punto
Unico Nazionale per il rilascio di autorizzazioni per estrazioni materie prime
critiche
Secondo la sentenza il Regolamento UE 2024/1252 lascia
liberi gli Stati membri di decidere se istituire uno o più punti unici di
contatto, se istituire i punti unici di contatto a livello locale, regionale o
nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente, e, anche, se
individuare o meno nel punto unico di contatto un’autorità «che prende
decisioni di autorizzazione». Pertanto, laddove, ai fini del rilascio dei
titoli autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici, la legge
nazionale impugnata, ha istituito il punto unico di contatto presso la
competente direzione generale del MASE, ha effettuato una scelta che è
compatibile con il sistema costituzionale interno e che risulta rispettosa del
regolamento, ed è altresì ispirata a una logica di sussidiarietà, in relazione
alla già segnalata necessità di assicurare un’attuazione unitaria della
disciplina in esame.
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