L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la istruttoria e la approvazione, al di la della diversa competenza del Ministero dell’Ambiente, della bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolgano secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242.
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 (QUI) modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (di seguito SIN) introducendo nuovi commi all’articolo 252.
Si tratta di una ulteriore anzi ennesima modifica delle procedure di bonifica che si va ad aggiungere alle molte altre approvate nel passato più o meno recente: sono ben 11 (le trovate QUI) quindi quest’ultima è la dodicesima!
Le semplificazioni introdotte, compresa quella che si va a descrivere di seguito, rendono la vita più facile, in termini procedurali, a chi inquina o a chi è interessato a rilevare il terreno inquinato per effettuare investimenti, ma di sicuro non rendono la vita più facile all’ambiente visto che ad oggi di gran bonifiche non se ne sono viste anche per molti SIN (non parliamo dei SIR vedi il nostro sito di Pitelli), a dimostrazione che il problema non è nelle procedure ma nella mancanza di fondi e allo stesso tempo della politica e degli amministratori pubblici incapaci di utilizzare le semplificazioni precedenti che dovevano coinvolgere gli investimenti privati nelle bonifiche.
Vedremo la fine che farà questa nuova semplificazione che ora vado a descrivere e che francamente trovo pericolosa in alcuni aspetti in quanto troppo favorevole a chi inquinatore ha comunque l’obbligo di bonificare…
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 (QUI) modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (di seguito SIN) introducendo nuovi commi all’articolo 252.
Si tratta di una ulteriore anzi ennesima modifica delle procedure di bonifica che si va ad aggiungere alle molte altre approvate nel passato più o meno recente: sono ben 11 (le trovate QUI) quindi quest’ultima è la dodicesima!
Le semplificazioni introdotte, compresa quella che si va a descrivere di seguito, rendono la vita più facile, in termini procedurali, a chi inquina o a chi è interessato a rilevare il terreno inquinato per effettuare investimenti, ma di sicuro non rendono la vita più facile all’ambiente visto che ad oggi di gran bonifiche non se ne sono viste anche per molti SIN (non parliamo dei SIR vedi il nostro sito di Pitelli), a dimostrazione che il problema non è nelle procedure ma nella mancanza di fondi e allo stesso tempo della politica e degli amministratori pubblici incapaci di utilizzare le semplificazioni precedenti che dovevano coinvolgere gli investimenti privati nelle bonifiche.
Vedremo la fine che farà questa nuova semplificazione che ora vado a descrivere e che francamente trovo pericolosa in alcuni aspetti in quanto troppo favorevole a chi inquinatore ha comunque l’obbligo di bonificare…
La nuova versione della procedura di bonifica dei SIN : versione ordinaria
Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Secondo il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Quindi non c’è più il riferimento a quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 242 secondo il quale: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”
Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui
il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Questa parte nel nuovo comma 4-bis articolo 252 non c’è più si passa direttamente alla fase in cui
il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.
Nell’articolo 242 vigente (procedura ordinaria di bonifica vigente valida
sia per i SIN che per i SIR) si prevede che ”2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni”.
Nel nuovo comma 4 bis articolo 252
invece il Piano di indagine, comprensivo della lista degli analiti [NOTA 1] da ricercare, é concordato con l'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di
inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni
di cui al periodo precedente, il Piano
di indagini preliminari é concordato con l'ISPRA.
Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine,
trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al Comune, alla Provincia e
all'Agenzia di Protezione Ambientale competenti il Piano con la data di inizio
delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
anche per un solo parametro inquinante, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e
245 quindi da qui in poi si ritorna alla procedura ordinaria vigente.
Invece nel caso non si accertino
superamenti dei CSC [NOTA 2] il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 inserisce una nuova variazione alla procedura
ordinaria di cui all’articolo 242 comma 5.
Mettiamo a confronto il comma 5 articolo 242 con il periodo del comma 4-bis
dell’articolo 252 introdotto dal Decreto Legge 76/2020:
comma 5 articolo 242
|
comma 4-bis dell’articolo 252 introdotto dal Decreto
Legge 76/2020
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5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. |
Ove si accerti che il livello delle CSC non sia
stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, alla regione,
al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio
delle attività di
indagine. L'autocertificazione conclude il
procedimento, ferme restando
le attività di verifica e
di controllo da
parte della provincia competente da
avviare nei successivi
quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli
enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi
entro e non oltre
novanta giorni.
|
Come si vede nel comma 5 articolo 242 la decisione di chiudere il
procedimento anche nel caso di non superamento delle soglie di contaminazione
passa dalla Conferenza dei Servizi, invece con il nuovo comma 4-bis dell’articolo 252 il procedimento si conclude con la comunicazione della
autocertificazione del soggetto
inquinatore, ovviamente restano ex post le attivitàdi controllo degli enti
competenti ma indiscutibilmente la procedura cambia a favore del soggetto inquinatore
La procedura di bonifica alternativa per i SIN
Ma l’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 introduce anche un comma 4-ter
all’articolo 252 del DLgs 152/2006
Secondo
il nuovo comma 4-ter: “il responsabile della
potenziale contaminazione o
altro soggetto interessato
al riutilizzo e
alla valorizzazione dell'area,
puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare gli esiti
del processo di
caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure
di cui all'allegato
2 del presente Titolo, allegando
i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e
dell'applicazione a scala
pilota, in campo,
delle tecnologie di bonifica
ritenute idonee. “
La
novità è che la caratterizzazione del
sito, pur dovendo rispettare le
norme tecniche dell’allegato specifico citato, non passa più dal confronto in conferenza dei servizi ma viene
predisposto direttamente dal soggetto inquinatore o comunque da chi è
interessato a bonificare l’area per riutilizzarla per investimenti.
Quello
che invece resta alla approvazione della istituzione pubblica, anche nella
versione del comma 4-ter introdotta ora dal Decreto Legge 76/2020, è la analisi
di rischio [NOTA 3] approvata dal
Ministero dell’Ambiente nel caso di superamenti delle concentrazioni dei
contaminanti superiori a valori di concentrazione soglia di rischio (CSR - [NOTA 4]
Certificazione avvenuta bonifica
L’articolo
53 del Decreto Legge 76/2020 introduce il comma 4-quater all’articolo 252 del
DLgs 152/2006 prevedendo che La certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo
248 [NOTA 5] può essere rilasciata anche per la sola
matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze
con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination (contaminazione indotta) e non vi siano rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo é applicabile anche per l'adozione da
parte dell'autorità competente del
provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione
rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR
determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica approvata dall'Autorità Competente.
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[NOTA 1] una specie chimica che deve essere determinata durante un'analisi chimica [NOTA 2] b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
[NOTA 3] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
[NOTA 3] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
[NOTA 4] c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
[NOTA 5] "2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente."
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