venerdì 21 agosto 2020

Elezioni Regionali: per una nuova pianificazione delle coste liguri, il caso Multedo e non solo

Ecco il quarto post di proposte di governo per i candidati alle prossime elezioni regionali . Qui partendo dal caso del porto petroli Multedo (GE), ed alla sua discussa e sempre rinviata ricollocazione ,  si fa riferimento:
1. prima di tutto alla giurisprudenza del consiglio di stato sulla prevalenza della pianificazione urbanistica relativamente alla presenza e alla modifica di questa presenza di depositi di oli minerali;
2. all’aumento di capacità di stoccaggio di una delle aziende presenti in questa area in palese contrasto con detta giurisprudenza e detta pianificazione locale;
3. per concludere con un ragionamento più generale legato alla esigenza di vedere questioni come quella della ricollocazione dei depositi di Multedo ma anche di altri come quelli del Fegino, nell’ottica di una pianificazione degli ambienti costieri fondata sui migliori e più recenti indirizzi della Unione Europea.

Insomma si descrive quello che non è stato fatto, le norme anche urbanistiche oltre che ambientali non applicate e come invece dovevano e dovrebbero essere applicate e questa descrizione può essere un impegno da condividere da parte dei candidati alle prossime elezioni  regionali soprattutto se si dichiarano ambientalisti.


LA QUESTIONE MULTEDO 

Le promesse non mantenute sulla dismissione degli impianti di Multedo 
In seguito all’incidente del 1987, fu immediatamente siglato un protocollo d’intesa tra Provincia, Comune e Regione che impegnava la politica e gli enti locali a dismettere le attività relative ai depositi costieri da quelle aree entro il 1991.
Nel PUC (Piano Urbanistico Comunale), le zone nelle quali oggi operano Carmagnani S.P.A, Superba e Fondega Sud, sono individuate come “distretti di trasformazione” con “l’obiettivo primario di eliminazione delle incompatibilità ambientali e urbanistiche, per ricostituire una continuità di funzioni produttive ed urbane ambientalmente compatibili”.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella sua adunanza del 1º ottobre 1999 relativa al PRP di Genova contiene affermazioni e indicazioni incontrovertibili relativamente alla questione relativa all’allontanamento del Porto petroli dal centro abitato e ritiene che tali ineludibili problematiche debbano essere oggetto di una successiva variante del PRP, considerate le attuali lacune dello strumento pianificatorio.
I piani territoriali di coordinamento degli insediamenti produttivi della Regione Liguria, attraverso approvazione con la deliberazione regionale n.95/1992, relativamente all’area di intervento n.4, affermano quanto segue: “In relazione all’obiettivo di competitività dell’Area Metropolitana Genovese il piano assegna all’area un ruolo strategico nella riqualificazione urbanistica del ponente genovese, indicando l’obiettivo (conseguibile per fasi) della progressiva contrazione e definitiva rilocalizzazione del Porto Petroli, e in prospettiva della sua sostituzione con funzioni urbanistiche compatibili”.
La posizione sopra citata, espressa dai piani territoriali della Regione Liguria, relativa alla necessità di una rilocalizzazione del Porto Petroli, è stata ulteriormente confermata anche dall’approvazione del PUC approvato con D.P.G.R n 44/2000.
Quanto sopra espresso è stato ulteriormente confermato mediante delibera anche dalla seduta congiunta, avvenuta in Regione Liguria in data 17/09/2015, con il comitato tecnico regionale per il territorio e la sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica, per il progetto definitivo del piano urbanistico comunale:
Eni, maggiore azionista di Porto Petroli, insieme a Porto Petroli, qualche anno fa propose l’installazione di una boa offshore, progetto che andava proprio nella direzione indicata dalla Regione Liguria e del Comune di Genova verso una progressiva contrazione per una definitiva rilocalizzazione, che avrebbe permesso di allontanare le petroliere, e quindi la movimentazione del greggio, dal centro abitato ma che a causa della crisi economica e del crollo relativo alla richiesta del petrolio ha poi deciso, nel 2016, di rinunciarvi [NOTA 1].

Ad oggi, malgrado siano passati 30 anni, ancora NULLA è stato fatto e che non sia stata ancora definita una nuova area dove poterli destinare.
Non solo ma il Porto Petroli ha, nel mese di Aprile 2018, ottenuto dal comitato Portuale il via libera per la proroga della concessione per ulteriori 10 anni nel sito di Multedo, malgrado il piano d’impresa della ditta stessa continui a non prevedere una graduale contrazione delle attività al fine di una totale futura rilocalizzazione, come richiesto dagli enti locali, Regione e Comune, mediante delibere, dai primi anni dal 1992.

Eppure la giurisprudenza riconosce poteri non banali alla pianificazione comunale se vigente al momento di modifiche o nuove autorizzazioni anche ad impianti esistenti . Altra arma di pressione quindi  verso  i gestori dei depositi genovesi di cui stiamo parlando, guardiamo ad esempio questa sentenza del Consiglio di Stato

I Depositi di oli minerali anche se strategici devono rispettare la conformità urbanistica vigente
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza in primo grado del TAR Campania (n° 2297/2018 QUI), ha dichiarato la illegittimità della decisione della Regione Campania di non applicare la VIA ad un mega deposito di gpl esistente che chiedeva un ampliamento
La sentenza del Consiglio di Stato in questione  è quella della sez. VI  n° 4484 del 23 luglio 2018, per il testo vedi QUI.  
In particolare risultano interessanti le motivazioni relative alla compatibilità urbanistica del progetto con la nuova pianificazione comunale intervenuta nel frattempo di un progetto classificato come strategico ai sensi dell’articolo 57 della legge 35/2002 (Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).
In particolare secondo il Consiglio di Stato: “E’ quindi evidente la sostanziale differenza tra le condizioni urbanistiche e ambientali esistenti nel corso della prima verifica di assoggettabilità del 2003 rispetto a quelle oggetto della seconda verifica.” Quindi al di la del caso specifico esaminato nella sentenza (progetto autorizzato ma non realizzato compiutamente e successiva domanda di ampliamento del progetto autorizzato)  il Consiglio di Stato afferma un principio significativo e cioè che la pianificazione urbanistica vigente è elemento vincolante nelle procedura di autorizzazione e valutazione di un impianto industriale tanto più se a rischio di incidente rilevante. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato aggiunge subito dopo: “deve precisarsi che la valutazione di compatibilità di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti. Alla luce delle considerazioni che precedono - nonostante l’ambito della valutazione ambientale sia in genere contraddistinto da profili particolarmente ampi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera - nel caso di specie, risulta evidente come l’amministrazione abbia fatto cattivo uso del proprio potere discrezionale, per non aver dato conto dei rilevanti aspetti appena evidenziati (e non presenti nel 2003).”
In sostanza nel momento in cui si chiede la autorizzazione a collocare un impianto industriale ma anche a modificare parzialmente un impianto esistente occorre verificare cosa la pianificazione vigente prevede intorno all’area dove dovrebbe essere realizzato detto impianto, questo anche se dette previsioni non siano ancora realizzate.
Ne rileva nel caso in esame l’impegno del committente dell’impianto industriale a ricollocare lo stesso quando la nuova pianificazione verrà realizzata. Afferma il Consiglio di Stato sul punto: “Va osservato che deve aversi riguardo al solo regime giuridico imposto al territorio dallo strumento di pianificazione, il quale, oltretutto, non è soggetto a limiti temporali di efficacia. E’ rispetto alla conformazione giuridica dell’area stabilita dal piano regolatore che assume significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluente il fatto che, materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in tal senso anche in futuro.”


Questo la giurisprudenza anche recente ma nonostante ciò, nonostante quanto scritto sopra ecco che arriva…

Recentemente la ditta Carmagnani ha presentato comunicazione per una aumento di capacità di stoccaggio dei prodotti petroliferi. L’aumento rientrerebbe nelle soglie inferiori a far scattare le procedure ordinaria della Seveso III (quindi il relativo nulla osta di fattibilità e aggiornamento Rapporto di Sicurezza)
Intanto occorre dire che secondo l’articolo 18 del DLgs 105/2015 (attuazione direttiva Seveso III in Italia)  Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini
di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.
In particolare l’allegato D al punto 2 prevede: “2.  MODIFICHE  CHE  NON  COSTITUISCONO  AGGRAVIO  DEL  PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”, prevede che:  Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle  modifiche  al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui  al  punto  1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto”.

Il modulo è quello che si trova  a questo link  QUI. 
Quindi prima di tutto occorreva verificare il rispetto corretto della suddetta procedura.
Ma non basta perché anche se fosse vero che l’aumento di capacità di stoccaggio dei depositi Carmignani rientri ne limiti di legge tali da non richiedere una nuova Notifica e quindi un nuovo Nulla osta di Fattibilità del CTR, resta che siamo di fronte ad un consolidamento di un impianto che ad esempio deve dimostrare di essere  adeguato alle ultime novità in materia di normativa Seveso. In particolare alle norme e alle linee guida sull’invecchiamento degli impianti e delle tecnologie che fanno  parte dello stabilimento soggetto a detta normativa. Facciamo riferimento  all’articolo 14 del DLgs 105/2015, all’allegato B a detto DLgs 105/2015, alle linee guida  del Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale. 
E’ indubbio che impianto vetusti come quello in esame nel momento in cui si prevede un loro consolidamento (al di la dei limiti di legge delle sostanze utilizzate) richiedano una verifica preventiva di quanto sopra indicato. Questo anche alla luce della definizione di invecchiamento, ex   nota 3 al punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015:"L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento  e/o di danno subito”.
A tutto questo occorre aggiungere che di fronte ad un consolidamento di un impianto Seveso che va a collocarsi in un area con altri impianti assoggettati a detta normativa non è mai stato predisposto uno studio integrato di area che affronti preventivamente il rischio effetto domino in caso di incidente rilevante ma anche di quasi incidente rilevante. Questa ultima dizione introdotta dalle linee guida sulla verifica della vetustà degli impianti Seveso, sopra richiamate, di quasi incidente rilevante [NOTA 2].

La risposta dell’Amministrazione Comunale ad una interrogazione dei consiglieri di 5 stelle sul prospettato aumento di stoccaggio afferma quanto riportato di seguito a stralcio: “La Carmagnani è evidenziata come settore 2 del Distretto di Trasformazione e nella parte dedicata alla disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale, nelle norme transitorie si legge: <<riguardo al patrimonio edilizio esistente: Interventi sino al restauro e risanamento conservativo per gli edifici esistenti. Sugli impianti petrolchimici esistenti, fatta salva la possibilità di provvedere al loro smantellamento, sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria, nei limiti di cui all’articolo 7 comma 3 della L.R. 16/2008. In ogni caso non è consentito l’aumento delle capacità di deposito degli impianti petrolchimici>>. Quindi qualsiasi aumento di stoccaggio all’interno dell’area non è consentito dal Piano Urbanistico Comunale vigente”.

Nonostante ciò, nonostante la giurisprudenza sopra citata, nonostante quanto ho descritto sulla potenziale illegittimità della procedura scelta, si è andati avanti con l’aumento dello stoccaggio alla Carmagnani!



UNA NUOVA STRATEGIA PIANIFICATORIA PER LE COSTE LIGURI
La problematica sopra esposta è emblematica del fatto che questioni come quella della ricollocazione del porto petroli di Multedo  non possono essere affrontate con una logica di trasferimento in chiave meramente urbanistica ma occorrerebbe prima di tutto rivedere tutta la destinazione funzionale della linea di coste secondo i parametri UE della pianificazione in ambienti costieri.

Una nuova pianificazione delle attività umane sugli ambienti costieri deve inquadrare  la problematica della sostenibilità di determinate attività in una logica di area vasta, sulla base di parametri condivisi di valutazione: ambientali, sanitari, sociali, economici, industriali.  La UE ha prodotto strumenti di regolamentazione della pianificazione sostenibile degli ambienti costieri e degli usi che in tali ambienti l’uomo ha realizzato o prevede di realizzare. Strumenti anche di tipo operativo con apposite linee di finanziamento per piani programmi e progetti sostenibili nell’uso delle nostre coste. Basti pensare:
1. Direttiva 2008/56/CE che istituisce una quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
2. Regolamento (ue) n. 1255/2011 del 30 novembre 2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
3. Direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione degli ambienti costieri integrata con le politiche marittime 
4. DLgs  201/2016: Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

Questi atti della UE individuano uno strumento di coordinamento per attuare i suddetti indirizzi operativi è la pianificazione dello spazio marittimo (PSM).
La PSM costituisce uno strumento di governance efficace ai fini di una gestione basata sugli ecosistemi che affronti l’impatto combinato delle attività marittime, i conflitti connessi alle diverse utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli habitat marini. 
La PSM si deve fondare sui seguenti principi:
1. connettività terra-mare grazie al requisito di coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.
2. parametri vincolanti per gli strumenti di pianificazione esistenti, in Italia e in Liguria,  come ad esempio: piani regolatori dei porti, piani regionali di tutela delle coste, piani paesaggistici per le aree costiere, strumenti urbanistici tradizionali (piani urbanistici comunali, piani territoriali di coordinamento provinciali e regionali), ma anche  strumenti urbanistici attuativi di questi piani, piani dei trasporti nazionali e regionali con particolare riferimento alla attività marittima, piani di riconversione in aree delimitate con gravi emergenze ambientali e socio economiche con carattere maggiormente prescrittivo
3.  partecipazione del pubblico affinché tutte le parti interessate possano contribuire fin dalle fasi iniziali all'elaborazione dei  piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. 

Quanto sopra richiede una impostazione metodologica non limitata al censimento di aree secondo logiche prettamente economiche o di disponibilità ma individuando:
1. Analisi del quadro economico e ambientale comprese le lacune procedurali e di monitoraggio sotto il profilo della correlazione tra ambiente e salute
2.  Metodologie e parametri di valutazione per scenari
3.  Percorsi politico amministrativi
4.  Piani e programmi e filoni di finanziamento
5.  Modalità di coinvolgimenti  di tutti gli attori sociali interessati


[NOTA 1] https://genova.repubblica.it/cronaca/2016/03/15/news/niente_boa_offshore_al_porto_petroli_tursi_all_attacco-135555060/

[NOTA 2] (norma tecnica UNI 10617: 2012): qualunque  evento straordinario che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente rilevante. La differenza tra un incidente rilevante e un quasi incidente rilevante non risiede nelle cause o nelle  modalità di evoluzione dell'evento, ma solo nel diverso grado di sviluppo delle conseguenze o nella casualità della presenza di cose o persone

Nessun commento:

Posta un commento