Fino ad ora le emissioni
odorigene erano considerate inquinamento ai sensi della Parte V del DLgs
152/2006 (testo unico ambientale) solo per la giurisprudenza.
Nel frattempo nel 2017 è
stato introdotto nel DLgs 152/2006 l’articolo 272-bis che disciplina le
modalità con le quali le Regioni (con apposite linee guida) possono definire i
parametri affinché le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni
alle emissioni possano imporre prescrizioni e limiti specifici alle emissioni
odorigene.
Infine con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le
emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006
articolo 268: “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di
natura odorigena;”.
In
questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle
interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle
Regioni Province nell’applicare l’articolo
272-bis ora non ci sono più scuse!
Le
emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre
disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo
può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica
Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette emissioni
se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per
farle rispettare senza scuse come “la
difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni”
Vediamo più precisamente
la descrizione di detta giurisprudenza e successiva normativa sopra
sintetizzata.
Secondo la univoca ormai
giurisprudenza in materia, le prescrizioni della autorizzazione che limitano le
emissioni diffuse o convogliate riguardano anche le emissioni
odorigene a prescindere dal fatto che per queste ultime siano o meno stati
determinati degli specifici limiti delle concentrazioni odorigene.
Quindi se vengono violate
le prescrizioni autorizzatorie relative alle emissioni diffuse in una
situazione dove queste si accompagnano ad emissioni odorigene ci sono gli
estremi per l’esercizio del potere di diffida e di revoca della autorizzazione
stessa. Per cui è
inammissibile che una volta ammessa l’esistenza di emissioni odorigene insime
con emissioni diffuse in violazione delle prescrizioni autorizzatorie si
permetta ad un impianto di riaprire la propria attività in attesa di un
ipotetico progetto di risanamento tutto da definire. Come ha spiegato
il Consiglio di Stato (sentenza n° 4588 del 10/9/2014,
vedi QUI) in
base al principio di precauzione, applicabile anche alle emissioni odorigene,
se c’è un rischio sanitario in atto anche potenziale la attività va sospesa
quanto meno per permettere gli interventi adeguati per eliminare le emissioni
più fastidiose. In caso contrario il principio di leale collaborazione tra
imprese e cittadini diventa una scusa per continuare a produrre fastidi.
Per cui con questa
sentenza il Consiglio di Stato afferma il seguente principio generale: la
tutela della salute e dell’ambiente richiede da parte di amministratori e
tecnici degli enti pubblici competenti una volontà di analizzare nel merito i
rischi per la popolazione delle attività inquinanti a prescindere dal rispetto
formale di autorizzazioni e procedure settoriali.
LA NOVITÀ INTRODOTTA DL
DLGS 183/2017
Il DLGS 183/2017
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi,
nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono
emissioni nell'atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo unico
ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla
disciplina delle emissioni aeriformi). Si tratta dell’articolo 272-bis.
Premessa le autorità
competenti
Una precisazione quando
nelle norme citate di seguito, nel presente post, si fa riferimento alle
autorità competenti, per capire a quali enti specifici ci si rapporta occorre
vedere la normativa delle singole regioni e come questa abbia ripartito le
funzioni anche in materia di emissioni aeriformi tra Regione, Città
Metropolitane/Province, Comuni e Arpa.
In Liguria dette
competenze restano alle Città Metropolitane e Province secondo la legge
regionale 15/2015. In Emilia Romagna per fare un altro esempio le competenze
autorizzatorie sono state in parte affidate alla Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale.
Misure per la prevenzione
e limitazione delle emissioni odorigene
Secondo il nuovo articolo
272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le
autorizzazioni possono prevedere misure per
la prevenzione e la limitazione delle
emissioni odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che
producono emissioni in atmosfera.
Tali misure possono
anche includere, ove opportuno, alla luce delle
caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata:
a) valori limite di
emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri
localizzativi per impianti e per
attività aventi un potenziale impatto
odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di
contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in
funzione della presenza di ricettori sensibili
nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime
di emissione odorigena espresse
in unità odorimetriche (ouE/m³ o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le
fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
Inoltre resta fermo, in
caso di disciplina regionale, il potere delle
autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con
le modalità previste all'articolo 271 del DLgs 152/2006. Vediamo con quali modalità:
1. valutare misure
più restrittive nel caso che dai piani e programmi di qualità dell'aria
previsti dalla vigente normativa emergano criticità ambientali e sanitarie.
2. regolamentare i
periodi di malfunzionamento e arresto degli impianti
3. nel caso di
emissione di sostanza classificate come cancerogene e tossiche per l’organismo
umano stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali
sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o
durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di
emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.
4. stabilire
nella, per il monitoraggio delle emissioni
anche odorigene di competenza
del gestore, l'esecuzione di misure
periodiche basate su metodi discontinui o
l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati
su metodi in continuo.
Provvedimenti
amministrativi e sanzioni penali in caso di violazioni di limiti di emissione e
prescrizioni
1. prevedere se si
verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori
limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto
ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o
altre prescrizioni.
2. se si realizza
quanto previsto al punto 1 occorre applicare la procedura di cui al comma
20-ter dell’articolo 271. Secondo questa procedura il gestore deve procedere al
ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali
casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità,
fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per
l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione
dell'esercizio non é in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori
misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per
la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a
livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il
termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista
all'articolo 279, comma 2.
3. il reato ex
articolo 279 si applica anche se si accerta una
difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla
base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni
Poteri di ordinanza delle
autorità competenti
Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati
da Arpa e ASL, la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore, con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel
più breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere
imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa.
La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere
sempre disposta se la non conformità
può determinare un pericolo per la salute
umana o un significativo peggioramento della qualità
dell'aria a livello locale
La Regione Liguria pochi giorni fa il 5 agosto (con un ritardo di tre anni) ha approvato la DGR 810/2020 (D.Lgs. n. 152/2006 art. 272-bis, L.r. n°12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori – QUI), ed ora si tratta di applicarla cosa che guardando molte vertenze che seguo sul territorio attualmente non mi pare avvenga come ad esempio nel caso dell'impianto Bitumi di Zuccarello (SV).
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