lunedì 31 agosto 2020

Come applicare la normativa sull’inquinamento atmosferico alle emissioni odorigene


Fino ad ora le emissioni odorigene erano considerate inquinamento ai sensi della Parte V del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) solo per la giurisprudenza.
Nel frattempo nel 2017 è stato introdotto nel DLgs 152/2006 l’articolo 272-bis che disciplina le modalità con le quali le Regioni (con apposite linee guida) possono definire i parametri  affinché le autorità  competenti a rilasciare le autorizzazioni alle emissioni possano imporre prescrizioni e limiti specifici alle emissioni odorigene.
Infine con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268:  f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o  diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.
In questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle Regioni  Province nell’applicare l’articolo 272-bis ora non ci sono più scuse!
Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per farle rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni

Vediamo più precisamente la descrizione di detta giurisprudenza e successiva normativa sopra sintetizzata.


LA GIURISPRUDENZA SULLE EMISSIONI ODORIGENE COME INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
Secondo la univoca ormai giurisprudenza in materia, le prescrizioni della autorizzazione che limitano le emissioni diffuse o convogliate  riguardano anche le emissioni odorigene a prescindere dal fatto che per queste ultime siano o meno stati determinati degli specifici limiti delle concentrazioni odorigene.
Quindi se vengono violate le prescrizioni autorizzatorie relative alle emissioni diffuse in una situazione dove queste si accompagnano ad emissioni odorigene ci sono gli estremi per l’esercizio del potere di diffida e di revoca della autorizzazione stessa. Per cui è inammissibile che una volta ammessa l’esistenza di emissioni odorigene insime con emissioni diffuse in violazione delle prescrizioni autorizzatorie si permetta ad un impianto di riaprire la propria attività in attesa di un ipotetico progetto di risanamento tutto da definire. Come ha spiegato il Consiglio di Stato (sentenza n° 4588 del 10/9/2014, vedi QUI) in base al principio di precauzione, applicabile anche alle emissioni odorigene, se c’è un rischio sanitario in atto anche potenziale la attività va sospesa quanto meno per permettere gli interventi adeguati per eliminare le emissioni più fastidiose. In caso contrario il principio di leale collaborazione tra imprese e cittadini diventa una scusa per continuare a produrre fastidi.
Per cui con questa sentenza il Consiglio di Stato afferma il seguente principio generale: la tutela della salute e dell’ambiente richiede da parte di amministratori e tecnici degli enti pubblici competenti una volontà di analizzare nel merito i rischi per la popolazione delle attività inquinanti a prescindere dal rispetto formale di autorizzazioni e procedure settoriali.



LA NOVITÀ INTRODOTTA DL DLGS 183/2017
Il DLGS 183/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo unico ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla disciplina delle emissioni aeriformi). Si tratta dell’articolo 272-bis.

Premessa le autorità competenti
Una precisazione quando nelle norme citate di seguito, nel presente post, si fa riferimento alle autorità competenti, per capire a quali enti specifici ci si rapporta occorre vedere la normativa delle singole regioni e come questa abbia ripartito le funzioni anche in materia di emissioni aeriformi tra Regione, Città Metropolitane/Province, Comuni e Arpa.
In Liguria dette competenze restano alle Città Metropolitane e Province secondo la legge regionale 15/2015. In Emilia Romagna per fare un altro esempio le competenze autorizzatorie sono state in parte affidate alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene
Secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le autorizzazioni  possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti  ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
Tali misure possono anche includere, ove  opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata: 
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti  e per attività  aventi  un  potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo  di attuazione di  piani di contenimento;
c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime di emissione odorigena espresse in  unità  odorimetriche  (ouE/m³  o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

Inoltre resta fermo, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271 del DLgs 152/2006. Vediamo con quali modalità:
1. valutare misure più restrittive nel caso che dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa emergano criticità ambientali e sanitarie.
2. regolamentare i periodi di malfunzionamento e arresto degli impianti
3. nel caso di emissione di sostanza classificate come cancerogene e tossiche per l’organismo umano stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.
4. stabilire nella, per il monitoraggio delle emissioni anche odorigene di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di monitoraggio basati su metodi in continuo.

Provvedimenti amministrativi e sanzioni penali in caso di violazioni di limiti di emissione e prescrizioni
1. prevedere se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni.
2. se si realizza quanto previsto al punto 1 occorre applicare la procedura di cui al comma 20-ter dell’articolo 271. Secondo questa procedura il gestore deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non é in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo  per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.
3. il reato ex articolo 279 si applica anche se si accerta una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni

Poteri di ordinanza delle autorità competenti
Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati da Arpa e ASL, la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore,  con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformità nel più breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione  dell'esercizio dell'impianto  deve essere sempre disposta se la non conformità può  determinare  un  pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualità dell'aria a livello locale


P.S.
La Regione Liguria pochi giorni fa il 5 agosto (con un ritardo di tre anni) ha approvato la DGR 810/2020 (D.Lgs. n. 152/2006 art. 272-bis, L.r.  n°12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori – QUI), ed ora si tratta di applicarla cosa che guardando molte vertenze che seguo sul territorio attualmente non mi pare avvenga come ad esempio nel caso dell'impianto Bitumi di Zuccarello (SV). 

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