lunedì 10 agosto 2020

Consiglio di Stato : la variante generale può bloccare l’autorizzazione ad un impianto di rifiuti


Il Consiglio di Stato,  sentenza n° 4991 pubblicata oggi 10 agosto 2020  QUI, ha confermato un precedente indirizzo  (QUI)  sul potere di pianificazione comunale prevalente a determinate condizioni di adeguata motivazione sulle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti comprese le modifiche agli impianti esistenti.
In particolare la nuova sentenza riconosce il diritto del Comune di opporsi, in conferenza dei servizi, alla autorizzazione all’aumento delle quantità e qualità dei rifiuti trattati in un impianto esistente in quanto con variante generale al piano urbanistico comunale aveva variato la destinazione urbanistica della zona interessante a residenziale.
Vediamo le specifiche motivazioni della sentenza


Nel caso qui esaminato la Provincia aveva autorizzato la modifica dell’impianto esistente con provvedimento avente per oggetto approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi” e con effetto di variante urbanistica automatica

Intanto una prima affermazione significativa della sentenza del Consiglio di Stato è che la modifica della quantità dei rifiuti trattati non consiste in “un mero ‘aggiornamento’ dell’autorizzazione pregressa, quanto piuttosto di un suo effettivo adeguamento rispetto alle esigenze aziendali

Il Comune in Conferenza dei Servizi ha espresso il proprio dissenso al rilascio dell’autorizzazione in variante, perché ciò avrebbe contrastato con la propria precedente determinazione pianificatoria e programmatoria sull’utilizzo di quella specifica area, dove si era:  preso atto dell’attività di gestione rifiuti ivi esistente e della necessità di provvedere al suo trasferimento, con il cambio di destinazione urbanistica della zona in agricolo residenziale e mediante l’individuazione di un lotto libero ad uso residenziale coincidente con il sedime dell’opificio”.

Il Consiglio di Stato pur ricordando che il comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che l’approvazione del progetto: “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, ha altresì rilevato che il comma 3 del medesimo articolo precisa invece che: "la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza".

Secondo la sentenza qui esaminata quindi i due commi vanno interpretati nel senso che occorre motivare: “le ragioni di pubblico interesse sottese ad una scelta pianificatoria provinciale che si pone in aperto contrasto rispetto alla posizione assunta dal Comune in sede conferenziale, nonché rispetto alla formale variante urbanistica comunale, la quale denota la forte determinazione del Comune nel volere trasferire l’impianto in altro sito in considerazione del particolare contesto paesaggistico ed ambientale dell’area.”

Sui due commi dell’articolo 208, sopra citato, il Consiglio di Stato fa una affermazione di interpretazione generale: “la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.

Nel caso specifico, secondo il Consiglio di Stato:  il provvedimento provinciale impugnato è stato difettoso in punto di motivazione, perché ha mancato di illustrare, in modo per l’appunto adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune è superabile.”

Insomma mentre l’indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui avevo trattato QUI, aveva ad oggi affermato che il Comune si può opporre in sede di Conferenza dei Servizi alla automaticità della variante per effetto della autorizzazioni ma lo deve fare motivando adeguatamente, ora la nuova sentenza afferma che anche l’ente autorizzatore se occorre una variante alla destinazione urbanistica deve dimostrare che i motivi che stanno alla base della autorizzazione sono superiori a quelli della vigente destinazione urbanistica dell’area.

Non mi pare poco tutto questo alla faccia di quelli che “tanto l’autorizzazione va in variante urbanistica comunque”… e  mi vengono in mente un po di casi ancora aperti che sto seguendo!


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