L'Autorità di Sistema
Portuale dichiara che ""Il Prp
spezzino del 2006 è valido e deve essere attuato". Quindi nessun nuovo
Piano Regolatore di Sistema Portuale ai sensi della vigente versione della
legga quadro sui porti perché viene ritenuto valido un Piano Regolatore Portuale (PRP) vecchio di 14 anni fondato su uno
studio del 1990, un piano che fino ad oggi nelle parti attuate o in attuazione
non ha mai rispettato sia le prescrizioni urbanistiche del Consiglio Regionale
che quelle ambientali della VIA del Ministero dell'Ambiente (vedi QUI).
Non solo ma l’unico modo
per poter dimostrare la confermata validità del vecchio Prp del 2006 era quello
di applicare la VAS al Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) approvato dalla Regione
recentemente dopo il passaggio in Comitato di gestione della Autorità di
Sistema Portuale, oppure, e questo sarebbe in realtà un obbligo di legge come
spiegherò tra poco, riaprire la VIA sul PRP del 2006 visto che è scaduta.
Di seguito spiego ...
Prima di
tutto perché la VIA del PRP del 2006
deve essere riaperta per legge e
poi perché comunque al DPSS andava applicata la VAS per poter colmare il vuoto
di valutazioni che non può essere colmato con il rinvio (previsto dal DPSS) al Documento
Energetico Ambientale per i Porti (DEASP previsto dall’articolo 4-bis della
legge quadro sui porti) che è solo un documento di indirizzo strategico per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso delle energie rinnovabili in ambito portuale (comma 3 articolo 4-bis), mentre il Rapporto Ambientale (non a caso distinto dal DEASP anche dalla legge quadro sui porti) previsto dalla VAS valuta preventivamente e non ex post gli impatti ambientali di quando deciso nello strumento di pianificazione e programmazione e il PRP del 2006 ovviamente non ha avuto una VAS visto che all’epoca non era in vigore in Italia la Direttiva 2001/42.
Andiamo ad analizzare
quindi sia la questione della VIA scaduta che della necessità della VAS al DPSS
per poter aggiornare la sostenibilità
ambientale del PRP del 2006
LA VIA SUL PRP DEL 2006 SCADUTA E DA
RINNOVARE
Una nuova rigorosa valutazione
ambientale è necessaria (io l’ho scritto già da tempo vedi QUI)
visto che la VIA del 2006 ormai è scaduta anche in termini di legge, quindi
occorreva comunque una nuova valutazione dei progetti previsti dal PRP. Infatti
secondo il comma 5 articolo 25 del DLgs
152/2006: “5. Il provvedimento di VIA è
immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non
inferiore a cinque anni,…”, mentre l’articolo 51 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n.76 “Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale” (QUI)
prevede che per la realizzazione o la
modifica di infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie
progettuali sottoponibili a verifica di assoggettabilità o a VIA ordinaria la durata
di efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento può arrivare fino a 10 anni.
Quindi anche fosse
applicabile questo nuovo termine la VIA
del 2006 (Decreto Ministero Ambiente
del 11/4/2006 n° 317) sul PRP è ormai scaduta da 4 anni visto che il DPSS
che è il documento che escludo di aggiornare il PRP è stato approvato ora nel
2020.
Il senso della legge sulla durata del provvedimento di VIA è che
quindi solo l’Autorità Competente potrebbe stabilire durata superiori ai 5 e 10
anni cosa mai avvenuta e comunque il superamento di detti termini deve essere
adeguatamente motivato altrimenti va in contrasto con la Direttiva UE sulla VIA e anche questa motivazione non è mai stata
prodotta.
In altri termini anche non
volendo applicare la VAS (su questo torno nella seconda parte del post) la VIA
sul PRP prima di andare a realizzare definitivamente il grosso delle opere
previste dal 2006, andrebbe riavviata e mi stupisco che nessuno abbia posto
questo problema visto che non rispettare la durata di efficacia del
provvedimento di VIA ancorché positivo, ma non importanti prescrizioni, viola
norma di diritto comunitario paragrafo 4 dell’articolo 8-bis della
Direttiva 2014/52/UE sulla VIA. Relativamente alle procedure di monitoraggio sugli
effetti negativi significativi sull'ambiente contenute nel provvedimento
conclusivo del procedimento di VIA, infatti detto paragrafo afferma
che: “Il tipo di parametri da
monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura,
ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti
sull'ambiente.” In altri termini la durata della efficacia delle
prescrizioni del provvedimento di VIA non può essere determinata in astratto
per intere categorie di opere (come nel caso in esame) ma caso per caso in
rapporto al rilievo dell’impatto dell’opera nel sito specifico e nel tempo.
Come afferma il TAR Lombardia (sez Brescia) n. 739 del
13 agosto 2019 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 3922 del 2020) visto
il carattere intrinsecamente mutevole dei fattori sui quali, per
espressa disposizione legislativa, la valutazione di impatto ambientale è
chiamata a pronunciarsi l’efficacia di una decisione di VIA fondata solo sul
criterio condurrebbe ad uno svilimento della realtà su cui l’opera o
progetto incide, considerandola come una realtà statica, anziché
intrinsecamente dinamica. Per questo stabilire una durata eccessiva,
addirittura ultradecennale, è pericoloso occorre invece valutare caso per caso.
Infatti la durata della efficacia temporale del provvedimento di VIA l’attuale
versione del testo unico ambientale (comma 5 articolo 25 confermata anche dal
Decreto Legge in esame) viene rimessa alla singola decisione e il termine dei 5
anni minimo è un dato meramente indicativo. Vi invito a leggere il
caso studio sul progetto Gronda in Liguria QUI.
LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA RECENTE CHE
PREVEDE L’AVVIO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ANCHE PER I
DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE COME IL DPSS
La recente giurisprudenza
della Corte di Giustizia ha dimostrato (vedi QUI), come
principio generale, la possibilità di avviare la VAS anche ad atti (previsti
dalla legge) che definiscano il solo perimetro all’interno del quale effettuare
scelte poi accolte negli strumenti urbanistici tradizionali (come il PRP nel
caso nostro). In questo senso la VAS può avviarsi fin dalla elaborazione
del DPSS. Infatti come risulta dalla nuova versione della legge quadro sui
porti, il DPSS definisce i contenuti e obiettivi del futuro PRP e ne perimetra
le aree a destinazione strettamente portuale [NOTA 1].
La Corte di Giustizia nella sentenza sopra linkata afferma che: “l’applicazione della VAS si
riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo
applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di
modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad
avere un impatto notevole sull’ambiente. A tale riguardo, la nozione
di <<insieme significativo di criteri e di modalità>> dev’essere
intesa in maniera qualitativa e non quantitativa”.
Non solo ma sempre la
Corte di Giustizia afferma: “è compreso nella
nozione di “piano o programma un
perimetro previsto da una disposizione di natura legislativa e adottato da
un’autorità regionale il quale: – abbia per oggetto unicamente la
definizione dei contorni di un’area geografica in cui potrebbe essere realizzato
un progetto di urbanizzazione”. Ora il DPSS come abbiamo visto sopra è atto
previsto dalla legge quadro sui porti e ha proprio i contenuti affermati dalla
Corte di Giustizia per applicare ad esso la VAS.
Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi
di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorita' di
sistema portuale;
b) individua e perimetra
le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali,
le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali
di ultimo miglio di tipo viario
e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli
attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione
illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i
criteri seguiti anche in chiave di indirizzo per la redazione dei singoli piani
regolatori portuali (nel nostro caso Spezia e Carrara).
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